| [.:Normativa:.]
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre
1994, n° 626 integrato dal D.to Lg.vo 19 marzo 1996, n°242
Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE e
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro
TITOLO I
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo
prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e
di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonchè nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle
attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme
del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di
cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonchè dei lavoratori con rapporto
contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano
nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative
norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che
esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono
le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente
decreto.
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti
previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli
previsti dall'art.4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.
Art. 2 Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il
proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche
di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti
stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o
per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli
allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini
della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa
discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità
dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della
lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e
protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in
possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in
clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con
decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art.55
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277;
e) responsabile del servizio di
prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di
attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle
disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico
o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o
struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia
finanziaria e tecnico funzionale".
Art. 3 Misure generali di tutela
1. Le misure generali per la
protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la
salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non
è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione
mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonchè l'influenza
dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è
pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici
nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro
monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero
dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti
chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei
lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore
dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva
ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in
caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e
di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e
di sicurezza;
r) regolare manutenzione di
ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione,
consultazione e partecipazione dei lavorato-ri ovvero dei loro rappresentanti,
sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai
lavoratori;
2. Le misure relative alla
sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavo-ratori.
Art. 4 Obblighi del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto
1. Il datore di lavoro, in relazione
alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta,
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per
la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di
cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione
dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di
prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale,
conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.
3. Il documento è custodito presso
l'azienda ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le
regole di cui all'art.8;
b) designa gli addetti al servizio
di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di
cui all'art.8;
c) nomina, nei casi previsti
dall'art.16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le
misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione
in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini
della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai
lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i
necessari idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate
affinché soltanto lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave specifico;
f) richiede l'osservanza da parte
dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza
e di igiene del lavoro e di uso con
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi protezione individuali messi a
loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte
del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto informandolo
sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo
delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i
lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni
debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
m) permette ai lavoratori di
verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante
per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale
di cui all'art.19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti
per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute
della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono
annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la
qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il
registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, di cui all'art.393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n.547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro,
a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il
registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi
vigenti;
p) consulta il rappresentante per la
sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai
fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonchè per il
caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla
natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la
valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e
con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza
sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1
e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce,
presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto
professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende,
con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione della
natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali
disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art.1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti
e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle
aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui
al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di
scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di
prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un
numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui è possibile la
riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art.17, lettera h),
degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando
l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di
rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende
indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende
familiari, nonchè delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto
agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per
iscritto la avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento
degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al
rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui
ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che occupano fino a 10
addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di
specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale , di concerto con i Ministri della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole
alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli
interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a
pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per
effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso
gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Art. 5 Obblighi dei lavoratori
1. Ciascun lavoratore deve prendersi
cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e
ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i
macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i
dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di
pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o
ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria
iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli
sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore
di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi
imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza
e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Art. 6 Obblighi dei progettisti, dei
fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
1. I progettisti dei luoghi di
lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia
di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali o tecniche e
scelgono macchine nonchè dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di
lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione
finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione
obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste
certificazioni o degli altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di
impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di
sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi
fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro
competenza.
Art. 7 Contratto d'appalto o
contratto d'opera
1. Il datore di lavoro, in caso di
affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,
ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione dei lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.
b) fornisce agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i
datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle
misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa
oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche ai fini di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente
promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non
si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi.
Capo II
Art. 8 Servizio di prevenzione e
protezione
1. Salvo quanto previsto dall'art.
10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o
servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui
dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il
responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2
devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre
di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi
non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento
del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto al comma 2,
il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso
delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione
o protezione.
5. L'organizzazione del prevenzione
e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui
all'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori
nucleari;
d) nelle aziende per la
fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con
oltre 200 dipendenti;
f) nelle aziende estrattive con
oltre 50 lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e
cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma
5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o
servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere
adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore
della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al
numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio
esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con decreto di concerto con Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e
procedure, per la certificazione dei servizi, nonchè il numero minimo degli
operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro
ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria
responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica
all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo del la persona designata come responsabile del servizio
di prevenzione e protezione interno all'azienda. Tale comunicazione è corredata
da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone
designate:
a) i compiti svolti in materia di
prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti
sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Art. 9 Compiti del Servizio di
prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di
rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di
competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4,
comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di
sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di
formazione e informazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni
in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
f) fornire ai lavoratori le
informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai
servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la
programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e
dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli
infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di
vigilanza.
3. I componenti del servizio di
prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono
tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. I servizio di prevenzione e
protezione è usato dal datore di lavoro.
Art. 10 Svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti del Servizio di prevenzione e protezione dai
rischi
1. Il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi nonchè di prevenzione incendi ed evacuazione, nei casi previsti
nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso
può avvalersi delle facoltà di cui all'art.8 comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende
svolgere direttamente i compiti propri del servizio prevenzione e protezione di
cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazione dei
datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per
territorio:
a) una dichiarazione attestante la
capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli
adempimenti di cui all'art. 4, commi 1,2,3 e 11;
c) una relazione sull'andamento
degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata
in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza
dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione dei frequenza del
corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Art. 11 Riunione periodica di
prevenzione e protezione dai rischi
1. Nelle aziende, ovvero unità
produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente
o tramite il servizio prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una
volta l'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo
rappresentante;
b) il responsabile del servizio
prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove
previsto;
d) il rappresentante per la
sicurezza.
2. Nel corso della riunione il
datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di cui all'art. 4,
commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di
protezione individuale;
c) i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro
salute.
3. La riunione ha altresì luogo in
occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione
al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità
produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3,
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione
di un'apposita riunione.
5. il datore di lavoro, anche
tramite il servizio prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione
del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la
sua consultazione.
Capo III PREVENZIONE INCENDI,
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Art. 12 Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui
all'art.4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti
con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i
lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera
a);
c) informa tutti i lavoratori che
possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure
predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende
i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro
attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di
lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari
affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la
propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate
per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze
e dei mezzi tecnici disponibili.
2. ai fini delle designazioni di cui
al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva.
3 I lavoratori non possono, se non
per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono formati in
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle
dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo
eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave
ed immediato.
Art. 13 Prevenzione incendi
1. Fermo restando quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n° 577, i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di
attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano
uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare
l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi;
2) misure precauzionali di
esercizio;
3) metodi di controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle
emergenze;
b) le caratteristiche dello
specifico servizio prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12,
compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione;
2. Per il settore minerario il
decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art.14 Diritti dei lavoratori in
caso di pericolo grave ed immediato
1. Il lavoratore che, in caso di
pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto
di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e
deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, nel caso di
pericolo grave ed immediato e nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo,
non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una
grave negligenza.
Art. 15 Pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo
conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i
provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non
vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati
dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle
attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero
dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto
di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Capo IV SORVEGLIANZA SANITARIA
Art.16 Contenuto della sorveglianza
sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è
effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1
è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a
constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica;
b) accertamenti periodici per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
3. Gli accertamenti di cui al comma
2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al
rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Art. 17 Il medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro
e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione
delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei
lavoratori;
b) effettua gli accertamenti
sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità
alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la
propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con
la salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai
lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e,
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore
interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e,
a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle
riunioni di cui all'art. 11, ai rispettivi rappresentanti per la sicurezza, i
risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati
e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli
ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del
controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni dei pareri di competenza;
i) fatti salvi controlli sanitari di
cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore,
qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro
alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di
formazione e informazione di cui al capo VI;
2. Il medico competente può
avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a
seguito degli accertamenti di cui all'art. 16 comma 2, esprima un giudizio
sull'idoneità parziale o temporanea o totale dl lavoratore, ne informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al
comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la
propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura
esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia
dipendente dal datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le
condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura
pubblica non può svolgere l'attività di medico competente, qualora esplichi
attività di vigilanza.
Capo V CONSULTAZIONE E
PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 18 Rappresentante per la
sicurezza
1. In tutte le aziende, o unità
produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità
produttive, che occupino sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano
fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato
per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso
può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità
produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto
o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda
al loro interno.
4. Il numero, le modalità di
designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonchè il tempo
di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella
contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da
emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standard
relativi alle materie di cui al comma 4. Per le Amministrazioni pubbliche
provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei
rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende
ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende
ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le
altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti
specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei
contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.
Art. 19 Attribuzioni del
rappresentante per la sicurezza
1. Il rappresentante per la
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui
si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valuta-zione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero
unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione
degli addetti al servizio di preven-zione, all'attività di prevenzione incendi,
al pronto soccorso all'evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito
all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione degli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata,
comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione,
l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasioni
di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione di cui
all'art. 11;
m) fa proposte in merito
all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile
dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità
competenti qualora ritenga che la misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei
a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la
sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico
senza perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi necessari per l'esercizio delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
4. Il rappresentante per la
sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste
dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la
sicurezza ha accesso , per l'espletamento della sua funzione, al documento di
cui all'art.4, commi 2 e 3, nonchè al registro degli infortuni sul lavoro di cui
all'art.4, comma 5, lettera o).
Art. 20 Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono
costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di
iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre
prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del
comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art.10 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Capo VI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
DEI LAVORATORI
Art. 21 Informazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede
affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la
salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di
protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto
in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle
sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il
pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le
informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui
all'art.1, comma 3.
Art. 22 Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in
occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o del
cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
3. La formazione deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero
all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la
sicurezza ha diritto ad un formazione particolare in materia di salute e
sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi
specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
5. I lavoratori incaricati
dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente
formati.
6. La formazione dei lavoratori e
quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario
di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei
rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art.10, comma
3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Capo VII DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23 Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è
svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal
Ministero dell'industria , del commercio e dell'artigianato, e per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in
materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del
lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da
individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche
dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è
emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime,
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a
bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze Armate e per le Forze di
Polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o
operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche
per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi
istituiti per le Forze Armate e di Polizia, anche mediante convenzione con i
rispettivi Ministeri, nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie.
Art. 24 Informazione, consulenza,
assistenza
1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'Interno tramite le strutture del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale , per mezzo degli ispettorati
del lavoro, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, per
il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle
miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono
attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese
artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei
datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può
essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Art. 25 Coordinamento
1. Con atto di indirizzo e
coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di
comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza, salute dei lavoratori e di
radioprotezione.
Art. 26 Commissione consultiva
permanente
per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro
1. L'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n° 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 393 (Costituzione della
commissione) -
1. Presso il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale è istituita una commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dal direttore generale della
Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
a) cinque funzionari esperti
designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre
ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia ed
un in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari
dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto
superiore di sanità;
d) il direttore generale competente
del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti
Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti;
risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari
regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni
e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti
organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI;
Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
h) otto esponenti nominati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della
piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
2. Per ogni rappresentante effettivo
è designato un membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la
commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la
composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far
parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su
designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di
ricerca, in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla
segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione
consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e
durano in carica tre anni.
Ai predetti componenti, per le
riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.5, e successive
modificazioni."
2. L'Art. 394 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n° 547, è sostituito dal seguente:
"Art.394 (Compiti della
commissione).
1. La commissione consultiva
permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi
della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e
predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo
sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo
coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione
della salute dei lavoratori, nonchè per il coordinamento degli organi preposti
alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche
evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei
rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative
della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli
adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da
attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste
di deroga previste dall'art.48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277;
g) esprimere parere sulle richieste
di deroga previste dall'art.8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.77;
h) esprimere parere sul
riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi
avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio
della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati,
individuate ai sensi dell'art.43, comma 1, lettera g), n.4, della legge 19
febbraio 1991, n.142, secondo le modalità di cui all'art.402;
l) esprimere parere su richiesta del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o
delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla
protezione della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma
precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni
parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
3. La commissione, per
l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su
richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
effettuare sopralluoghi."
3. L'art. 395 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n.547, è soppresso.
Art. 27 Comitati regionali di
coordinamento
1. Con atto di indirizzo e
coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto , sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della
salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il
necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza
Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i
rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art. 28 Adeguamenti al progresso
tecnico
1. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle
vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di
mezzi e sistemi di sicurezza;
b) si dà attuazione alle direttive
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della
Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite
nell'ordinamento nazionale ;
c) si provvede all'adeguamento della
normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in
relazione al progresso tecnologico.
Capo VIII STATISTICHE DEGLI
INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 29 Statistiche degli infortuni
e delle malattie professionali
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono
reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali
anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una
conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in
relazione a quanto previsto dall'art.8, comma 3, del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n.517, nonchè per verificare l'adeguatezza dei sistemi di
prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e
tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
professionali.
3. I criteri per la raccolta ed
elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da
infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati alle norme UNI,
riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i
criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi
aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della Sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri
integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e
l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle
malattie professionali, nonchè ad altre malattie e forme patologiche
eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
TITOLO II LUOGHI DI LAVORO
Art. 30 Definizioni
1. Ai fini delle applicazioni delle
disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere
posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni
facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area
edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di
legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
sono specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere
strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di
handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige,
in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i
gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori
portatori di handicap.
|