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[.:Normativa:.]
DECRETO LEGISLATIVO N. 494 DEL 14
AGOSTO 1996
Come modificato con Decreto
approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15.11.1999 (D.Lgs. 19.11.1999 n.
528)
Art. 1 - Campo di Applicazione
1. Il presente decreto legislativo
prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'art.2,
primo comma, lettera a). 2. Le disposizioni del decreto legislativo
19 Settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19
Marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n.
626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al primo
comma, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente
decreto legislativo. 3. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle
attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca,
delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli
impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art.23
del regio decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del
perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione,
vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle
operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle
attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; e-bis) ai lavori
svolti in mare; e-ter) alle attività svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuano
riprese, purchè tali attività non implichino l'allestimento di un
cantiere temporaneo o mobile.
Art. 2 - Definizioni
1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere":
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile
il cui elenco è riportato all'allegato I; b) committente: il
soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell'appalto. c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere
incaricato dal committente ai fini della progettazione o della
esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di
appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile
unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio
1994, n.109 e successive modifiche; d) lavoratore autonomo: persona
fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in
materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di
seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.4; f) coordinatore in
materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di
seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto
diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti
di cui all'art.5. f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di
lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
1994, n.626 e successive modifiche.
Art. 3 - Obblighi del
Committente e del responsabile dei lavori
1. Il committente o il
responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in
particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene
ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art.3 del
decreto legislativo n. 626/1994. Al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra
loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto
la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2. Il committente o il
responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, valuta
i documenti di cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei
cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa
il coordinatore per la progettazione, in ognuno dei seguenti casi: a)
nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200
uomini-giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi
particolari elencati nell'Allegato II. 4. Nei casi di cui al comma 3,
il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori,
designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in
possesso dei requisiti di cui all'art.10. 4-bis) La disposizione di
cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei
lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia
affidata a una o più imprese. 5. Il committente o il responsabile dei
lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art.10, può
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 6. Il committente o il
responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono
essere indicati nel cartello di cantiere. 7. Il committente o il
responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art.10, i soggetti
designati in attuazione dei commi terzo e quarto. 8. Il committente o
il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad
un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle
imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di Commercio,
Industria e Artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici una
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAL) e alle Casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.
Art. 4 - Obblighi del
Coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione
dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 comma 1; b) predispone
un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione
e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto
delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento
U.E. 260/5/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5
agosto 1978, n.457. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è
preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, della Sanità e dei lavori pubblici,
sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'art.393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547, come sostituito e
modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito
denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i
contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).
Art. 5 -
Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante
la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
provvede a: a) verificare, tramite opportune azioni di coordinamento
e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare
l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare
il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi i sicurezza; c) organizzare tra i datori
di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere; e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articolo 7, 8 e 9,
e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento
in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale territoriale competente
e alla Direzione provinciale del lavoro. f) sospendere in caso di
pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate. 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3,
comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e coordinamento
e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e
b).
Art. 6 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili
dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità
connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico
conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione
non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).
Art. 7 -
Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: a)
utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del
titolo III del decreto legislativo n. 626/1994; b) utilizzano i
dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto
dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994; c) si adeguano
alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
ai fini della sicurezza.
Art. 8 - Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione
dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3
del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano ciascuno per la parte
di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in
condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta
dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di
accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di
circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il
controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori; e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di
stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quanto si
tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l'adeguamento, in
funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da
attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la
cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le
interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in
prossimità del cantiere.
Art. 9 - Obblighi dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui
nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci
addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all'allegato IV; b) curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori; c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione
dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. c-bis) redigono
il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
f-ter). 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 7 e 11
e dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626
del 1994.
Art.10 - Requisiti professionali del coordinatore per
la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione
1. Il
coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma
di laurea in ingegneria o architettura, geologia, scienze agrarie o
scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno un anno; b) diploma
universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte
di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c)
diploma di geometra o perito industriale, o perito agrario o
agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno tre anni. 2. I soggetti di cui
al comma 1 devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza
a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni,
mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e
della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL,
dall'INAIL, dall'Istituto Italiano di Medicina Sociale, dai rispettivi
ordini professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti
nel settore dell'edilizia. 3. Il contenuto e la durata dei corsi di
cui al secondo comma devono rispettare almeno le prescrizioni di cui
all'allegato V. 4. L'attestato di cui al secondo comma non è
richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni
che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di
coordinatore. 5. L'attestato di cui al secondo comma non è richiesto
per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in
materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in
qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per
coloro che producano un certificato universitario attestante il
superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea,
equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui
all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario con le stesse caratteristiche di
equipollenza. 6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di
cui al secondo comma sono a totale carico dei partecipanti. 7. Le
regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi
di cui al secondo comma, da esse organizzati, da porsi a carico dei
partecipanti.
Art. 11 - Notifica preliminare
1. Il
committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori,
trasmette all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all'allegato III, nonché gli eventuali aggiornamenti, nei
seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3; b)
cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica,
ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera una sola
impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno. 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera
visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici
istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art.20 del
decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle
notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Art. 12 -
Piano di sicurezza e coordinamento
1. Il piano contiene
l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le
conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori,
nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso
nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le
misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza
simultanea o successiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi ed
è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario,
l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici
e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione
tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del
cantiere interessato, i seguenti elementi: a) modalità da seguire per
la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b)
protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall'ambiente esterno; c) servizi igienico-assistenziali; d)
protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilità
principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti
principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da
adottare negli scavi; i) misure generali da adottare contro il
rischio di annegamento; l) misure generali di protezione da adottare
contro il rischio di caduta dall'alto; m) misure per assicurare la
salubrità dell'aria nei lavori in galleria; n) misure per assicurare
la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; o)
misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni
o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in
fase di progetto; p) misure di sicurezza contro i possibili rischi
di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere; q) disposizioni per dare attuazione a quanto
previsto dall'art.14; r) disposizioni per dare attuazione a quanto
previsto dall'art.5, comma 1, lettera c); s) valutazione, in
relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per
l'attuazione dei singoli elementi del piano; t) misure generali di
protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del
contratto d'appalto. 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e
i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano
di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza. 4. I datori di
lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori. 5. L'impresa che si aggiudica i lavori può
presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche
o adeguamento dei prezzi pattuiti. 6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti
misure di salvataggio.
Art. 13 - Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di
sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare
offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera
pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a
tutti i concorrenti alla gara di appalto. 2. Prima dell'inizio dei
lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. 3. Prima
dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette
il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per
l'esecuzione.
Art. 14 - Consultazione dei rappresentanti per la
sicurezza
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. 2. Il rappresentante
per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.
Art. 15 -
Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'articolo 13, comma
1, in cui siano presenti più' imprese, il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i
rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere.
Art. 16 - Modalità di attuazione della
valutazione del rumore
1. L'esposizione quotidiana personale di
un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo
riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard
individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla
commissione prevenzione infortuni. 2. Sul rapporto di valutazione di
cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, va
riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento. 3. Nel
caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una
variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una
giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini
dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione
settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione
nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto
dall'art.39 del decreto legislativo 15 Agosto 1991, n. 277.
Art.17 - Modalità attuative di obblighi particolari
1. Nei
cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200
uomini-giorno, l'adempimento di quanto previsto dall'art.14 costituisce
assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'art.11 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante
per la sicurezza. 2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è
inferiore ai 200 uomini-giorno, e ove sia prevista la sorveglianza
sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626
del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro, in
cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo
stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere
sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame
dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro
attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. 3. Fermo
restando l'art.22 del decreto legislativo n. 626 del 1994, i criteri e i
contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione
nazionale di categoria. 4. I datori di lavoro, quando è previsto nei
contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile
dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio
ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto
dall'art.4, quinto comma, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del
1994.
Art. 18 - Aggiornamento degli allegati
1. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro della sanità', sentita eventualmente la Commissione
prevenzione infortuni, i provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e
IV in conformità' a modifiche adottate in sede comunitaria.
Art.
19 - Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del
presente decreto i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non
sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del
presente decreto: a) sono in possesso di attestazione, comprovante il
loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovrintendere altri
lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività' qualificata in materia
di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni,
rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l'attestazione e'
accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento
dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attività';
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di
direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di
committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità'
che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei
lavori. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di
cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata e' fissata in 60 ore. 3.
Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere
trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.
Art. 20 - Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei
responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei
lavori sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni per la violazione degli
articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4, 4-bis; 6, comma 2; b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1 milione a lire
5 milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a); c)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6
milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.
Art. 21 - Contravvenzioni commesse dai coordinatori
1. Il
coordinatore per la progettazione è punto con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni per la
violazione dell'articolo 4, primo comma. 2. Il coordinatore per
l'esecuzione è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni perla violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) ed f) e comma 1-bis; b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1 milione a
lire 5 milioni per la violazione dell'articolo 5, primo comma, lettera
d).
Art. 22 - Sanzioni relative agli obblighi dei datori di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle
imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, i dirigenti e i proposti che dirigono o sovraintendono le
attività delle imprese stesse, sono tenute all'osservanza delle
pertinenti disposizioni del presente decreto. 2. Il datore di lavoro
è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 2 a
cinque milioni per la violazione dell'articolo 14, comma 1, primo
periodo. 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8
milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12,
comma 3; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1
milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4;
13, comma 2 e 3. 4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due
mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni per la violazione
degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3.
Art. 23 -
Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi
1. I lavoratori
autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da
lire 300 mila a lire 1 milione per la violazione degli articoli 7, comma
1, e 12, comma 3.
Art.23 bis - Estinzione delle contravvenzioni
Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a), b);
21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si
applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758.
Art. 24 - Oneri
1. Agli oneri
derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni
si farà' fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna
amministrazione.
Art. 25 - Entrata in vigore
1. Le
disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 24 Marzo 1997.
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