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[.:Normativa:.]
LEGGE 845/78 LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. Finalità della formazione professionale.
La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in
attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di
rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di
favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso la
crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di
una cultura professionale.
La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro,
si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e
tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione
dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e
tecnologico.
2. Oggetto della formazione professionale.
Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di
interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi
formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e
pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo
inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla
specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei
lavoratori, in un quadro di formazione permanente.
Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i
cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati
prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si
tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni
professionali o di lavoro associato.
Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche
stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito
degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.
3. Poteri e funzioni delle regioni.
Le regioni esercitano, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la
potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione
professionale in conformità ai seguenti principi:
rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle
sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale
quale risulta dalle leggi della Repubblica;
assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con
le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della
programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in
relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e
delle esigenze dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze
formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello
Stato e con il concorso delle forze sociali;
organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le
iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte
formative;
assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e
comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti
locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
assicurare il controllo sociale della gestione delle attività formative
attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle
categorie sociali e degli altri enti interessati;
definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini della
programmazione, con uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;
garantire a tutti coloro che partecipano alla attività di formazione
professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la
partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione
formativa;
adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed
attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di
obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare
per quanto riguarda le attività regolamentate per ragioni di sicurezza
ed incolumità pubblica;
dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre l977, n. 903
(2), disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di
discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso di
diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca
il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico
e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi;
promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei
interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei
confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da
menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo
inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale;
prendere. gli opportuno accordi con l'autorità scolastica competente per
lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e
professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli
scolastici distrettuali.
Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle
funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti delle
relative norme di attuazione.
4. Campi di intervento
Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti
articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:
la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di
formazione professionale;
le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle
qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione
collettiva e della normativa del collocamento;
le attività di formazione professionale concernenti settori
caratterizzati da specifici bisogni formativi derivati dalla
stagionalità del ciclo produttivo o della natura familiare, associativa
o cooperativistica della gestione dell'impresa;
la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché
gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione
professionale;
le attività di formazione professionale presso gli istituti di
prevenzione e di pena;
il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche
operanti a livello regionale nonché il loro eventuale scioglimento o
riaccorpamento;
l'esercizio delle funzioni già svolte dai consorzi per l'istruzione
tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (3), riconducendola nell'ambito della
programmazione regionale;
la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività
di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle
diverse proposte formative, purché previste dalla programmazione
regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le università
o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli
enti di formazione di cui all'articolo 5.
5. Organizzazione delle attività.
Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di
sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di
attuazione per le attività di formazione professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:
direttamente nelle strutture pubbliche. che devono essere interamente
utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento
strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o
delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti,
dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con
finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del
movimento cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere,
per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:
avere come fine la formazione professionale;
disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
non perseguire scopi di lucro;
garantire il controllo sociale delle attività;
applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di
categoria;
rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante
ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro
consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento
riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito al
numeri 2) e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di
imposta o tassa.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le
convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.
6. Strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte -
Personale didattico
La possibilità delle strutture destinate agli istituti professionali e
alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie
per la riforma della scuola secondaria superiore, è trasferita alla
regione nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa
tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente
locale proprietario dell'immobile.
Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con la
regione e con il consenso degli interessati, il personale degli istituti
di cui al primo comma è trasferito nei ruoli della regione nella misura
ritenuta necessaria, tenuto conto in particolare dell'attinenza delle
materie insegnate con la formazione professionale.
7. Programmazione didattica.
Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista
dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della
programmazione didattica delle attività di formazione professionale.
L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono avvenire
in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee,
rispettando la unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici,
scientifici e culturali e la normativa di cui all'articolo 18. primo
comma, lettera a).
Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra. la programmazione didattica
dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei
cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e
l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed
esperienze di lavoro.
I programmi. che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e
l'organicità degli interventi formativi. devono poter essere adattati
alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto delle molteplicità
degli indirizzi educativi. Nella loro elaborazione, si dovrà altresì
tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza
professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione
formativa già applicata.
8.Tipologia delle attività.
Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto
l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro;
all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che
siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione culturale
superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;
alla qualificazione di lavoratori coinvolti processi di riconversione;
alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o
abbiano esperienze di lavoro;
all'aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento dei
lavoratori;
alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa
di infortunio o malattia;
alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o
sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.
Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più
cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non
superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti
definito per l'indirizzo professionale e per livello di conoscenze
teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4
cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione
per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o
sensoriali.
Le regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette al
conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria
superiore, universitaria o postuniversitaria.
L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati in
modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con
particolare riguardo per le lavoratrici.
Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono
confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli
operatori sanitari.
9. Personale addetto alla formazione professionale.
Il Ministro dei lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio
decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i
requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di
formazione professionale.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle
funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il
personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente
legge addetto alle attività di formazione professionale di cui
all'articolo 5, secondo comma. lettera a), è collocato in appositi ruoli
regionali.
Il trattamento economico e normativo è adottato nell'osservanza della
presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato
tra le regioni, il Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per
garantire la mobilità del personale stesso nel territorio regionale.
Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalità di incarico od
assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.
Al docenti è garantita la libertà di insegnamento, lo sviluppo della
professionalità attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e
culturale, la partecipazione all'attività delle istituzioni in cui essi
operano.
Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5, secondo
comma, lettera b), enti terzi per l'attuazione di progetti di
formazione, non può essere superato globalmente, per ciò che riguarda il
personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti
economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe
attività.
10. Raccordi con il sistema scolastico
Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le
regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione
secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le
norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (3/a).
Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del
sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di
attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per
compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento
e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative
rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.
Al fini dell'innovazione metodologica-didattica e della ricerca
educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la
cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le
istituzioni di istruzione secondaria e superiore.
11. Rientri scolastici
A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di
corsi o direttamente sui lavoro è data facoltà di accesso alle diverse
classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste
dal relativo ordinamento.
A favore degli allievi che frequentano attività di formazione
professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico,
le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a
favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che
dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui
compete altresì il conferimento del titolo.
12. Diritti degli allievi.
La frequenza di corsi di formazione professionale è equipara a quella
dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali
relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere
previdenziale.
13. Estensione delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti
La facoltà di differire il servizio militare di leva e le agevolazioni
previsti per i lavoratori studenti dall'art. 10 della legge 20 maggio
1970. n. 300 (4), sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di
formazione professionale di cui alla presente legge.
Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo precedente si
applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano.
14. Attestato di qualifica
Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento
di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato
sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità
conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto
previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a)- sono svolte di
fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle
leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti
designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica
istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché
esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati,
rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento
assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e
dell'inquadramento aziendale.
Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai
pubblici concorsi.
15. Sistema formativo e impresa
Le istituzioni di cui all'articolo 5 operanti nella formazione
professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la
effettuazione presso di esso di periodi di tirocinio pratico e di
esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi
di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed
esperienza di lavoro.
Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la
determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività
formative di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura
degli allievi dai rischi di infortunio.
Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate
all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.
Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso le
imprese degli allievi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera m).
16. Formazione degli apprendisti
Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5
e secondo le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15,
attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della
legge 19 gennaio 1955, n. 25 (5).
I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività
teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla
legge e dai contratti di lavoro
Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio
1955, n. 25 (5), stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per
il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma,
della presente legge, delle somme occorrenti per le assicurazioni in
favore degli apprendisti artigiani.
Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25
(5).
17. Ulteriori competenze della commissione centrale per l'impiego
La commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-bis del
decreto legge 6 luglio 1978. n. 351 (6), convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresì pareri e formula
proposte per l'adempimento delle funzioni proprie del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.
Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego è integrata
da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un
esperto di formazione professionale designato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale scelto tra gli operatori degli enti di cui
all'articolo 5, secondo comma, lettera b).
I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori per
le materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere a), e), f), h),
i) ed l) nonché per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.
18. Competenze dello Stato
Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni
professionali omogenee e ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri
decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, sentita la commissione di cui all'articolo precedente, e tenuto
conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla
definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici,
culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro
attribuzione. Con successivi decreti si provvederà ai necessari
aggiornamenti;
il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche
informazioni e documentazioni;
i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri operanti in
materia di formazione professionale;
l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione
professionale dei lavoratori italiani all'estero alla cui vigilanza e
gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri (6/a);
la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del
personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa
con i Paesi in via di sviluppo;
le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e
sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in
relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di
indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto
dall'articolo 41, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (7);
l'inoltro alla Comunità economica europea, o ad altri organismi
internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi
ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali;
l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione
professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di
rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo
quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 (7), nonché gli interventi di riqualificazione previsti
dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;
l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro
iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle
iniziative di formazione professionale secondo quanto previsto dall'art.
4, lettera h);
la definizione su parere conforme della commissione di cui all'articolo
17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneità delle
strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale.
Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 40 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 (7) (7/a).
19. Assistenza tecnica dell'ISFOL
Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione
professionale. il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le
regioni hanno facoltà di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'istituto
per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di
cui al D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478 (8) (9) (l0). All'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.1) è
sostituito dal seguente: "1) quattro rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi".
All'Articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1973, n. 478, il n.3) è sostituito dal seguente:
"3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione
interregionale di cui l'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281".
20. Relazione annuale al Ministero del Lavoro.
Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (ISFOL) di cui al D.P.R 30 giugno 1973, n. 478 (8),
inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30
marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle
attività di formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale trasmette le relazioni di cui sopra alla commissione
di cui all'articolo 17.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente
al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di previsione, una
relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione
professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con
particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, anche con
riferimento alla situazione internazionale ed in particolare ai Paesi
della Comunità economica europea e tenendo conto degli indirizzi di
politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori
determinati dalla commissione di cui all'articolo 17 secondo le norme
previste dall'articolo 3-bis, secondo comma, del D.L. 6 luglio 1978, n.
391, convertito, con modificazioni, nella L. 4, agosto 1978, n. 479. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresì in
allegato alla tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle
singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale (ISFOL),
di cui al D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478 (8).
21. Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'lNIASA
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto
nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori
dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei
lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per
l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono
assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai
sensi della L. 4 dicembre 1956, n. 1404 (11).
22. Finanziamento delle attività formative.
Le attività professionali promosse dalle regioni sono finanziate
nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della L. 16 maggio
1970, n.281 (7), e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto
fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel
bilancio dello Stato che siano attinenti ad attività di formazione
professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonché l'importo
corrispondente alla disponibilità del Fondo addestramento professionale
lavoratori per l'anno 1979.
Le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze
dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano
copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare è
fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluirà nel fondo
di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresì al
finanziamento:
delle attività di formazione professionale residue svolte nelle regioni
a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività alle regioni
medesime;
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1973, n. 478 (12) (12/a).
23. Soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori
Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con
l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (13), e ordinato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è
soppresso.
L'amministrazione del fondo, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge sottopone all'approvazione del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale e che cura il
riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato
dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione.
I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche, di
proprietà del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono
trasferiti alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano
immutati i vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante
contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla
vigilanza in materia.
Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti i
contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore
del Fondo addestramento professionale lavoratori.
24. Contributi dei fondi comunitari
Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui
all'articolo 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la
presentazione ai competenti organi della Comunità economica europea,
tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti
di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego,
predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunità europee n 71/66/CEE del 1ø febbraio 1971,
modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (ClPE),
entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformità di parametri
da fissare dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro cui
ciascuna regione può autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia
i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l'integrazione del
Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente (12/a).
25. Istituzione di un Fondo di rotazione
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale
europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo
precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori
bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
(14), un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata
in lire 100 miliardi. si provvede a carico del bilancio dello Stato con
l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 10 gennaio 1979, le aliquote
contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (15), convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della
legge 3 giugno 1975, n. 160 (15/a), sono ridotte:
dal 4,45 al 4,15 per cento;
dal 4,45 al 4,15 per cento;
dal 3,05 al 2,75 per cento;
dal 4,30 al 4 per cento;
dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto
per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (15), è
aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo
di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il
versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.
La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al
termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione
per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante
dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979,
si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto
corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato
"Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a
promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione consiglio delle
Comunità europee numero 71/66/CEE del l febbraio 1971, modificata dalla
decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre l977" (16).
26. Finanziamento integrativo dei progetti speciali
Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di
cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un
conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la
successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea
iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il
finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (l7), eseguiti
dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed
offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218 (18).
La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione
autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre
1971, n. 1041 (19).
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio (16) (20).
27. Erogazione dei finanziamenti.
A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei
singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito, anche
sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di
cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'art.
24, primo comma.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, è disposta l'erogazione, a favore
delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma
dell'articolo 26.
28. Abrogazioni.
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre l978 n. 362.
(2) Riportata al n. E/XXII.
(3) Riportata alla voce Regioni.
(3/a) Riportato alla voce Regioni.
(4) Riportata alla voce Lavoro.
(5) Riportata alla voce Apprendistato.
(6) Riportato al n. A/XXXIV.
(6/a) Con D.L. 12 luglio 1986, n. 345 (Gazz. Uff. 14 luglio 1986, n.
1611, convertito in legge con l'art. 1. L. 8 agosto 1986, n. 492 (Gazz.
Uff. 19 agosto 1986, n. 191),. sono state disposte misure urgenti in
materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero.
(7) Riportato alla voce Regioni.
(7/a) Vedi, anche, la L. 14 febbraio 1987, n. 40, riportata al n. A/VII.
(8) Riportato al n. A/I.
(9) Sostituisce il n 1) all'art. 4, D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478.
riportato al n. A/I.
(10) Sostituisce. il n. 3) all'art. 4, D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478.
riportato al n. A/I.
(11) Riportata alla voce Soppressione e Liquidazione di Enti pubblici.
(12) Riportato al n. A/I.
(12/a) Le disposizioni contenute negli artt. 22, 24. 25 e 26 sono state
abrogate dall'art. 8 D.L. 20 maggio 1993, n. 148, riportato al n.
A/XCIII.
(13) Riportata alla voce Collocamento di Lavoratori.
(14) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(15) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia, e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
(15/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia, e superstiti
(Assicurazione obbligatoria per).
(16) Le disposizioni contenute negli artt. 22, 24. 25 e 26 sono state
abrogate dall'art. 8, D.L. 20 maggio 1993. n. 148, riportato al n.
A/XCIII.
(17) Riportato alla voce Regioni.
(18) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(19) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(20) Vedi, anche, l'art. 16, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
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