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[.:Normativa:.]
LEGGE 510/96 DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL
REDDITO E NEL SETTORE PREVIDENZIALE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni
in materia di lavori socialmente utili e di interventi a sostegno del
reddito;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni in materia previdenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili
1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4
e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili,a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a
quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli
interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente
utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in
materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di
quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei
progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del commissario del
Governo, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative
vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in
materia di lotta alla criminalità organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili
è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le
disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti
interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche
attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto
entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato,
sempre che entro tale termine non venga comunicata al soggetto
proponente la carenza delle risorse economiche necessarie;
e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in
considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza
occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori
ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il
carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza;
f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel
termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che
provvede all'esecuzione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme
dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1,
relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti
utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del
presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene
conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti
richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i
progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di
area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori
espressamente individuati nel progetto medesimo. All'articolo 14, comma
1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'utilizzazione in lavori
socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'articolo
25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con
dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti
che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività
professionale.".
3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al comma 3, il
terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tale importo può non essere
dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore
ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o
sussidio spettante."; il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento
previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non
più di dodici mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo
di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il
sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di
mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può essere
corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo
integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva
esecuzione delle prestazioni."
4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonché per il
finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani
privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi
per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3
miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno
1998. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non
inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in
relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 e
le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che
utilizzano i medesimi lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4,
nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di
mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti
siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti
di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano più titolo a fruire
per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un
sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui
alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico della legge 13
agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici
mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori
socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio
1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma
4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo
comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle
liste di mobilità sino al 31 dicembre 1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano
utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio
fissato:
a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del
70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di
mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può
essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per
cento di cui al predetto comma5;
b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del
64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale
misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio
previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie
comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale,
il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al
medesimo comma e all'articolo 3, anche per i periodi di effettiva
frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati
prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non
oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi
il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori
socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per
un periodo che sommato a quello del corso di formazione non può superare
dodici mesi.
8. Per il periodo dal 1 giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e
provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni
circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano
i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 non ancora occupati in
lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed
orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-ter,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione
ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da
parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è
riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b).
Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori
socialmente utili alla data del 1 agosto 1995 il predetto sussidio è
riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30
settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di
cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di
cui al medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le
disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi
compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il
riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a
tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento
rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il
diritto al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori
socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero
cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilità, ai medesimi
compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del
progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere
dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie rientri
tra i criteri e le priorità determinate dalla commissione regionale per
l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie
assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano alla
commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di
questi lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede
territoriale dell'INPS l'elenco dei lavoratori impegnati nei suddetti
progetti e titolari del trattamento di integrazione salariale e
mobilità. Dal giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino
alla data di completamento del progetto la sede territoriale dell'INPS
provvede d'ufficio ad erogare il sussidio. Quest'ultima provvede
altresì' a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della determinazione
dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione del
trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilità.
11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4,
approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori
socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'articolo 3. Per
i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995
concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del
regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali
il trattamento di mobilità è scaduto, e i lavoratori per i quali sia
cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario
di cassa integrazione e che non abbiano più diritto all'indennità di
mobilità. Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio
1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per
progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova
applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del
presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di
cui all'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino
alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la
loro disponibilità, con esclusione dei soggetti che abbiano già
dichiarato detta disponibilità in applicazione dell'articolo 27, comma
3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili
costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per
questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il
soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di
mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o
di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori
perché essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in
attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di
cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma 1, lettera c), della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui
all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2,
della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare
applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975,
n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima
disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991,
n. 274, non trova altresì' applicazione nei confronti degli addetti ai
lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed
idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo
restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera
a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi
lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi
per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3
miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo
anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi; quanto
a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a
decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul
capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995,mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e
7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli
1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate
ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui
non si applicano, per l'anno 1995, le modalità e procedure di
ripartizione previste dal medesimo articolo 19, comma 5- ter, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per
l'anno 1995,mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in
conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della
spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso
anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995,mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per
l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno
successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il
sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31 gennaio
1996, a L. 8.000 orarie per un massimo di cento ore mensili. Fermo
restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda i
sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego
possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti già
approvati, per adeguarne le modalità organizzative, in conseguenza dei
meccanismi di calcolo del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3, che per
essi viene applicato dal 1 febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati
dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per
impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attività
ordinaria delle cooperative medesime. I progetti possono prevedere che
l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere
approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) l'attività della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due
anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo
3 della citata legge n. 381 del 1991;
b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento
o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per
le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della
predetta legge;
c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici
mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali
che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del
presente comma possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per
cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia
stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore.
19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a
partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle agenzie per
l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a
tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attività, che
saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli enti gestori dei
programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori
continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i
lavori socialmente utili.
20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al
comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e
non destinate al finanziamento dei progetti già approvati nel 1995, sono
ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in
relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel
1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di
collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal 1
gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando
quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e
priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare
del criterio del maggior bisogno e delle professionalità acquisite
nell'attuazione dei progetti. Le commissioni regionali per l'impiego
destinano un importo non inferiore al 15 per cento delle risorse
assegnate per l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili
specificamente predisposti per i lavoratori di cui alla legge 23 luglio
1991, n. 223, articolo 25, comma 5, lettera a), così' come modificato
dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione
salariale o di mobilità. Le predette commissioni potranno utilizzare
anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da
parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini
dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei
progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse
competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente
articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori;
l'erogazione sarà effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità
occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori
socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo
14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire
società miste ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale
dipendente delle predette società sia costituito nella misura del 60 per
cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura
del 20 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La
partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a
cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori
socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e
limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono
stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o
contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad
oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito
di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai
medesimi soggetti promotori.
22. Il Fondo di cui al comma 4 è incrementato di lire 350 miliardi per
l'anno 1996. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre
mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei
mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1 luglio
1996, n. 344. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base
degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego,
riferisce semestralmente alle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'andamento
dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e
fruitori del sussidio di cui al comma 3 ripartiti per età, sesso,
professionalità ed anzianità contributiva. Analoga comunicazione è resa
per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria.
Art. 2 Misure di carattere previdenziale e contributivo
1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del
Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali,
istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella
misura di cui all'allegata tabella A;
2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del
Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;
3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età
per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del
regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo
dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del
Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità
di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al
conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima
della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione
ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita,
maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di
cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad
ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre
1993;
b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed
assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per
l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a
decorrere dal 1996.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto
a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995
a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a
lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo
1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere
dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente
nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio
(ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini
del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2
febbraio 1973, n.12. I predetti soggetti, titolari di posizione
assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il
termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione
volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12,
pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di
almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato
articolo 8.
4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi
previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti
locali (CPDEL) per il periodo 1 ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi
dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei
giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio
all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)
senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di
cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n.29, con esclusione
della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.
5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1bis,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.
6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti sui
regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in conseguenza
dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 22, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al riequilibrio
finanziario delle relative gestioni, è autorizzata l'erogazione di un
contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire
35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire
147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno
1998.
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