| [.:Normativa:.]
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre
1994, n° 626 integrato dal D.to Lg.vo 19 marzo 1996, n°242
Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE e
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro
TITOLO I
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo
prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e
di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonchè nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle
attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme
del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di
cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonchè dei lavoratori con rapporto
contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano
nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative
norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che
esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono
le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente
decreto.
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti
previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli
previsti dall'art.4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.
Art. 2 Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il
proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche
di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti
stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o
per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli
allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini
della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa
discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità
dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della
lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e
protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in
possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in
clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con
decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art.55
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277;
e) responsabile del servizio di
prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di
attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle
disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico
o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o
struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia
finanziaria e tecnico funzionale".
Art. 3 Misure generali di tutela
1. Le misure generali per la
protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la
salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non
è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione
mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonchè l'influenza
dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è
pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici
nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro
monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero
dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti
chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei
lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore
dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva
ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in
caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e
di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e
di sicurezza;
r) regolare manutenzione di
ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione,
consultazione e partecipazione dei lavorato-ri ovvero dei loro rappresentanti,
sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai
lavoratori;
2. Le misure relative alla
sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavo-ratori.
Art. 4 Obblighi del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto
1. Il datore di lavoro, in relazione
alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta,
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per
la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di
cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione
dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di
prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale,
conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.
3. Il documento è custodito presso
l'azienda ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le
regole di cui all'art.8;
b) designa gli addetti al servizio
di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di
cui all'art.8;
c) nomina, nei casi previsti
dall'art.16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le
misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione
in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini
della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai
lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i
necessari idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate
affinché soltanto lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave specifico;
f) richiede l'osservanza da parte
dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza
e di igiene del lavoro e di uso con
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi protezione individuali messi a
loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte
del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto informandolo
sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo
delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i
lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni
debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
m) permette ai lavoratori di
verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante
per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale
di cui all'art.19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti
per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute
della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono
annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la
qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il
registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, di cui all'art.393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n.547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro,
a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il
registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi
vigenti;
p) consulta il rappresentante per la
sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai
fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonchè per il
caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla
natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la
valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e
con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza
sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1
e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei
lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce,
presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto
professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della
risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende,
con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione della
natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali
disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art.1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti
e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle
aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui
al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di
scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di
prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un
numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui è possibile la
riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art.17, lettera h),
degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando
l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di
rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende
indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende
familiari, nonchè delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto
agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per
iscritto la avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento
degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al
rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui
ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che occupano fino a 10
addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di
specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale , di concerto con i Ministri della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole
alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli
interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a
pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per
effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso
gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Art. 5 Obblighi dei lavoratori
1. Ciascun lavoratore deve prendersi
cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e
ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i
macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i
dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al
datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di
pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o
ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria
iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli
sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore
di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi
imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza
e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Art. 6 Obblighi dei progettisti, dei
fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
1. I progettisti dei luoghi di
lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia
di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali o tecniche e
scelgono macchine nonchè dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di
lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione
finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione
obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste
certificazioni o degli altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di
impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di
sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi
fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro
competenza.
Art. 7 Contratto d'appalto o
contratto d'opera
1. Il datore di lavoro, in caso di
affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,
ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione dei lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.
b) fornisce agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i
datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle
misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa
oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche ai fini di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente
promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non
si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi.
Capo II
Art. 8 Servizio di prevenzione e
protezione
1. Salvo quanto previsto dall'art.
10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o
servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui
dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il
responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2
devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre
di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi
non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento
del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto al comma 2,
il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso
delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione
o protezione.
5. L'organizzazione del prevenzione
e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui
all'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori
nucleari;
d) nelle aziende per la
fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con
oltre 200 dipendenti;
f) nelle aziende estrattive con
oltre 50 lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e
cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma
5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o
servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere
adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore
della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al
numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio
esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con decreto di concerto con Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e
procedure, per la certificazione dei servizi, nonchè il numero minimo degli
operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro
ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria
responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica
all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo del la persona designata come responsabile del servizio
di prevenzione e protezione interno all'azienda. Tale comunicazione è corredata
da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone
designate:
a) i compiti svolti in materia di
prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti
sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Art. 9 Compiti del Servizio di
prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di
rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di
competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4,
comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di
sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di
formazione e informazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni
in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
f) fornire ai lavoratori le
informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai
servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la
programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e
dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli
infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di
vigilanza.
3. I componenti del servizio di
prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono
tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. I servizio di prevenzione e
protezione è usato dal datore di lavoro.
Art. 10 Svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti del Servizio di prevenzione e protezione dai
rischi
1. Il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi nonchè di prevenzione incendi ed evacuazione, nei casi previsti
nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso
può avvalersi delle facoltà di cui all'art.8 comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende
svolgere direttamente i compiti propri del servizio prevenzione e protezione di
cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazione dei
datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per
territorio:
a) una dichiarazione attestante la
capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli
adempimenti di cui all'art. 4, commi 1,2,3 e 11;
c) una relazione sull'andamento
degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata
in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza
dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione dei frequenza del
corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Art. 11 Riunione periodica di
prevenzione e protezione dai rischi
1. Nelle aziende, ovvero unità
produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente
o tramite il servizio prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una
volta l'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo
rappresentante;
b) il responsabile del servizio
prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove
previsto;
d) il rappresentante per la
sicurezza.
2. Nel corso della riunione il
datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di cui all'art. 4,
commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di
protezione individuale;
c) i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro
salute.
3. La riunione ha altresì luogo in
occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione
al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità
produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3,
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione
di un'apposita riunione.
5. il datore di lavoro, anche
tramite il servizio prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione
del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la
sua consultazione.
Capo III PREVENZIONE INCENDI,
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Art. 12 Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui
all'art.4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti
con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i
lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera
a);
c) informa tutti i lavoratori che
possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure
predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende
i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro
attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di
lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari
affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la
propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate
per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze
e dei mezzi tecnici disponibili.
2. ai fini delle designazioni di cui
al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva.
3 I lavoratori non possono, se non
per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono formati in
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle
dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo
eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave
ed immediato.
Art. 13 Prevenzione incendi
1. Fermo restando quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n° 577, i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di
attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano
uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare
l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi;
2) misure precauzionali di
esercizio;
3) metodi di controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle
emergenze;
b) le caratteristiche dello
specifico servizio prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12,
compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione;
2. Per il settore minerario il
decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art.14 Diritti dei lavoratori in
caso di pericolo grave ed immediato
1. Il lavoratore che, in caso di
pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto
di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e
deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, nel caso di
pericolo grave ed immediato e nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo,
non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una
grave negligenza.
Art. 15 Pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo
conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i
provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non
vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati
dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle
attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero
dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto
di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Capo IV SORVEGLIANZA SANITARIA
Art.16 Contenuto della sorveglianza
sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è
effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1
è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a
constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica;
b) accertamenti periodici per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
3. Gli accertamenti di cui al comma
2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al
rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Art. 17 Il medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro
e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione
delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei
lavoratori;
b) effettua gli accertamenti
sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità
alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la
propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con
la salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai
lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e,
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore
interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e,
a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle
riunioni di cui all'art. 11, ai rispettivi rappresentanti per la sicurezza, i
risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati
e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli
ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del
controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni dei pareri di competenza;
i) fatti salvi controlli sanitari di
cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore,
qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro
alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di
formazione e informazione di cui al capo VI;
2. Il medico competente può
avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a
seguito degli accertamenti di cui all'art. 16 comma 2, esprima un giudizio
sull'idoneità parziale o temporanea o totale dl lavoratore, ne informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al
comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la
propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura
esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia
dipendente dal datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le
condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura
pubblica non può svolgere l'attività di medico competente, qualora esplichi
attività di vigilanza.
Capo V CONSULTAZIONE E
PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 18 Rappresentante per la
sicurezza
1. In tutte le aziende, o unità
produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità
produttive, che occupino sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano
fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato
per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso
può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità
produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto
o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda
al loro interno.
4. Il numero, le modalità di
designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonchè il tempo
di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella
contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da
emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standard
relativi alle materie di cui al comma 4. Per le Amministrazioni pubbliche
provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei
rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende
ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende
ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le
altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti
specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei
contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.
Art. 19 Attribuzioni del
rappresentante per la sicurezza
1. Il rappresentante per la
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui
si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valuta-zione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero
unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione
degli addetti al servizio di preven-zione, all'attività di prevenzione incendi,
al pronto soccorso all'evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito
all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione degli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata,
comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione,
l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasioni
di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione di cui
all'art. 11;
m) fa proposte in merito
all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile
dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità
competenti qualora ritenga che la misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei
a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la
sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico
senza perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi necessari per l'esercizio delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
4. Il rappresentante per la
sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste
dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la
sicurezza ha accesso , per l'espletamento della sua funzione, al documento di
cui all'art.4, commi 2 e 3, nonchè al registro degli infortuni sul lavoro di cui
all'art.4, comma 5, lettera o).
Art. 20 Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono
costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di
iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre
prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del
comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art.10 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Capo VI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
DEI LAVORATORI
Art. 21 Informazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede
affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la
salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di
protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto
in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle
sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il
pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le
informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui
all'art.1, comma 3.
Art. 22 Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in
occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o del
cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
3. La formazione deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero
all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la
sicurezza ha diritto ad un formazione particolare in materia di salute e
sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi
specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
5. I lavoratori incaricati
dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente
formati.
6. La formazione dei lavoratori e
quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario
di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei
rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art.10, comma
3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Capo VII DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23 Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è
svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal
Ministero dell'industria , del commercio e dell'artigianato, e per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in
materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del
lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da
individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche
dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è
emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime,
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a
bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze Armate e per le Forze di
Polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o
operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche
per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi
istituiti per le Forze Armate e di Polizia, anche mediante convenzione con i
rispettivi Ministeri, nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie.
Art. 24 Informazione, consulenza,
assistenza
1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'Interno tramite le strutture del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale , per mezzo degli ispettorati
del lavoro, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, per
il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle
miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono
attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese
artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei
datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può
essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Art. 25 Coordinamento
1. Con atto di indirizzo e
coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di
comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza, salute dei lavoratori e di
radioprotezione.
Art. 26 Commissione consultiva
permanente
per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro
1. L'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n° 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 393 (Costituzione della
commissione) -
1. Presso il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale è istituita una commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dal direttore generale della
Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
a) cinque funzionari esperti
designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre
ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia ed
un in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari
dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto
superiore di sanità;
d) il direttore generale competente
del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti
Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti;
risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari
regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni
e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti
organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI;
Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
h) otto esponenti nominati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della
piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
2. Per ogni rappresentante effettivo
è designato un membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la
commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la
composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far
parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su
designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di
ricerca, in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla
segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione
consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e
durano in carica tre anni.
Ai predetti componenti, per le
riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.5, e successive
modificazioni."
2. L'Art. 394 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n° 547, è sostituito dal seguente:
"Art.394 (Compiti della
commissione).
1. La commissione consultiva
permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi
della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e
predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo
sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo
coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione
della salute dei lavoratori, nonchè per il coordinamento degli organi preposti
alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche
evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei
rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative
della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli
adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da
attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste
di deroga previste dall'art.48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277;
g) esprimere parere sulle richieste
di deroga previste dall'art.8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.77;
h) esprimere parere sul
riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi
avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio
della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati,
individuate ai sensi dell'art.43, comma 1, lettera g), n.4, della legge 19
febbraio 1991, n.142, secondo le modalità di cui all'art.402;
l) esprimere parere su richiesta del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o
delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla
protezione della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma
precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni
parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
3. La commissione, per
l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su
richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
effettuare sopralluoghi."
3. L'art. 395 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n.547, è soppresso.
Art. 27 Comitati regionali di
coordinamento
1. Con atto di indirizzo e
coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto , sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi
all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della
salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il
necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza
Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i
rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art. 28 Adeguamenti al progresso
tecnico
1. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle
vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di
mezzi e sistemi di sicurezza;
b) si dà attuazione alle direttive
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della
Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite
nell'ordinamento nazionale ;
c) si provvede all'adeguamento della
normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in
relazione al progresso tecnologico.
Capo VIII STATISTICHE DEGLI
INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 29 Statistiche degli infortuni
e delle malattie professionali
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono
reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali
anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una
conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in
relazione a quanto previsto dall'art.8, comma 3, del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n.517, nonchè per verificare l'adeguatezza dei sistemi di
prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e
tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
professionali.
3. I criteri per la raccolta ed
elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da
infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati alle norme UNI,
riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i
criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi
aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della Sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri
integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e
l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle
malattie professionali, nonchè ad altre malattie e forme patologiche
eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
TITOLO II LUOGHI DI LAVORO
Art. 30 Definizioni
1. Ai fini delle applicazioni delle
disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere
posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni
facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area
edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di
legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
sono specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere
strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di
handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige,
in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i
gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori
portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4
non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma
debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione
dei servizi sanitari e di igiene personale.
Art. 31 Requisiti di sicurezza e di
salute
1. Ferme restando le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui
all'art.8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, i luoghi di lavoro
costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto
devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al
presente titolo entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al
comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di
lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio
dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del
provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non
vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di
sicurezza equivalente,
4. Ove vincoli urbanistici o
architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure
alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma,
sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.
Art. 32 Obblighi del datore di
lavoro
1. Il datore di lavoro provvede
affinché:
a) le vie di circolazione interne o
all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di
emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni
evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti
e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano
eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti
e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di
sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Art. 33 Adeguamenti di norme
1. L'art.13 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, è sostituito dal seguente:
"Art.13 (Vie e uscite di emergenza).
1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
a) via di emergenza: percorso senza
ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un
locale di raggiungere un luogo sicuro ;
b) uscita di emergenza: passaggio
che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le
persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o
altre situazioni di emergenza;
c-bis) larghezza di una porta o luce
netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta
mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura
a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).
2. Le vie e le uscite di emergenza
devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile
un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti
di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte
dei lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le
dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle
dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione alla loro destinazione
d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonchè al numero massimo di persone
che possono essere presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza
devono avere altezza minima di m.2,0 e larghezza minima conforme alla normativa
vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza
siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e,
qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da
parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo
non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per
altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati
specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio.
7. Le porte delle uscite di
emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente
autorizzati dall'autorità competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli
destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza,
le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su
asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza,
nonchè le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere
ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza
impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza
devono essere evidenziate da apposita segnaletica , conforme alle disposizione
vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza
che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di
sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto
dell'impianto elettrico.
12. Gli edifici che sono costruiti o
adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o
specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori
devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto
prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti
si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità
accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure
e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro
validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
13. Per i luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta
nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite
di emergenza.
2. L'art.14 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, è sostituito dal seguente:
"Art.14 (Porte e portoni).
1. Le porte dei locali di lavoro
devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili
dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le
lavorazioni e i materiali comportino pericolo di esplosione o specifici rischi
di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più
di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel
verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m.1,20 -.
3. Quando in un locale si svolgono
lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2 , la larghezza minima delle
porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i
lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere
dotato di una porta avente larghezza minima di m.0,80;
b) quando in uno stesso locale i
lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il
locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m.1,20 che si
apra nel verso dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i
lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il
locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m.1,20 e di
una porta avente larghezza minima di m.0,80 che si aprano entrambe nel verso
dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i
lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta
alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1
porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m.1,20 per
ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50,
calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
4. Il numero complessivo delle porte
di cui al comma 3 può anche essere minore, purchè la loro larghezza complessiva
non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è
prevista una larghezza minima di m.1,20 è applicabile una tolleranza in meno del
5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima
di m.0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
6. Quando in un locale di lavoro le
uscite di emergenza di cui all'art.13, comma 5, coincidono con le porte di cui
al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art.13, comma 5.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli
adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a
rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte
apribili verso l'esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni
destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno
che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che
devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei
due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve
essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o
traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di
sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di
rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono
disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o
di cadere.
13. Le porte ed i portoni che si
aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca
loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad
azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i
lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche
manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso
di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso
delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con
segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter
essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono
occupati le porte devono poter essere aperte.
17. I luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita
che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che
sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi
devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi
9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994
non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la
larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti
luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione
edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità."
3. L'art.8 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, è sostituito dal seguente:
"Art.8 (Vie di circolazione, zone di
pericolo, pavimenti e passaggi).-
1. Le vie di circolazione, comprese
scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e
calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente
in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori
operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun
rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle
vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale
degli utenti e sul tipo di impresa.
3. Qualora sulle vie di circolazione
siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una
distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate
ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni,
passaggi per pedoni, corridoi e scale.
5. Nella misura in cui l'uso e
l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori,
il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano
zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di
cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere
dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano
accedere a dette zone.
7. Devono essere prese misure
appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di
pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere
segnalate in modo chiaramente visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di
lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o
sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il
movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
10. I pavimenti ed i passaggi non
devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
11. Quando per evidenti ragioni
tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli
fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che
tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente
segnalati".
4. L'intestazione del titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n.303, è sostituita
dalla seguente:
"Titolo II DISPOSIZIONI
PARTICOLARI".
5. L'art.6 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, è sostituito dal seguente:
"Art.6 (Altezza, cubatura e
superficie). -
1. I limiti minimi per altezza,
cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro
nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in
quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'art.33, sono i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m.
3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10
per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in
ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2 -.
2. I valori relativi alla cubatura e
alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed
impianti fissi.
3. L'altezza netta dei locali è
misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle
volte.
4. Quando necessità tecniche
aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può
consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che
siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei
limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la
superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali
che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si
svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli
alla salute dei lavoratori occupati.
5. Per i locali destinati o da
destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle
aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa
urbanistica vigente".
6. L'art.9 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, è sostituito dal seguente:
"Art.9 (Aerazione dei luoghi di
lavoro chiusi).
1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è
necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici
ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in
quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione.
2. Se viene utilizzato un impianto
di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale
guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario
per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di
condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in
modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia
che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori
dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente".
7. L'art.11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, è sostituito dal seguente:
"Art.11 (Temperatura dei locali).
1. La temperatura nei locali di
lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai
lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura
adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono
esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria
concomitanti.
3. La temperatura dei locali di
riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle
mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione
specifica di questi locali.
4. Le finestre, i lucernari e le
pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei
luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di
lavoro.
5. Quando non è conveniente
modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa
dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure
tecniche localizzate o mezzi personali di protezione".
8. L'art.10 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, è sostituito dal seguente:
1. "A meno che non sia richiesto
diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di
locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce
naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere
dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per
salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori".
2. Gli impianti di illuminazione dei
locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo
che il tipo di illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio
per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i
lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza
di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti
ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in
buone condizioni di pulizia e di efficienza.
9. L'art.7 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, è sostituito dal seguente:
"Art.7 (Pavimenti, muri, soffitti,
finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di
carico).-
1. A meno che non sia richiesto
diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori
continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli
agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto
conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un
rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi
contro l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti,
delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene.
2. I pavimenti dei locali devono
essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono
essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove
abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il
pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per
avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di
lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in
permanenza di palchetti o di graticola, se i lavoratori non sono forniti di
idonee calzature impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari
condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta
chiara.
6. Le pareti trasparenti o
traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle
vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere
chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di
1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di
circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in
contatto con le pareti né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel
caso in cui vengono utilizzati materiali di
sicurezza fino all'altezza di 1
metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione
al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi.
7. Le finestre, i lucernari e i
dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e
fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere
posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono
essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che
consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale
lavoro nonchè per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
9. L'accesso ai tetti costituiti da
materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se
sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta
sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili
devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari
dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili ed accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico
devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono
disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di
carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna
estremità.
13. Le rampe di carico devono
offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere.
13bis. Le disposizioni di cui ai
commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione
principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a
posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare
manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di
carico."
10. L'art.14 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, è sostituito dal seguente:
"Art.14 (Locali di riposo).
1. Quando la sicurezza e la salute
dei lavoratori , segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i
lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1
non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di
lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere
dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con
schienale in funzione del numero dei lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono
adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli
inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è
interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono
essere messi a disposizione
del personale altri locali affinché
questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la
sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno
prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli
inconvenienti del fumo.
6. L'organo di vigilanza può
prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai
dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la
normale esecuzione del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che
allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in
condizioni appropriate".
11. L'art.40 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, è sostituito dal seguente:
"Art.40" (Spogliatoi e armadi per il
vestiario).
1. Locali appositamente destinati a
spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi
devono indossare indumenti da lavoro specifici e quando per ragioni di salute o
di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere
distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano
fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi;
in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi,
secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di
lavoro.
3. I locali destinati a spogliatoio
devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di
lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere
dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave
i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano
attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano
sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi
per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti
privati.
6. Qualora non si applichi il comma
1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4
per poter riporre i propri indumenti."
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n° 303, sono sostituiti dai
seguenti (l'art. 38 del citato DPR 303/56 è soppresso ai sensi dell'art. 16
comma 9 del D.L. n°242 del 19/03/95 n.d.r.):
"Art. 37 (Docce).
1. Docce sufficienti ed appropriate
devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o
la salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per
docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le
docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare fra loro.
3. I locali delle docce devono avere
dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza
impacci e in condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di
acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi".
12bis. L'art. 39 del Decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n°303, è sostituito dal seguente:
"Art. 39 (Gabinetti e lavabi).
1. I lavoratori devono disporre, in
prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e
delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e
dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere
previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli
urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso
diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli
stessi".
13. L'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Posti di lavoro e di
passaggio e luoghi di lavoro esterni).
1. I posti di lavoro e di passaggio
devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali
in dipendenza dell'attività lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con
mezzi tecnici devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, le vie di
circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai
lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la
circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cui all'art.8,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione
principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a
posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare
manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di
carico.
5. Le disposizioni sulle vie di
circolazione e zone di pericolo di cui all'art.8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8,
si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro all'aperto
devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del
giorno non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano
posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto
tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:
a) sono protetti contro gli agenti
atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori
nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente
il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
d) non possono scivolare o cadere.
14. Le disposizioni di cui al
presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO
Art. 34 Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il
lavoro;
b) uso di una attrezzatura di
lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro,
quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona
all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso.
Art. 35 Obblighi del datore di
lavoro
1. Il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero
adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le
misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per
impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non sono adatte.
3. All'atto della scelta delle
attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le
caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente
di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego
delle attrezzature stesse.
4. Il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché le misure di lavoro siano:
a) installate in conformità alle
istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al
fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art.36 e
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
5. Qualora le attrezzature
richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro
è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di
trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in
maniera specifica per svolgere tali compiti.
Art. 36 Disposizioni concernenti le
attrezzature di lavoro
1. Le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
stessi ad esse applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime
giuridico che regola le operazioni di verifica periodica delle attrezzature per
le quali tali regime è obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalità e le
procedure tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico
corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e
messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente ,
può stabilire modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al
comma 2.
4. Nell'art.52 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, dopo il comma 2 è aggiunto,
infine, il seguente comma:
"Se ciò è appropriato e funzionale
rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale,
un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di
emergenza".
5. Nell'art.53 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, dopo il comma 3 è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Qualora i mezzi di cui al secondo
comma svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili
ovvero comprensibili senza possibilità di errore".
6. Nell'art.374 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, dopo il comma 2 è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Ove per le apparecchiature di cui
al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere
l'aggiornamento di questo libretto".
7. Nell'art.20 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n.303, dopo il comma 2 è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Un'attrezzatura di lavoro che
comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad
emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta
ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli".
8. Le disposizioni del presente
articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 37 Informazione
1. Il datore di lavoro provvede
affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati
dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in
rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle
attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle
esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali
prevedibili.
2. Le informazioni e le istruzioni
d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Art. 38 Formazione ed addestramento
1. Il datore di lavoro si assicura
che:
a) i lavoratori incaricati di usare
le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle
attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso
delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui
all'art.35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta
in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione
ai rischi causati ad altre persone.
Art. 39 Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori si sottopongono ai
programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore
di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le
attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione,
alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di
lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di
propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al
datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente
da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 40 Definizioni
1. Si intende per dispositivo di
protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di
protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari
e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute
del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di
soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione
individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione
individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o
per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per
individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Art. 41 Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati
quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art. 42 Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle
norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono
inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da
prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni
esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze
ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati
all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che
richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere fra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia
nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Art. 43 Obblighi del datore di
lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della
scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la
valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei
DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a),
tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli
stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle
informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di
cui all'art.45 e le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le
raffronta con quelle individuate alla lettera h);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta
intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla
base delle norme d'uso di cui all'art.45, individua le condizioni in cui un DPI
deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione
di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al
rischio;
c) caratteristiche del posto di
lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art.42 e dal decreto di cui
all'art.45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne
assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le
sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano
utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili
per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso
personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte
di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il
lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda
ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata
e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e
l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è
indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione
dell'udito.
Art. 44 Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori si sottopongono al
programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei
casi ritenuti necessari ai sensi dell'art.43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI
messi a loro disposizione conformemente all'informazione alla formazione
ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di
propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i
lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art. 45 Criteri per l'individuazione
e l'uso
1. Il contenuto degli allegati III,
IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto
all'art.43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente , tenendo conto
della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e
l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in
cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende
necessario l'impiego dei DPI.
Art. 46 Norma transitoria
1. Fino alla data del 31 dicembre
1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in
caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi
dell'art.15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.475;
b) i DPI già in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative
vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.
TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI
Art. 47 Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si
applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con
i rischi, tra l'altro, di lesioni dorsolombari per i lavoratori durante il
lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei
carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o
più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare,
portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza
delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di
lesioni dorsolombari;
b) lesioni dorsolombari: lesioni a
carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso
lombare.
Art. 48 Obblighi dei datori di
lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le
misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale
dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare
la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o
fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato
VI.
3. Nel caso in cui la necessità di
una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere
evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta
movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il
datore di lavoro:
a) valuta, se possibile,
preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in
questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base
all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare
o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorsolombari, tenendo conto in
particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base
all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza
sanitaria di cui all'art.16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.
Art. 49 Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato
più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una
collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei
carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono
eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato
VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai
lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato
al comma 1.
TITOLO VI USO DI ATTREZZATURE MUNITE
DI VIDEOTERMINALI
Art. 50 Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si
applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite
di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non
si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o
macchine;
b) ai sistemi informatici montati a
bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati
in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili"
ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai
registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo
di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura
senza schermo separato.
Art. 51 Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si
intende per:
a) videoterminale: uno schermo
alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che
comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera
ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia
uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse,
comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto
per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonchè l'ambiente di lavoro
immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che
utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed
abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le
interruzioni di cui all'art.54, per tutta la settimana lavorativa.
Art. 52 Obblighi del datore di
lavoro
1. Il datore di lavoro, all'atto
della valutazione del rischio di cui all'art.4, comma 1, analizza i posti di
lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli
occhi;
b) ai problemi legati alla postura
ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di
igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le
misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di
cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della
incidenza dei rischi riscontrati.
Art. 53 Organizzazione del lavoro
1. Il datore di lavoro assegna le
mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche
secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la
ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Art. 54 Svolgimento quotidiano del
lavoro
1. Il lavoratore, qualora svolga la
sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione
della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni
sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione
contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore
comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuativa al video-terminale.
4. Le modalità e la durata delle
interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove
il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. E' comunque esclusa la
cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di
interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del
sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro,
ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti
gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario
complessivo di lavoro.
Art. 55 Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori prima di essere
addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita
medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli
occhi e della visita effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della
visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami
specialistici.
2. In base alle risultanze degli
accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come
idonei con prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il
quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con
periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a
controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una
sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico
competente.
5. La spesa relativa alla dotazione
di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a
carico del datore di lavoro.
Art. 56 Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di
lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art.52;
b) le modalità di svolgimento
dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della
vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai
lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al
comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con
decreto una guida d'uso dei video-terminali.
Art. 57 Consultazione e
partecipazione
1. Il datore di lavoro informa
preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei
cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro,
in riferimento alle attività di cui al presente titolo.
Art. 58 Adeguamento alle norme
1. I posti di lavoro utilizzati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono
essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1° Gennaio 1997.
Art. 59 Caratteristiche tecniche
1. Con decreto dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti,
anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere
tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione
delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore
delle attrezzature dotate di videoterminali.
TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI
CANCEROGENI
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 60 Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si
applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere
esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non
si applicano alle attività disciplinate dal:
a) decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n.962;
b) decreto legislativo 25 gennaio
1992, n.77;
c) decreto legislativo 15 agosto
1991, n.277, capo III.
3. Il presente titolo non si applica
ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
Art.61 Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto
si intende per agente cancerogeno:
a) una sostanza alla quale,
nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45: "Può
provocare il cancro" o la menzione R 49 : "Può provocare il cancro per
inalazione";
b) un preparato su cui, a norma
dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve essere
apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o con la
menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione"";
c) una sostanza, un preparato o un
processo di cui all'allegato VIII nonchè una sostanza od un preparato prodotti
durante un processo previsto all'allegato VIII.
Capo II OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO
Art. 62 Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o
riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una
sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene
utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei
lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile
sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede affinché la
produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema
chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema
chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il
livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore
tecnicamente possibile.
Art. 63 Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a
agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui
all'art.4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in
particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della
loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero
utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare
nell'organismo per le diverse vie di assorbimento , anche in relazione al loro
stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in
scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che
ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
3. Il datore di lavoro, in relazione
ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e
protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative.
4. Il documento di cui all'art.4,
commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che
comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi
industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali
sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero
preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità
o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti
ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;
d) l'esposizione dei suddetti
lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive
applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la
possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua
nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul
lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la
sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo
di cui all'art.9, comma 3.
Art. 64 Misure tecniche,
organizzative, procedurali
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e
procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle
lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica
tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro
in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il
numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di
adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compreso i segnali "vietato
fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi
connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto
divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia
le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni nell'aria.
Se ciò non è tecnicamente possibile , l'eliminazione degli agenti cancerogeni
deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione
localizzata, nel rispetto dell'art.4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro
deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di
agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera
c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento
non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione
conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto
1991, n.277;
e) provvede alla regolare e
sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di
emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti
cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e
l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza,
in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro,
netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del
medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di
lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi
particolarmente elevati.
Art. 65 Misure igieniche
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori
dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano
in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli
abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi
di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. E' vietato assumere cibi e
bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art.64, lettera b).
Art. 66 Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni presenti
nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al
loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per
evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e
impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il
verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai
lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al
comma 1.
3. L'informazione e la formazione di
cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede
inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti
cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile.
I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al
disposto della legge 29 maggio 1974, n.256, e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 67 Esposizione non prevedibile
1. Se si verificano eventi non
prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per
identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il
rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare
immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti
agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando
idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei
dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al
più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1
e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Art. 68 Operazioni lavorative
particolari
1. Nel caso di determinate
operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante
l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è
prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali
lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente
possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante
appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali
indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati
dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al
comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente
con le necessità delle lavorazioni.
Capo III SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 69 Accertamenti sanitari e
norme preventive e protettive specifiche
1. I lavoratori per i quali la
valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme
parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici
effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2
possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277.
4. Ove gli accertamenti sanitari
abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso
agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico
competente informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di
cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio
in conformità all'art.63;
b) ove sia tecnicamente possibile,
una misurazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure
adottate.
6. Il medico competente fornisce ai
lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
Art. 70 Registro di esposizione e
cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all'art.69
sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore
dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal
datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di
cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunica loro ogni 3
anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta,
all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) comunica all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente
per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui
all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione
delle relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le
relative cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di cessazione di attività
dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso all'organo di vigilanza
competente per territorio. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio;
f) tramite il medico competente
comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio e al
rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro
di cui al comma1.
3. Le annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di
lavoro a dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro fino
a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti
cancerogeni.
4. La documentazione di cui ai commi
1, 2 e 3 è custodita e trasmessa con la salvaguardia del segreto professionale.
5. I modelli e le modalità di tenuta
del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto dl Ministro della sanità di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
6. L'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della
sanità i dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma
1.
Art. 71 Registrazione dei tumori
1. I medici, le strutture sanitarie
pubbliche e private, nonchè gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o
privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione
lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'SPESL copia della relativa
documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi
lavorativa.
2. Presso l' ISPESL è tenuto, ai
fini di analisi aggregate, un archivio nominativo dei casi di neoplasia di cui
al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi
informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la
raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonchè le modalità
di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al
comma 1.
4. Il Ministero del sanità fornisce,
su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sull'utilizzazione dei dati del
registro di cui al comma 1.
Art. 72 Adeguamenti normativi
1. Nelle attività con uso di
sostanze o preparati ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria la
menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il
cancro per inalazione", il datore di lavoro applica le norme del presente
titolo.
2. Con decreto dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, è aggiornato
periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII
in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche
internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.
TITOLO VIII PROTEZIONE DA AGENTI
BIOLOGICI
Capo I
Art. 73 Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si
applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione
ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni
particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto
legislativo 03 marzo 1993, n.91, è soppresso.
Art. 74 Definizioni
1. Ai sensi del presente articolo si
intende per:
a) agente biologico: qualsiasi
microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità
microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale
genetico;
c) coltura cellulare: il risultato
della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Art. 75 Classificazione degli agenti
biologici
1. Gli agenti biologici sono
ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un
agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un
agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i
lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico gruppo 3: un
agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma
di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico gruppo 4: un
agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato
rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci
misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente
biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno dei gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo
di rischio più elevato fra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco
degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Art 76 Comunicazione
1. Il datore di lavoro che intende
esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3,
comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo
dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78,
comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato
autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente
biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una
nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che
comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di
lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente
classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la
sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1
comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati appartenenti al
gruppo II, come definito dall'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n.91,
il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della
documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un
servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per
quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Art. 77 Autorizzazione
1. Il datore di lavoro che intende
utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del
gruppo 4 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è
corredata da:
a) le informazioni di cui all'art.
76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si
intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal
Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa
ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una
delle condizioni previste per l'autorizzazione ne provoca la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso
dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni
nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonchè di ogni avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un
servizio diagnostico sono esenti dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità
comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni
concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del
gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti
gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione
sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Capo II OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO
Art. 78 Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella
valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le
informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e
delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli
agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute
umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal
datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i
criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie
che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici
e tossici;
d) della conoscenza di una patologia
della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta
all'attività lavorativa svolta;
e) dell'eventuali situazioni rese
note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi
di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i
principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi
accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo,
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua
nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche
dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute
sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle
riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur comportando la
deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il
rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può
prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81,
commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano
che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4,
commi 2 e 3, è integrato dei seguenti dati:
a) le fasi del procedimento
lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti
alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure
lavorative adottate, nonchè le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la
protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico
del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la
sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al
comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Art. 79 Misure tecniche,
organizzative, procedurali
1. In tutte le attività per le quali
la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori
il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per
evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare il datore di
lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti
biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori
esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi
lavorativi;
d) adotta misure collettive di
protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile
evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per
prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico
fuori dl luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio
biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento
appropriati;
g) elabora idonee misure per
prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza
per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti
biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se
necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per
la raccolta, l'immagazzinamento e la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in
condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed
identificabili even-tualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la
manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici
all'interno del luogo di lavoro.
Art. 80 Misure igieniche
1. In tutte le attività nelle quali
la valutazione di cui all'art.78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori,
il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei
servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonchè,
se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione
indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati
dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione
individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima
dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e
protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli
altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. E' vietato assumere cibi o
bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.
Art. 81 Misure specifiche per le
strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle
strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta
particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici
nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e
al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della
valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate
procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi
per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che
ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da
agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da
attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate
nell'allegato XII.
Art 82 Misure specifiche per i
laboratori e gli stabulari
1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti
l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o
diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente
contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di
contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che
l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti
almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti
almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti
almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso
di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per
l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di
tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle
del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3
in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può
far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai
commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità,
può individuare misure di contenimento più elevate.
Art. 83 Misure specifiche per i
processi industriali
1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro
adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII,
tenendo anche conto dei criteri di cui all'art.82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non
ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute
dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle
del terzo livello di contenimento.
Art. 84 Misure di emergenza
1. Se si verificano incidenti che
possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente
la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari
interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al
più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonchè i
lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che
lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato,
per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi
infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
Art. 85 Informazioni e formazione
1. Nelle attività per le quali la
valutazione di cui all'art.78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti
agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per
evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti da
lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro
corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la
manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il
verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai
lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al
comma 1.
3. L'informazione e la formazione di
cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale , e
comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti
in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire
in caso di infortunio od incidente.
Capo III SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 86 Prevenzione e controllo
1. I lavoratori addetti alle
attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la
salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme
parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono
misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di
vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente
biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico
competente;
b) l'allontanamento temporaneo del
lavoratore secondo le procedure dell'art.8 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n.277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari
abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso
agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico
competente ne informa il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione
di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio
in conformità all'art.78.
2-quater. Il medico competente
fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono
sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo
la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari
agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonchè sui vantaggi ed
inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
Art. 87 Registri degli esposti e
degli eventi accidentali
1. I lavoratori addetti ad attività
comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in
cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato
e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed
aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico
competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di
cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per
territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi
ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente
per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al
comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e
consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività
dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di
vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro copia del
medesimo registro nonchè le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di
lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione
allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria
e di rischio;
e) tramite il medico competente
comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, ed al
rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro
di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio,
sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad
agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare
infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza
periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale
periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai
precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta
del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al
Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di
cui al comma 1.
Art. 88 Registro dei casi di
malattia e di decesso
1. Presso l'ISPESL è tenuto un
registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti
biologici.
2. I medici, nonchè le strutture
sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di
decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica.
3. Con decreto del Ministri della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di
cui al comma 1, nonchè le modalità di trasmissione della documentazione di cui
al comma 2.
4. Il Ministero della sanità
fornisce alla commissione CEE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei
dati del registro di cui al comma 1.
TITOLO IX S A N Z I O N I
Art. 89 Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai dirigenti
1. Il datore di lavoro è punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni
per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo
periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma
2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il
dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1,
lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6;
31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a),
b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma
2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69,
commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi
2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p);
7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43,
comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4;
67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85,
commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro ed il
dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera
o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4.
Art. 90 Contravvenzioni commesse dai
preposti
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi
1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4;
32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52,
comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi
1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82;
83; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto sino a un mese o
con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3;
9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed
f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.
Art. 91 Contravvenzioni commesse dai
progettisti, dai fabbricanti
e dagli installatori
1. La violazione dell'art.6, comma
2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici
milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art.6, commi 1
e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila
a lire due milioni.
Art. 92 Contravvenzioni commesse dal
medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli
articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con l'arresto fino a un mese o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli
articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonchè del comma 3.
Art. 93 Contravvenzioni commesse dai
lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'ammenda da lire
quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli
articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo;39; 44; 84, comma 3;
b) con l'ammenda da lire
duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2;
84, comma 1.
Art. 94 Violazioni amministrative
1. Chiunque viola le disposizioni di
cui agli articoli 665, comma 2 e 80, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
Titolo X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 95 Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione del
presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro
che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai
rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2
dell'art. 10 , ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal
predetto art. 10, comma 2, lettera a), b) e c).
Art. 96 Decorrenza degli obblighi di
cui all'art. 4
1. E' fatto obbligo di adottare le
misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 96-bis Attuazione degli
obblighi
1. Il datore di lavoro che
intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto ad elaborare il
documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi
dall'effettivo inizio dell'attività.
Art. 97 Obblighi d'informazione
1. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di
diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni una relazione
sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione
sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1
sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
Art. 98 Norma finale
1. Restano in vigore, in quanto non
specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 settembre 1994
(D.L.vo 626/94)
Dato a Roma, addì 19 marzo 1996
(D.L.vo 242/96)
ALLEGATO I
CASI IN CUI E' CONSENTITO LO
SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI (ART.10)
1. Aziende artigiane e industriali
(1) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche
fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca fino a 20
addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti
N O T E :
(1) Escluse le aziende industriali
di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n.175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
ai sensi degli art.4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli
impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività
minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo
indeterminato.
ALLEGATO II PRESCRIZIONE DI
SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO
1. Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda delle dimensioni e
dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche
fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonchè del numero massimo di persone
che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di
dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di
incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di
lotta antincendio devono essere facilmente accessibili ed utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una
segnaletica conforme alla norma-tiva vigente.
Questa segnaletica deve essere
apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
2. Locali adibiti al pronto
soccorso.
Qualora l'importanza dei locali, il
tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedono,
occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso
devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso
indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una
segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve
inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo
richiedano.
Esso deve essere oggetto di una
segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.
ALLEGATO III SCHEMA INDICATIVO PER
L'INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL'IMPIEGO DI
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
ALLEGATO IV ELENCO INDICATIVO E NON
ESAURIENTE DELLE
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA
TESTA.
- Caschi di protezione per
l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);
- Copricapo leggero per proteggere
il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);
- Copricapo di protezione (cuffie,
berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito,
ecc.).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DELL'UDITO.
- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l'apparato
auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di
protezione per l'industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a
bassa frequenza;
- Dispositivi di protezione contro
il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI
OCCHI E DEL VISO.
- Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di protezione contro i
raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e caschi per la saldatura
ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE.
- Apparecchi antipolvere, antigas e
contro le polveri radioattive;
- Apparecchi isolanti a presa
d'aria;
- Apparecchi respiratori con
maschera per saldatura amovibile;
- Apparecchi ed attrezzature per
sommozzatori;
- Scafandri per sommozzatori.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI
E DELLE BRACCIA.
- Guanti:
contro le aggressioni meccaniche
(perforazione, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche; per
elettricisti e antitermici;
- Guanti a sacco;
- Ditali;
- Manicotti;
- Fasce di protezione dei polsi;
- Guanti a mezze dita;
- Manopole.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI
E DELLE GAMBE.
- Scarpe basse, scarponi,
tronchetti, stivali di sicurezza;
- Scarpe a slacciamento o
sganciamento rapido;
- Scarpe con protezione
supplementare della punta del piede;
- Scarpe e soprascarpe con suola
anticalore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di
protezione contro il calore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di
protezione contro il freddo;
- Scarpe, stivali e soprastivali di
protezione contro le vibrazioni;
- Scarpe, stivali e soprastivali di
protezione antistatici;
- Scarpe, stivali e soprastivali di
protezione isolanti;
- Stivali di protezione contro le
catene delle trance meccaniche;
- Zoccoli;
- Ginocchiere;
- Dispositivi di protezione
amovibili del collo del piede;
- Ghette;
- Suole amovibili (anticalore,
antiperforazione o antitraspirazione);
- Ramponi amovibili per ghiaccio,
neve, terreno sdrucciolevole.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA
PELLE.
- Creme protettive/pomate.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO
E DELL'ADDOME.
- Giubbotti, giacche e grembiuli di
protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di
metallo fuso, ecc.);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di
protezione contro le aggressioni chimiche;
- Giubbotti termici;
- Giubbotti di salvataggio;
- Grembiuli di protezione contro i
raggi x;
- Cintura di sicurezza del tronco.
DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO.
- Attrezzature di protezione contro
le cadute;
- Attrezzature cosiddette anticaduta
(attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al
funzionamento);
- Attrezzature con freno "ad
assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli
accessori necessari al funzionamento);
- Dispositivo di sostegno del corpo
(imbracatura di sicurezza).
INDUMENTI DI PROTEZIONE.
- Indumenti di lavoro cosiddetti "di
sicurezza" (due pezzi e tute);
- Indumenti di protezione contro le
aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
- Indumenti di protezione contro le
aggressioni chimiche;
- Indumenti di protezione contro gli
spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
- Indumenti di protezione contro il
calore;
- Indumenti di protezione contro il
freddo;
- Indumenti di protezione contro la
contaminazione radioattiva;
- Indumenti antipolvere;
- Indumenti antigas;
- Indumenti ed accessori (bracciali
e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
- Coperture di protezione.
ALLEGATO V
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE
DELLE ATTIVITA' E DEI
SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI
PUO' RENDERSI NECESSARIO
METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE
DEL CRANIO).
Elmetti di protezione.
- Lavori edili, soprattutto lavori
sopra , sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati,
montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di
ponteggi e operazioni di demolizione;
- Lavori su ponti d'acciaio, su
opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni
idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi,
grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;
- Lavori in fossati, trincee, pozzi
e gallerie di miniera;
- Lavori in terra e in roccia;
- Lavori in miniere sotterranee,
miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Brillatura mine;
- Lavori in ascensori e
montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
- Lavori nei pressi di altiforni, in
impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti
metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonchè in fonderie;
- Lavori in forni industriali,
contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario;
- Macelli.
. PROTEZIONE DEL PIEDE.
Scarpe di sicurezza con suola
imperforabile.
- Lavori di rustico, di genio civile
e lavori stradali;
- Lavori su impalcature;
- Demolizione di rustici;
- Lavori di calcestruzzo ed in
elementi prefrabbicati con montaggio e smontaggio di armature;
- Lavori in cantieri edili e in aree
di deposito;
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola
imperforabile.
- Lavori su ponti d'acciaio, opere
edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi
contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;
- Costruzioni di forni,
installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonchè montaggio di
costruzioni metalliche;
- Lavori di trasformazione e di
manutenzione;
- lavori in altiforni, impianti di
riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti
di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di
trafilatura;
- Lavori in cave di pietra, miniere,
a ciclo aperto e rimozione di discarica;
- Lavorazioni e finitura di pietre;
- Produzione di vetri piani e di
vetri cavi, nonchè lavorazione e finitura;
- Manipolazione di stampi
nell'industria della ceramica;
- Lavori di rivestimenti in
prossimità del forno nell'industria della ceramica;
- Lavori nell'industria della
ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione;
- Movimentazione e stoccaggio;
- Manipolazione di blocchi di carni
surgelate e di contenitori metallici di conserve;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con
suola continua e con intersuola imperforabile.
- Lavori sui tetti.
Scarpe di sicurezza con intersuola
termoisolante.
- Attività su e con masse molto
fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento
rapido.
- In caso di rischio di penetrazione
di masse incandescenti fuse.
.PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO.
Occhiali di protezione, visiere o
maschere di protezione.
- Lavori di saldatura, molatura e
tranciatura;
- Lavori di mortasatura e di
scalpellatura;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Impiego di macchine
asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli
corti;
- Fucinatura a stampo;
- Rimozione e frantumazione di
schegge;
- Operazioni di sabbiatura;
- Manipolazione di prodotti acidi e
alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Impiego di pompe a getto liquido;
- Manipolazione di masse
incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse;
- Lavori che comportano esposizione
al calore radiante;
- Impiego di laser.
. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.
Autorespiratori.
- Lavori in contenitori, in vani
ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio
di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno;
- Lavoro nella zona di caricamento
dell'altoforno;
- Lavori in prossimità dei
convertitori e delle condutture di gas di altoforno;
- Lavori in prossimità della colata
in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli
pesanti;
- Lavori di rivestimento di forni e
di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza
sufficiente aspirazione;
- Lavori in pozzetti, canali ed
altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria;
- Attività in impianti frigoriferi
che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.
. PROTEZIONE DELL'UDITO.
Otoprotettori.
- Lavori nelle vicinanze di presse
per metalli;
- Lavori che implicano l'uso di
utensili pneumatici;
- Attività del personale a terra
negli aeroporti;
- Battitura di pali e costipazione
del terreno;
- Lavori nel legname e nei tessili.
. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE
BRACCIA E DELLE MANI.
Indumenti protettivi.
- Manipolazione di prodotti acidi e
alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Lavori che comportano la
manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque una esposizione al
calore;
- Lavorazione di vetri piani;
- Lavori di sabbiatura;
- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente
infiammabili.
- Lavori di saldatura in ambienti
ristretti.
Grembiuli imperforabili.
- Operazioni di disossamento e di
squartamento nei macelli;
- Lavori che comportano l'uso di
coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio.
- Saldatura;
- Fucinatura;
- Fonditura.
Bracciali.
- Operazioni di disossamento e di
squartamento nei macelli.
Guanti.
- Saldatura;
- Manipolazione di oggetti con
spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga
impigliato nelle macchine;
- Manipolazione a cielo aperto di
prodotti acidi e alcalini.
Guanti a maglia metallica.
- Operazione di disossamento e di
squartamento nei macelli;
- Attività protratta di taglio con
il coltello nei reparti di produzione e macellazione;
- Sostituzione di coltelli nelle
taglierine.
. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE
INTEMPERIE.
- Lavori edili all'aperto con clima
piovoso e freddo.
. INDUMENTI FOSFORESCENTI.
- Lavori in cui è necessario
percepire in tempo la presenza dei lavoratori.
. ATTREZZATURA DI PROTEZIONE
ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA).
- Lavori su impalcature;
- Montaggio di elementi
prefabbricati;
- Lavori su piloni.
. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA.
- Posti di lavoro in cabine
sopraelevate di gru;
- Posti di lavoro in cabine di
manovra sopraelevate di transelevatori;
- Posti di lavoro sopraelevati su
torri di trivellazione;
- Lavori in pozzi e in fogne.
. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE.
- Manipolazione di emulsioni;
Concia di pellami.
ALLEGATO VI ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un
carico può costituire un rischio tra l'altro dorsolombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (Kg.
30);
- è ingombrante o difficile da
afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo
contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale
per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con
una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura
esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in
particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare un
rischio tra l'altro dorsolombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con
un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco
del carico;
- è compiuto con il corpo in
posizione instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di
lavoro.
Le caratteristiche dell'ambiente di
lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorsolombare nei
seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare
verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi
presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal
lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro
non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza
di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro
presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di
appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la
circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività.
L'attività può comportare un rischio
tra l'altro dorsolombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in
particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di
recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di
sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo
che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore può correre un rischio
nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il
compito in questione;
- indumenti, calzature o altri
effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
insufficienza o inadeguatezza delle
conoscenze o della formazione.
ALLEGATO VII PRESCRIZIONI MINIME
Osservazione preliminare.
Gli obblighi previsti dal presente
allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e
qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le
esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.
. ATTREZZATURE.
a) Osservazione generale.
L'utilizzazione in sé
dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo.
I caratteri sullo schermo devono
avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi
deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere
stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme di instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i
caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte
dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni
ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile
ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze
dell'utilizzatore.
E' possibile utilizzare un sostegno
separato per lo schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e
riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera.
La tastiera dev'essere inclinabile e
dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione
confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera
dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia
dell'utilizzatore.
La tastiera deve avere una
superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le
caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera
stessa.
I simboli dei tasti devono
presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di
lavoro.
d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una
superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una
disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del
materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve
essere stabile o regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al
massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
E' necessario uno spazio sufficiente
che permetta ai lavoratori una posizione comoda.
e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro deve essere
stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una
posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza
regolabile.
Il loro schienale deve essere
regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a
disposizione di coloro che lo desiderino.
2. AMBIENTE.
a) Spazio.
Il posto di lavoro deve essere ben
dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere
cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b) Illuminazione.
L'illuminazione generale ovvero
l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione
sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto
conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive
dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi
sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando
l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle
fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti.
I posti di lavoro devono essere
sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture,
le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di colore
chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di
un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna
che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore.
Il rumore emesso dalle attrezzature
appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al
momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non
perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore.
Le attrezzature appartenenti al/ai
posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere
fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni.
Tutte le radiazioni, eccezion fatta
per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a
livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori.
g) Umidità.
Si deve fare in modo di ottenere e
mantenere un'umidità soddisfacente.
3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO.
All'atto dell'elaborazione, della
scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come
anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità
videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato
alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile
uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza
dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può
essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai
lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire
l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono
essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte
dell'uomo.
ALLEGATO VIII ELENCO DI SISTEMI,
PREPARATI E PROCEDIMENTI
1. Produzione di auramina col metodo
Michler.
2. Lavori che espongono agli
idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella
pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.
3. Lavori che espongono alle
polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature
elevate.
4. Processo agli acidi forti nella
fabbricazione di alcool isopropilico.
- ALLEGATO IX (OMISSIS)
- ALLEGATO X "
- ALLEGATO XI "
- ALLEGATO XII "
- ALLEGATO XIII "
SOMMARIO DECRETO LEGISLATIVO 19
settembre 1994, n. 626. - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro:
TITOLO I:
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Servizio di prevenzione e
protezione
Capo III - Prevenzione incendi,
evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
Capo IV - Sorveglianza sanitaria
Capo V - Consultazione e
partecipazione dei lavoratori
Capo VI - Informazione e formazione
dei lavoratori
Capo VII - Disposizioni concernenti
la pubblica amministrazione
Capo VIII- Statistiche degli
infortuni e delle malattie professionali
TITOLO II - Luoghi di lavoro
TITOLO III - Uso delle attrezzature
di lavoro
TITOLO IV - Uso dei dispositivi di
protezione individuale
TITOLO V - Movimentazione manuale
dei carichi
TITOLO VI - Uso di attrezzature
munite di video terminali
TITOLO VII - Protezione da agenti
cancerogeni:
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Obblighi del datore di
lavoro
Capo III - Sorveglianza sanitaria
TITOLO VIII- Protezione da agenti
biologici:
Capo I - Campo di applicazione
Capo II - Obblighi del datore di
lavoro
Capo III - Sorveglianza
TITOLO IX - Sanzioni
TITOLO X - Disposizioni transitorie
e finali
Allegato I - Casi in cui è
consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)
Allegato II - Prescrizione di
sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
Allegato III - Schema indicativo per
l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione
individuale
Allegato IV - Elenco indicativo e
non esauriente delle attrezzature di protezione individuale
Allegato V - Elenco indicativo e non
esauriente delle attività e dei settori di attività per I quali può rendersi
necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale
Allegato VI - Elementi individuali
di rischio
- Fattori individuali di rischio
Allegato VII - Prescrizioni minime
Allegato VIII- Elenco di sistemi,
preparati e procedimenti
Sommario
|