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[.:Normativa:.]
LEGGE 56/87 NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEL
MERCATO DEL LAVORO
TITOLO I Norme in materia di collocamento ordinario
1. Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego.
1.Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità
sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle
funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della
commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per
l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle
caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri
organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.
3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per
l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma
del successivo comma 5, può istituire recapiti periodici della sezione
circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti
esecutivi connessi con il servizio di collocamento.
4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono
concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di
collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la
propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa
cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra
circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione maturata.
5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione
circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta dal
responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da
quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di
lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni
attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della
legge 29 aprile 1949, n. 264 , e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n.
300 , nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a
domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 .
7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri
stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione
regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale
ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul
mercato del lavoro.
8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura
circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle
commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto
nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad
istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n.
264 .
2. Collocamento in agricoltura.
1. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n.
7 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed
accertamento dei lavoratori agricoli.
2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il
collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme di cui al comma 1
del presente articolo, sono affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali
per il collocamento in agricoltura istituite in circoscrizioni determinate, per
ambiti territoriali anche diversi da quelli delle commissioni di cui
all'articolo 1, con le modalità previste nel comma 2 dell'articolo 1. La
commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, può proporre,
nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate,
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.
3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è nominata
dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed
è composta da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro
rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di
cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è
nominato un supplente.
4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socioeconomiche e da
rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti
territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, la
commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per
l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una
sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua
ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il
coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni interessate per
l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di
lavoro.
5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4
del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 1970, n. 83, è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da
un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori
e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori
diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura
circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle
commissioni e sezioni esistenti.
3. Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni
circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate
1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e
le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il
funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima
relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi
nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e
delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario
sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi
comuni.
2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto
dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264
4. Commissione centrale e commissioni regionali per l'impiego.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il primo
capoverso è sostituito dal seguente: "dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o da un sottosegretario di Stato allo stesso dicastero, da lui delegato,
con funzioni di presidente"; al secondo capoverso le parole: "la commissione e
fissare" sono sostituite dalle parole: "e presiedere la commissione fissandone".
2. La commissione centrale per l'impiego, è integrata da un membro, con voto
consultivo, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
funzioni di consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento
tra uomo e donna in materia di lavoro.
3. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da
amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia o abbia fatto parte delle
segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali per l'impiego, ai
sensi dell'articolo 3-bis della legge 1ø giugno 1977, n. 285 , come modificata
dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1978, n. 479, nonché‚ delle agenzie di cui all'articolo 24 della
presente legge, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti
gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad
esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza sin
dal momento del relativo comando.
5. Compiti delle commissioni regionali per l'impiego.
1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di
programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal
fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi
della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale
per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i
compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti
dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di
qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle
liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne
l'occupazione in attività predeterminate;
c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibro tra
domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari
insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'articolo 7 della legge
8 agosto 1972, n. 464 , concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre
circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in
determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità
d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da
minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in
collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le
attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o
autorizzate dalla regione;
e) possono stabilire, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n.
264 , anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni
circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento
e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di
disoccupazione;
f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non
oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle
richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe;
g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali
interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al
numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste,
nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la
convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore;
h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 , avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della
consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di
trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici,
possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di
parità. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui
motivi delle selezioni.
6. Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali,
provinciali e circoscrizionali
1. Ai componenti della commissione centrale per l'impiego nonché ai componenti
delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali di cui alla presente
legge è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, secondo modalità e
misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro.
2. I componenti delle commissioni di cui al comma 1, che siano lavoratori
dipendenti, hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il
tempo necessario a partecipare ai lavori delle commissioni stesse.
7. Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
1. La direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale assume la denominazione di direzione generale
per l'impiego.
8. Osservatorio del mercato del lavoro.
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la
direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro.
Essa:
a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione
per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi
e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli
orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto
alle analoghe rilevazioni promosse nell'ambito della CEE;
b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli
territoriali; c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del
mercato del lavoro;
d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere a), b)
e c);
e) svolge funzioni di segreteria tecnica della commissione centrale per
l'impiego.
2. Presso la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro è
istituita una apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e
composta dal direttore della direzione generale per l'osservatorio del mercato
del lavoro e da altri undici membri esperti designati rispettivamente dal
Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente
dello ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni. La commissione è incaricata di programmare la
realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e
miglioramento e di definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati
da esso forniti.
3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la direzione generale per
l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti
dalle regioni sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale con le regioni interessate .
4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello
regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di
ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi
dell'osservatorio del mercato del lavoro.
6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e
ricerche rientranti nelle proprie finalità istituzionali, l'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato a
stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni.
7. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai compiti di cui al
presente articolo, l'ISTAT potrà richiedere il comando di personale dipendente
da amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici anche economici e da enti
locali in possesso di professionalità specifica, ovvero da formare entro un mese
dal comando, nonché in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere
all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore
con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni.
9. Obblighi di informazione a carico delle imprese.
1. La direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro assume presso
le imprese informazioni per la conoscenza della situazione occupazionale e delle
relative stime e previsioni. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le
informazioni legalmente richiesti, con le garanzie previste dall'articolo 4,
quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628 .
2. I dati sono trasmessi all'osservatorio regionale del mercato del lavoro
territorialmente competente.
3. Le imprese che fruiscono di incentivi, contributi e in genere di erogazioni a
carico del bilancio dello Stato, ove richiesto, devono indicare, all'atto della
concessione e successivamente ogni anno, le previsioni quantitative e
qualitative di occupazione.
4. Con le stesse garanzie di cui al comma 1 le commissioni regionali e quelle
circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del
mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi
dell'ispettorato del lavoro e della collaborazione delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle amministrazioni e degli
enti pubblici interessati.
5. Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse
conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli obblighi di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 mediante la trasmissione dei dati richiesti tramite le
associazioni medesime.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di
attuazione del presente articolo e le direttive per attività dell'ispettorato
del lavoro in materia.
10. Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento.
1. A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n.
264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel
modo seguente:
a) 1° classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure
occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che
aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i
lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva
non superi i quattro mesi nell'anno solare;
a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o
iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo ;
b) 2° classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1¦ classe, che
aspirino a diversa occupazione;
c) 3 ° classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di
anzianità.
2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza
nell'avviamento al lavoro.
3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di
valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie
tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale
dei lavoratori e dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli
orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego.
4. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n.
264 , e successive modificazioni ed integrazioni. La sezione di collocamento, in
occasione della revisione mensile dello stato di disoccupazione, provvede a
restituire all'interessato il libretto di lavoro.
11. Disciplina delle modalità di attuazione del collocamento.
1. Il Ministro del lavoro, sentita la commissione centrale per l'impiego,
stabilisce le modalità di attuazione delle procedure del collocamento e fissa le
direttive per attività delle commissioni regionali per l'impiego.
12. Cancellazione dalle liste.
1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda
alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato
corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale
dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la
cancellazione dalle liste .
13. Servizio di leva.
1. Per il lavoratore che venga chiamato a prestare il servizio militare di leva
mentre è iscritto nelle liste del collocamento, il periodo trascorso nel
predetto servizio viene computato nell'anzianità di iscrizione ai fini della
formazione della graduatoria delle predette liste.
14. Accertamento della professionalità.
1. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la sezione
circoscrizionale per l'impiego ha facoltà di effettuare l'accertamento della
professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di
formazione professionale competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n.
845 , ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese.
15. Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta. Controllo dello
stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione.
1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del
contratto collettivo di lavoro applicato ovvero del trattamento economico e
normativo offerto.
2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nulla osta per ogni
tipo di richiesta entro dieci giorni successivi a quello di ricezione della
richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze.
3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di
comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla commissione
regionale, per l'impiego ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), alla
sezione circoscrizionale competente la permanenza dello stato di disoccupazione.
4. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non osserva
l'obbligo di cui al comma 3, la commissione circoscrizionale dispone la
decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle
liste.
16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.
1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in
una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano
le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo_funzionali
per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di
collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità
eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle
graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente
competenti .
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso
altra circoscrizione ai sensi
dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione
circoscrizionale avviene con effetto immediato .
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie
circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel
territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle
circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi
nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le
circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché‚ le modalità e i criteri
delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a
carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti
da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui
al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande
presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i
criteri per la formazione della graduatoria unica nonché‚ i criteri e le
modalità per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate
in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite
dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di
indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le
Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.
9. [Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni
vengono effettuate secondo la normativa vigente] .
17. Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per
l'impiego.
1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti
associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o
circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi
compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 . Sulla base di tale
proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali
dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o
circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di
imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i
requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di
formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la
regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica,
l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori
per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere
misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.
2. La convenzione può anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione
professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno
determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per
l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi,
l'impresa ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali
attività formative.
3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è trasmessa per
la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la
deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel
termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, questa ultima è
sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.
4. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.
5. Gli oneri conseguenti attività formativa organizzata di intesa con le regioni
sono a carico delle regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 dicembre
1978, n. 845 .
18. Surrogazione dell'organo collegiale.
1. Quando gli organi collegiali previsti dalla presente legge, per mancanza del
numero legale, non possono validamente deliberare in relazione ad uno o più
argomenti messi all'ordine del giorno di due successive riunioni, le funzioni
dell'organo collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione,
dall'ufficio presso il quale detto organo è costituito.
2. Quando siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione di
componenti dell'organo collegiale senza che la designazione sia stata
effettuata, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si sostituisce
alla organizzazione inadempiente.
19. Norme per i detenuti e gli internati.
1. La commissione circoscrizionale per l'impiego, su richiesta delle direzioni
degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione,
stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per
promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in
possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a
collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da
ammettere, a norma delle leggi vigenti, al lavoro extrapenitenziario.
2. I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi delle liste di
collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono
esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del
detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a
segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.
3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza
dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.
4. Quando viene svolta attività lavorativa enumerata all'interno o all'esterno
degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con
la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della
commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo
dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti o
internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla
scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.
6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti
penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le
somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti,
dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela
assicurativa, previdenziale ed infortunistica.
7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istituto penitenziario, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull'ordinamento
penitenziario in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o
artistiche per proprio conto.
20. Organi provinciali del collocamento e ricorsi.
1. La commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ,
assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego. Essa è
nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei
rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro,
designati dalle a associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni
membro effettivo è nominato un supplente.
2. Contro i provvedimenti adottati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego
ovvero dalla commissione circoscrizionale è ammesso ricorso alla commissione
provinciale per l'impiego entro il termine di dieci giorni. Tale termine decorre
dalla data di pubblicazione, mediante affissione all'albo di sezione, delle
delibere della commissione o del provvedimento adottato dalla sezione.
3. Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione
all'albo della sezione e pubblicazione gratuita sul foglio annunzi legali, ai
controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso presso l'organo
decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo
giorno di affissione del ricorso, ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio
annunzi legali.
4. La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento
definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle controdeduzioni di cui al comma 3. Ove la commissione non si pronunci
entro il suddetto termine, nei successivi quindici giorni decide il direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Scaduto tale
ulteriore termine, il ricorso si intende respinto.
21. Disposizioni in materia di apprendistato.
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo della legge 19 gennaio 1955, n. 25
, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di
tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
2. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente
legge, l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai
contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto
necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore.
La durata dell'apprendistato non può essere superiore a 5 anni.
3. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta,
prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , gli apprendisti
possono essere assunti con richiesta nominativa.
4. Per le imprese che svolgono la propria attività in ciclo stagionali i
contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere specifiche
modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.
5. Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono
elevare fino a 29 anni l'età massima di cui all'articolo 6 della legge 19
gennaio 1955, n. 25 , per qualifiche ad alto contenuto professionale.
6. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza
sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo
indeterminato.
7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per
l'applicazione di particolari normative ed istituti, fermo restando per il
settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n.
443 .
22. Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955
1. Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di
qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di
qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli
21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni ed
integrazioni. I contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso
periodo, un limite massimo retributivo.
23. Disposizioni in materia di contratto a termine.
1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che
nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 , e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché‚ all'articolo 8-bis del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti
collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti
collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono
essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei
lavoratori impegnati a tempo indeterminato.
2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo
determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis, D.L. 29 gennaio 1983, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto
di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima
qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto
entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione
diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non
superiore ad un giorno, determinata dai contratti collettivi stipulati con i
sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data
comunicazione all'ufficio di collocamento entro il primo giorno non festivo
successivo.
4. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato la cui durata
complessiva non superi quattro mesi nell'anno solare conservano l'iscrizione e
la posizione di graduatoria nella lista di collocamento.
TITOLO II Esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro
24. Istituzione delle agenzie per l'impiego.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione centrale per l'impiego, le commissioni regionali e gli organi di
governo delle regioni interessate, è istituita in ogni regione l'agenzia per
l'impiego. Essa, operando in coordinamento con gli osservatori nazionali e
regionali del lavoro, nonché con i servizi preposti all'orientamento e alla
formazione professionale, svolge ogni attività utile al fine di:
a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;
c) favorire l'impiego dei soggetti piu' deboli nel mercato del lavoro;
d) sottoporre alla commissione regionale per l'impiego ed ai competenti organi
della regione proposte e programmi di politica attiva del lavoro, anche al fine
di armonizzare gli interventi dello Stato e della regione in materia.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa le direttive generali
per lo svolgimento attività delle agenzie per l'impiego, per il coordinamento
tra le stesse nonché della loro attività con quella degli organi periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'agenzia per l'impiego, nella
sua qualità di organo tecnico progettuale, attua gli indirizzi della commissione
regionale per l'impiego.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, con propri decreti, sentite la commissione centrale e
quelle regionali per l'impiego, nonché‚ gli organi di governo delle regioni
interessate, determina la struttura ed il funzionamento delle agenzie, ne nomina
i direttori e fissa sia il contingente di personale che, su proposta del
direttore, potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato,
anche a tempo parziale, sia il relativo trattamento economico. Il direttore è
scelto di norma tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di
elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle
politiche del lavoro; esso può essere scelto anche tra personale estraneo
all'amministrazione in possesso di analoghi requisiti ed è assunto con contratto
di diritto privato a termine rinnovabile.
4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno finanziario per il
funzionamento delle agenzie.
5. Presso le agenzie può essere comandato, su indicazione del direttore,
personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti
pubblici anche economici e dalle università, restando i relativi oneri a carico
delle amministrazioni di provenienza.
6. Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia per l'impiego si avvale dei
locali e delle attrezzature fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e dagli enti pubblici.
7. In deroga al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione centrale per l'impiego, la commissione regionale e gli
organi di governo della regione interessata, ha facoltà di non procedere alla
istituzione della agenzia per l'impiego in quelle regioni in cui si ritengano
esistenti analoghe strutture, promosse dalle regioni, che siano idonee allo
svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1.
8. Nella regione Trentino-Alto Adige ai compiti dell'agenzia per l'impiego
provvedono con proprie leggi le province autonome di Trento e di Bolzano.
25. Poteri derogatori delle commissioni regionali per l'impiego.
1. Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per
l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro,
possono, con motivata deliberazione, proporre deroghe ai vincoli esistenti per
le imprese in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle
dimensioni delle imprese presenti sul territorio e della tipologia differenziata
delle fasce di disoccupazione, in specie di quella giovanile.
2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma 1 sono sottoposte, a
cura del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, che adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento
della delibera.
26. Sanzioni.
27. Sanzioni per la violazione di norme in materia di collocamento e
accertamento dei lavoratori agricoli. ...
28. Rapporto all'Ispettorato provinciale del lavoro.
1. Il rapporto, per le violazioni di cui agli articoli 26, secondo e terzo
capoverso, e 27, secondo e terzo capoverso, è presentato all'Ispettorato
provinciale del lavoro competente per territorio.
29. Disciplina speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le funzioni attribuite alle commissioni circoscrizionali, provinciali e
regionali per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e di
Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con
legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23), e 9, n. 5), del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 , e delle relative norme di attuazione.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano determinano gli ambiti
territoriali ai fini dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali ai sensi
dell'articolo 1, comma 2.
3. Sono fatte comunque salve le competenze delle province autonome in materia di
apprendistato, categorie e qualifiche dei lavoratori, addestramento e formazione
professionale attribuite alle stesse ai sensi dello Statuto e delle relative
norme di attuazione.
4. Ai fini di coordinare attività dell'osservatorio nazionale del mercato del
lavoro di cui all'articolo 8 con quella degli osservatori istituiti dalle
province autonome, le stesse stipulano apposite convenzioni con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
30. Copertura finanziaria.
1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata per il
triennio 1986-1988, in complessive lire 382 miliardi, di cui lire 294 miliardi
per l'attuazione delle norme in materia di collocamento e di osservatorio del
mercato del lavoro nonché‚ per il potenziamento dei servizi statali del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, centrali e periferici, anche
mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema
informativo per l'intero territorio nazionale, e lire 88 miliardi per la
graduale istituzione delle agenzie per l'impiego.
2. All'onere di lire 382 miliardi di cui al comma 1, ripartito in lire 130
miliardi per l'anno 1986, lire 112 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi
per l'anno 1988 si provvede, quanto a lire 130 miliardi per il 1986, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando gli specifici
accantonamenti: "Servizio nazionale dell'impiego", "Agenzie del lavoro
sperimentale" e"Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata";
quanto a lire 112 miliardi per l'anno 1987 e lire 140 miliardi per l'anno 1988,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo
utilizzando gli specifici accantonamenti: "Potenziamento dei servizi statali
dell'impiego", "Agenzie del lavoro sperimentali" e "Norme sul collocamento
ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
31. Abrogazione di norme.
1. E' abrogata la legge 16 aprile 1981, n. 140 , di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1987, n. 51, S.O.
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