|
[.:Normativa:.]
LEGGE 317/91 INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE
E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE IMPRESE
Capo I - Finalità e campo di applicazione
1. Finalità della legge e definizione di piccola impresa.
1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e
la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa,
con particolare riguardo:
a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;
b) allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società consortili tra piccole
imprese nonché‚ dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di
garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali,
artigiane,commerciali e di servizi;
c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e
lo sviluppo delle piccole imprese;
d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese
localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di
specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;
e) agli investimenti delle piccole imprese innovative.
2. Ai fini della presente legge si considera:
a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20
miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni
monetarie;
b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario
avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di
capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie.
3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:
a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma
cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano
nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di
infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed
elaborazione dati;
b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 .
4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9 le società
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2.
5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del
presente articolo e all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si
considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo 2359 del codice civile.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con
proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando
il deflattore
degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione
economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il
10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito.
6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni
concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle
stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1ø luglio 1993, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di
competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di
Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità
europee .
2. Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo.
1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9,
possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee
al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di
capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle
condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile.
2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le
società finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere
forma di società per azioni.
3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le
società finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attività di cui al
comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 9.
4. Il decreto di cui al comma 3 determina:
a) le modalità della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima;
b) i requisiti della società, dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di
poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonché‚ dei
soggetti che esercitano il controllo della società stessa ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile;
c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i
rapporti tra il patrimonio netto e, l'ammontare degli investimenti in
partecipazioni;
d) le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di
cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo;
e) le modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni
assunte.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'elenco delle società
iscritte all'albo di cui al comma 3.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197] .
3. Forme di partecipazione al capitale di rischio.
1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio
delle piccole imprese ai sensi dell'articolo 2 per l'ammissione alle
agevolazioni previste dall'articolo 9, si considerano le seguenti operazioni:
a) acquisto di quote di società a responsabilità limitata;
b) acquisto di azioni di società per azioni e in accomandita per azioni;
c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di società di cui alle
lettere a) e b);
d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni.
2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, è fatto
divieto alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il
proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:
a) da altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
la stessa o altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero
siano da queste controllati;
c) da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di società
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonché‚ da soggetti che controllino
tali società o enti, ovvero siano da questi controllati;
d) da società che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c).
4. Controlli.
1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati,
inviate, ai sensi dell'articolo 010, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici
di cui agliarticoli 6, 7, 8 e 9, nonché‚ delle domande di agevolazione avanzate
dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'articolo 12, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche
congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per
il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonché‚ degli istituti
abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese
artigiane.
2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi
annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilità conferite al fondo
di cui all'articolo 43 ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Le predette
convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può comunque disporre
ulteriori accertamenti.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il
Servizio centrale di cui all'articolo 39, comma 1, svolge attività di
rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle
piccole imprese, anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori
economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria. Per l'attività di
cui al presente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può ricorrere, sulla base di apposite convenzioni alla
collaborazione dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3
anche attraverso le società finanziarie regionali.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato il lire 650
milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo utilizzando l'accantonamento Interventi per l'innovazione e lo sviluppo
delle piccole e medie imprese industriali.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
coordinare le attività di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle
diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una
relazione conclusiva.
Capo II - Interventi per la diffusione dell'innovazione
5. Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni.
1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di
cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto,
congiuntamente e disgiuntamente:
a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di
lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di
programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a
svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo:
lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto,
magazzinaggio;
b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più
unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da
apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la
progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) la realizzazione o l'acquisizione di unita… elettroniche o di sistemi
elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla
progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle
operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti
lavorati nonché‚ al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle
apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività
produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle
apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e
d);
f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a
laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da
apparecchiature elettro meccaniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento
nell'ambiente.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante
contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della
proprietà, a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28
novembre 1965, n. 1329 .
3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse
per i soli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. Le
agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e
formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento,
il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e
delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
6. Agevolazioni per gli investimenti innovativi.
1. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 5 è concesso, nel triennio
1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento
del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),
rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti,
e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto
interessato.
2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano
sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 669 miliardi per
il triennio 1991-1993, in ragione di lire 35 miliardi per il 1991, lire 312
miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993.
3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre
agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o
delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulate con i
benefici finanziari disposti da atti delle Comunità europee.
4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse per investimenti
fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e
di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire.
5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per
esaurimento dei
fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo,
gravano sulle disponibilità di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire
140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60 miliardi per
l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
7. Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali.
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio
1991-1993, a fruire di un credito d'imposta sul costo di acquisizione di servizi
destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie,
alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di
sistemi di qualità.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
individuazione delle tipologie di servizi ammissibili al beneficio di cui al
comma 1.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nella misura del 50 per
cento e del 40 per cento, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e
da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto, e comunque per un
importo non superiore a lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato.
4. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano
sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 81 miliardi per il
triennio 1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per il 1991, di lire 27,2
miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi per il 1993.
8. Agevolazioni per spese di ricerca.
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio
1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili
reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile
all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni
per ciascun periodo d'imposta e non è cumulabile con le altre agevolazioni
previste dal presente articolo.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua,
nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza
per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento
della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento
annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al
comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di
un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per l'attività di ricerca,
pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può
eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a
fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per
investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla
costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni
ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della
spesa ammissibile all'agevolazione, non può eccedere, per ciascun soggetto, lire
500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle
tecnologie e degli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, le tipologie
delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i
soggetti interessati siano tenuti al regime di contabilità ordinaria anche a
seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da
disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo
di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 450 miliardi per il biennio
1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale
misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire
245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi
previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4.
9. Agevolazioni per le partecipazioni al capitale di rischio.
1. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2
sono ammesse, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, per
ciascun periodo d'imposta, nella misura del 5 per cento dell'incremento delle
partecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data del
31 dicembre, e comunque per non più di 200 milioni di lire.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo
di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 14 miliardi per il triennio
1991-1993, in ragione di lire 4,6 miliardi per l'anno 1991 e di lire 4,7
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
10. Credito d'imposta: norme di attuazione.
1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6,
7, 8 e 9, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, dichiarano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti
con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'articolo
5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entità delle
partecipazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere
allegata una certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale
ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti
commerciali attestante l'effettività della realizzazione o dell'acquisto di beni
di nuova costruzione ovvero della partecipazione, la regolarità documentale dei
medesimi e la loro conformità… alle tipologie previste dall'articolo 3, comma 1,
dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8. La
predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da
un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi
professionali.
3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato forma un elenco secondo l'ordine cronologico,
risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di 15 giorni dal
ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato verifica le disponibilità finanziarie di cui agli articoli 6,
comma 2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le quali è ammissibile la
fruizione del beneficio, e comunica all'impresa la concessione del credito
d'imposta.
4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo se
corredate della certificazione di cui al comma 2.
5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al
comma 3, qualora le disponibilità finanziarie residue non permettano la
concessione del beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la
riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione per gli anni 1991 e
1992 con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8.
6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese cheabbiano richiesto i
contributi di cui all'articolo 12.
7. Con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto
esaurimento degli stanziamenti previstiper ciascuna annualità e,
contestualmente, trasferisce allostato di previsione dell'entrata le somme
corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle
imprese. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto
trasferimento è disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.
8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per
mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta è riconosciuto, con
priorità nella formazione dell'elenco di cui al comma 3, negli anni successivi
nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.
9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al
Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco
contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.
10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo.
11. Disposizioni tributarie.
1. Ai fini della formazione del reddito di impresa il credito d'imposta di cui
agli articoli 6,7, 8 e 9 e i contributi di cui all'articolo 12 sono considerati
sopravvenienze attive del periodo d'imposta in cui sono stati concessi, ai sensi
dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui
all'articolo 12 non costituiscono corrispettivi ai sensi dell'articolo 13, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ,
come sostituto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 29
gennaio 1979, n. 24.
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a
pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui
all'articolo 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione
dei redditi. Esso può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede
di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi
(ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta nel
corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata, anche
in sede di pagamento dell'acconto, in diminuzione dell'imposta relativa ai
periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in
diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi
alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è
stato indicato .
4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle finanze di cui all'articolo
13, comma 1, decorre il termine di cui all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive
modificazioni, ai fini del recupero del credito d'imposta non spettante. Sulle
somme dovute a tale titolo si applicano gli interessi nella misura stabilita dal
comma 5 dell'articolo 13.
12. Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi
reali.
1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei
crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese
interessate sono concessi, nel triennio 1991-1993, contributi in conto capitale
in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta.
2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese inoltrano al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata
della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7.
3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1
possono essere sostenute successivamente alla presentazione delle domande, ma
non oltre un anno dalla concessione del contributo. Non possono essere ammesse
al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate una certificazione e
una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'articolo 10, comma 2,
attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarità della
documentazione prodotta e la conformità delle spese alle tipologie di
investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state
sostenute anteriormente alla presentazione della domanda la certificazione deve
attestare anche l'effettività delle stesse.
5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui
all'articolo 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo
contestualmente alla comunicazione alle imprese della ammissione ai benefici,
qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della
presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo è erogato sulla base
di apposita documentazione e di una certificazione, redatta i sensi del comma 4,
attestanti l'effettività delle spese sostenute e la conformità delle stesse a
quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2.
6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente
alla fruizione dei medesimi, secondo le modalità di cui all'articolo 10.
7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione delle domande, di
concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonché‚
gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso
contenute.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono
superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui
all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 7, comma 4.
9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese
che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
13. Revoca delle agevolazioni.
1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8,
9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede
alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta
revocati, ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze.
2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte
l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente
fruiti.
3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'articolo 10, comma 2,
attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.
4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui
agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni
successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta la revoca delle
stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di
cui al comma 5.
5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di
cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa
beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il
relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto
vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione
del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è
determinata in misura pari al tasso di interesse legale.
6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate
in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo
43, comma 1, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6.
14. Agevolazioni per la diffusione commerciale.
1. A valere sulle disponibilità attribuite per gli anni 1991 e 1992 al fondo
istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in
conto interessi ai sensi dell'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745,convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.
295 , e successive modificazioni e integrazioni, è assegnata la somma di lire
100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e
1992, al fondo per il finanziamento delle operazioni previste dall'articolo 2
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394.
2. Sulla base delle direttive stabilite dal Ministro del commercio con l'estero
il Mediocredito centrale può concedere, a valere sulle proprie disponibilità
finanziarie, crediti agevolati alle piccole e medie imprese anche cooperative, e
ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici
e altri organismi pubblici e privati, per il parziale finanziamento della loro
quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le
condizioni e modalità… previste per il finanziamento di cui all'articolo 4,
commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100 . Gli stessi operatori sono
ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione
del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di
partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal
mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi
ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni
che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli
interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990
.
3. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero, possono essere
utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 2, le disponibilità… assegnate
al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di
contributi in conto interessi, di cui al citato articolo 37, secondo comma, del
decreto-legge n. 745 del 1970 .
Capo III - Partecipazione ad azioni comunitarie e disposizioni per le aree
territoriali svantaggiate
15. Partecipazione ad azioni comunitarie.
1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche
parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico
o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale
ovvero ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale,
anche attraverso interventi di dimissione di impianti obsoleti, alla relativa
quota nazionale ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 si
fa fronte con le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della medesima legge e secondo le procedure e le modalità ivi previste, tenuto
anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della citata
legge n. 183 del 1987 , al fondo di cui al presente comma può essere versata,
per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non
superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6,
7 e 8 della presente legge.
2. In conformità dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi concedibili,
in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle
imprese di cui all'articolo 1, comma 3, nonché‚ delle imprese turistiche aventi
le dimensioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera b), ubicate nelle
zone individuate dagli organismi comunitari. Il CIPE determina altresì, ove
previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i
territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei
territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con
decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e
interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento
CEE n. 2052/88.
3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto del presente
articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi
statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti
ammissibili a contributo, le modalità, i tempi e le procedure per la
presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per
l'istruttoria delle stesse, nonché‚ per la concessione e l'erogazione dei
contributi medesimi.
5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati
entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente
articolo o entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti gli
interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si
applicano l'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183 , e
l'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 .
16. Disposizioni per le imprese situate in aree territoriali svantaggiate.
1. Per le imprese e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di
cui all'articolo 1, costituite e operanti nelle regioni italiane individuate
nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori
italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati delle
azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la
percentuale delle spese o dell'incremento delle partecipazioni ammissibili alle
agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 nonché‚ l'importo delle
agevolazioni stesse, sono aumentati del 50 per cento.
2. Le somme di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218 , che, ai sensi della presente legge, non siano state impegnate
alla chiusura dell'esercizio, sono riassegnate negli esercizi finanziari
successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa o di
disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 43, comma 1, ovvero
ripartite tra le stesse con le modalità previste dal comma 3 del medesimo
articolo 43.
3. Per gli interventi di cui al fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , le
somme riservate al Mezzogiorno sulla base delle vigenti disposizioni normative e
non utilizzate alla fine di ogni esercizio finanziario degli imprenditori
meridionali, riaffluiscono nell'esercizio successivo alle disponibilità
complessive del fondo medesimo.
Capo IV - Consorzi e società consortili tra piccole imprese
17. Soggetti beneficiari.
1. I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa,
fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese
commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo
di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a
promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione,
della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono
ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.
2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le
società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi
costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , nonché‚
i consorzi e le società… consortili costituiti dalle predette imprese e dalle
imprese di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società
consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990
partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti,
fermo il limite del capitale investito indicato nell'articolo 1, in misura non
superiore a un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate.
18. Composizione dei consorzi e delle società consortili.
1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 17 debbono essere
costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale
sociale non inferiore a 20 milioni di lire. La quota consortile sottoscritta da
ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del
capitale sociale.
2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e
sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento
del consorzio o della società… consortile. Tale divieto deve risultare da
espressa disposizione dello statuto.
19. Oggetto dell'attività.
1.L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 17, da
svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, può riguardare:
a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui
all'articolo 6;
b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e
l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per
il commercio all'ingrosso;
e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la
partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni
pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di
cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto
idoneo;
f) la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti
da enti pubblici e privati;
g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di
sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;
i) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la
gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei
residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonché‚ l'assistenza e
consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;
l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e
la prestazione delle relative garanzie;
m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli
associati;
n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in
comune;
o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;
p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
q) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere
precedenti .
20. Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi.
1.A valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, sono concessi contributi
in conto capitale ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 17
per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui
all'articolo 19. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88
del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino
industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee
del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al
citato Regolamento CEE n. 2052/88, la concessione dei predetti contributi può
essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle
società consortili.
2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati
dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle
disponibilità effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi dell'articolo 21, comma 4 .
21. Accesso ai contributi.
1. Per accedere ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 i
consorzi e le società consortili interessati debbono presentare alla regione
competente per territorio e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, un programma di attività, anche a carattere
pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo di cui
all'articolo 43, comma 1. Il programma deve indicare:
a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti
in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;
b) le modalità e i tempi di realizzazione;
c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale.
2. I programmi relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera g), sono inviati, per conoscenza, anche al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di
presentazione delle domande per i contributi di cui all'articolo 20, che è
fissato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, provvedono all'istruttoria delle stesse e, entro il medesimo
termine, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative
consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite
corredata del proprio motivato parere. Tale progetto-programma regionale deve
indicare gli investimenti previsti, i finanziamenti richiesti agli enti
pubblici, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale e quelli che, sulla
base delle domande presentate, vengono richiesti al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
4. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva le richieste di
finanziamento avanzate dalle regioni e provvede al riparto tra le stesse delle
somme di cui all'articolo 22, comma 6, nella misura necessaria alla concessione
dei contributi di cui al medesimo comma 3 del presente articolo.
5. Qualora la regione non provveda a tutti gli adempimenti di cui al comma 3 nei
termini ivi previsti, l'istruttoria delle domande di contributo è compiuta dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i contributi sono
concessi ed erogati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato .
6. Le regioni devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una documentazione
dettagliata circa l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 4.
7. Con il decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5, sono
regolamentate le modalità per la restituzione al fondo di cui all'articolo 43,
comma 1, delle somme di cui al comma 4 del presente articolo eventualmente non
utilizzate dalle regioni. Le somme restituite ai sensi del presente comma sono
vincolate alla concessione dei contributi di cui all'articolo 20.
8. I programmi di spesa già presentati al Mediocredito centrale da consorzi e
società consortili aventi i requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della
presente legge, ai fini degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 21
maggio 1981, n. 240 , per i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non sia ancora intervenuta la deliberazione di accoglimento o di reiezione
dell'Istituto medesimo, sono esaminati con carattere di priorità qualora siano
ripresentati al Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 24, o alla regione
competente per territorio ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto di attuazione di cui all'articolo 22, comma 5 .
22. Ammontare del contributo e liquidazione.
1.Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 20 è concesso, entro il
limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non
più di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento
delle spese sostenute per la realizzazione del programma.
2. Per i consorzi e le società consortili ubicati nei territori di cui
all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori
italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle
azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, il
contributo è concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più
di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento
delle spese sostenute per la realizzazione del programma.
3. Il contributo per il medesimo programma è cumulabile, nei limiti massimi
stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali,
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione
viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del
programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese
sostenute.
4. Il contributo può essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui
all'articolo 24. In tal caso la domanda di contributo è inoltrata alla regione
competente per territorio dall'istituto finanziatore.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme
di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21.
6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 il fondo di cui
all'articolo 43, comma 1, è integrato di lire 81 miliardi nel triennio
1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi
per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993.
23. Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240.
1. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n.
240 , diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui
agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto
capitale di cui all'articolo 20 della presente legge. Per la concessione dei
contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di
cui all'articolo 43, comma 1, è integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio
1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n.
240 , diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui
agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai finanziamenti
agevolati di cui all'articolo 24 della presente legge. A tal fine è conferita al
Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 6 miliardi nel triennio
1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 2 miliardi per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Incentivi per le
piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese
minori.
24. Finanziamenti agevolati.
1.Per la promozione delle attività di cui all'articolo 19 possono essere
concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge
25 luglio 1952, n. 949 , e successive integrazioni, anche in deroga alle
disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti agevolati, di importo non
superiore a 2 miliardi di lire e di durata non superiore ai dieci anni. Tali
limiti possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI. Nei territori
di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori
italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle
azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, le
agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alla
fase di organizzazione e di avvio dei consorzi o delle società consortili.
2. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 22 e i finanziamenti
agevolati di cui al presente articolo non possono complessivamente superare il
60 per cento delle spese previste dai programmi di attività di cui all'articolo
19. Il limite è elevato all'80 per cento per i territori di cui all'allegato al
Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e per i territori italiani colpiti da
fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione
delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie
di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.
3. Gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1, dopo aver deliberato
i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare
operazioni di prefinanziamento a un tasso di interesse pari a quello previsto
dall'articolo 25 a condizione che il consorzio o la società… consortile
impieghino mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l'importo
complessivo dell'investimento riconosciuto e l'importo del finanziamento
concesso dall'istituto o dalle aziende di credito e del contributo di cui
all'articolo 22.
25. Intervento del Mediocredito centrale.
1. Il Mediocredito centrale è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni
finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 , con
gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25
luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, allo scopo di porre gli istituti
e le aziende stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui
all'articolo 24 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al
60 per cento del tasso di riferimento vigente per il settore industriale.
2. Per i consorzi e le società consortili fra piccole imprese ubicati nei
territori di cui al comma 2 dell'articolo 22, i finanziamenti di cui
all'articolo 24 sono concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di
riferimento vigente per il settore industriale. 3. Il Mediocredito centrale
presenta annualmente alla regione competente per territorio e al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferisce al CIPI, una
relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento,
formulata secondo le direttive emanate dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
4. Le disponibilità residue delle somme versate al Mediocredito centrale per gli
interventi di cui all'articolo 10 della legge 21 maggio 1981, n. 240 , e non
impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate
dall'Istituto medesimo per gli interventi di cui al presente articolo. Per i
predetti interventi sono conferite al Mediocredito centrale le ulteriori somme
di lire 15 miliardi per il 1991, lire 10 miliardi per il 1992 e lire 10 miliardi
per il 1993.
26. Garanzia integrativa.
1 ............................
2 ........................................................
3. Con le modalità ed entro i limiti di cui al comma 2, capoversi primo, secondo
e terzo, del presente articolo, la garanzia integrativa del fondo di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive modificazioni,
e del fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e
successive modificazioni, può essere accordata dal Mediocredito centrale alle
cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e
30 della presente legge, a condizione che gli interventi di garanzia siano stati
assunti dagli stessi consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi per un
importo massimo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento
utilizzato dalle imprese.
4. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società… consortili ai sensi
della presente legge possono essere assistiti dalla garanzia dei fondi di cui ai
commi 1 e 2, secondo criteri e modalità… stabiliti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. In caso di inadempimento del consorzio debitore, il fondo eroga direttamente
le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di
ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che
devono essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio
credito.
27. Società consortili miste.
1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le
società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo
statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e
organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle
imprese artigiane di produzione di beni e servizi.
2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese
ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non
inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'articolo 2602 del codice civile,
possono partecipare ad esse università, CNR, ENEA e camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri
enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni,
enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito,
nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.
3. Al punto 4ø dell'articolo 32 del testo 4. Le quote ed azioni del capitale
sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole
imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del
capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero
degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.
5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'articolo
1 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui
partecipano; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, i beneficiari delle
attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non
consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese
di cui al comma 1.
6. Alle società consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il
comma 2 dell'articolo 18.
7. Le attività delle società consortili di cui al comma 1 da svolgere ad
esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono
riguardare:
a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione
di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato
connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché‚ la consulenza ed
assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro
prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione
e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività…
imprenditoriali e per il loro consolidamento;
c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie
e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni
con la regione competente per territorio;
d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti
produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività
produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di
urbanizzazione e dei servizi, nonché‚ l'attrezzatura degli spazi pubblici
destinati ad attività collettive;
e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per
attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;
g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati
e degli impianti in aree attrezzate;
h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli
insediamenti produttivi;
i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione
a fini produttivi;
l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di
distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla
copertura integrativa dei fabbisogni consortili.
8. Per le attività di cui al comma 7 possono essere concessi, alle società
consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'articolo 22, entro il
limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un
triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute
ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui
all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori
italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle
azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, i
predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire
1.500 milioni e al 70 per cento.
9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano
le medesime disposizioni e le procedure di cui all'articolo 20, comma 2, e
all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono
essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.
12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8
gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che è a tal fine integrato di
lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per
l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per
l'anno 1993.
13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le
agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, purché‚ non vengano superati
complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento
previsti dalle stesse leggi.
14. Le società consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del
fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e, solo limitatamente a quelle società
consortili a cui partecipano anche le università e gli enti pubblici e privati
operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la
ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n.
1089 , e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con
quelli previsti dal presente articolo .
28. Revoca delle agevolazioni.
1. La revoca delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27 è disposta qualora
i programmi incentivati non siano stati attuati entro tre anni dalla data del
decreto di concessione dell'agevolazione.
2. Nei casi di restituzione dei contributi, in conseguenza alla revoca di cui al
comma 1 disposta per azioni o per fatti addebitabili al consorzio o alla società
consortile beneficiari, il consorzio o la società consortile devono versare il
relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto
vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di
restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso
d'interesse legale.
3. Per le restituzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 37, comma 3. Le relative somme affluiscono al fondo di cui
all'articolo 43, comma 1, per la concessione delle agevolazioni di cui agli
articoli 20 e 27.
Capo V - Consorzi di garanzia collettiva fidi
29. Consorzi di garanzia collettiva fidi.
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 31, si considerano
consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società
consortili e le cooperative di cui all'articolo 30 che abbiano come scopi
sociali:
a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione
di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di
locazione finanziaria, di società… di cessione di crediti di imprese e di enti
parabancari alle piccole imprese associate;
b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese
consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie,
nonché‚ le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione
finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e
complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le
disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima. 2. Sono
ammessi ai medesimi benefici di cui all'articolo 31 i consorzi e le cooperative
di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano
piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite
del capitale investito di cui all'articolo 1, in misura non superiore ad un
sesto del numero complessivo delle aziende consorziate.
30. Ammissione alle agevolazioni statali.
1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma
cooperativa, che svolgono le attività di cui all'articolo 29 sono ammessi a
beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente
Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di
servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 , anche a
carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi
rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non
inferiore a lire 50 milioni.
31. Modalità dell'intervento statale.
1. I fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, società consortili o
cooperative di cui all'articolo 30 possono essere reintegrati nel limite massimo
pari al 30 per cento delle perdite subite nel corso di ciascun esercizio in
conseguenza degli interventi di garanzia, operati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano
stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del
finanziamento utilizzato dalle imprese. L'anzidetto limite massimo di reintegro
è aumentabile al 40 per cento quando la garanzia consortile sia prestata su
operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi o quando le
cooperative, i consorzi o le società consortili abbiano competenza operativa
estesa al territorio regionale. Il medesimo limite può essere aumentato al 50
per cento per le cooperative, i consorzi e le società consortili ubicati nei
territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei
territori ita liani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con
decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e
interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento
CEE n. 2052/88.
2. Ciascun consorzio, società consortile o cooperativa è ammesso all'intervento
dello Stato fino a un importo non superiore all'ammontare dei fondi rischi
consortili, limitatamente alla quota parte costituita dai versamenti a qualsiasi
titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie.
3. Nel caso in cui le cooperative, i consorzi e le società consortili abbiano
beneficiato dei contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali,
regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il limite massimo
dell'intervento di reintegro di cui al comma 1 è determinato tenendo conto anche
dei contributi e dei finanziamenti erogati ai sensi delle predette leggi.
4. L'intervento dello Stato di cui al presente articolo è effettuato alla
chiusura dell'esercizio sociale in cui le cooperative, i consorzi e le società
consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla
garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorché‚ le procedure di
recupero siano esaurite.
5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato è affidata al
Mediocredito centrale nel caso di finanziamenti a piccole imprese industriali,
commerciali e di servizi assistite dalle garanzie collettive, e alla Cassa per
il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle
imprese artigiane assistite da analoghe garanzie.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 15
miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993.
32. Concessione di contributi.
1. I contributi di cui all'articolo 31 sono concessi dal Ministro del tesoro,
che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalità… dell'intervento
dello Stato ivi previsto, nonché‚ i criteri di ammissione dei beneficiari
secondo l'ordine cronologico delle domande e di ripartizione delle risorse tra
le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5
del medesimo articolo 31.
2. Le regioni possono, anche attraverso le società… finanziarie regionali,
erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia
collettiva fidi.
33. Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali.
1. I consorzi, le società consortili e le cooperative di garanzia collettiva
fidi di cui agli articoli 29 e 30, che concorrono alla costituzione di fondi
interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la
capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi
incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono
beneficiare, a valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, del contributo
dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate al fondo
da ciascun consorzio, società consortile o cooperativa fino ad un massimo di 40
milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento
e a 100 milioni di lire per i consorzi, società consortili o cooperative
operanti nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del
Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale,
individuati con decisione della Commissione delle Comunità… europee del 21 marzo
1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato
Regolamento CEE n. 2052/88. Tale contributo è dedotto da quello concesso agli
stessi consorzi ai sensi dell'articolo 31.
2. Ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative di garanzia
collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresì
contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per
la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con
l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura
finanziaria alle piccole imprese consorziate.
3. Il contributo non può superare il 50 per cento del costo del progetto fino ad
un massimo di 100 milioni di lire ed è cumulabile solo entro tali limiti con
altri contributi in conto capitale concessi per lo stesso programma di gestione
dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente
al 70 per cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato al
Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da
fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione
delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie
di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la
concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo
di cui all'articolo 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 900 milioni
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno
cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata
sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 6, primo comma,
della legge 8 agosto 1985, n. 443 , sono ammessi a beneficiare dell'intervento
dello Stato di cui all'articolo 31 della presente legge nei limiti
dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 del medesimo articolo 31.
7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'articolo 31 è
necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 del presente articolo sia
costituita da un numero minimo di cinquanta imprese artigiane e che il consorzio
di cui al medesimo comma 1 disponga di fondi di garanzia monetari di importo non
inferiore a lire 150 milioni .
34. Centri per l'innovazione.
1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunità ecnomica
europea e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da
società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto, pubblico e
privato, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 22,
commi 1 e 2, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma
6, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19.
2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni
previste da organismi comunitari nel limite massimo del 75 per cento della spesa
ammissibile.
Capo VI - Prestiti partecipativi
35. Prestiti partecipativi.
1. Gli istituti di credito mobiliare e le società finanziarie per l'innovazione
e lo sviluppo, di cui all'articolo 2, possono concedere prestiti partecipativi
per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole
imprese, come definite dall'articolo 1, costituite in forma di società di
capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per
la costituzione delle società per azioni. A tali società si applicano le norme
di cui all'articolo 2435 del codice civile.
2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore
a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo spettante all'istituto di
credito mobiliare o alla società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo è
commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata.
3. Per i prestiti partecipativi è dovuto un interesse annuo non superiore al
tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di
ammortamento del prestito. L'impresa finanziata si obbliga, inoltre, a versare
annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella
percentuale concordata preventivamente con l'istituto di credito mobiliare o la
società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo. Nel conto dei profitti e
delle perdite dell'impresa finanziata, la predetta somma costituisce oggetto di
specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini
dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del
reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti
annuali si considerano depurati da detta somma.
4. I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da garanzie
personali, individuali o collettive, alle quali si applica l'articolo 1946 del
codice civile. Ad integrazione di tali garanzie è consentito l'intervento del
Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n.
675 , e successive modificazioni. La garanzia integrativa non opera per la parte
dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto
dell'impresa finanziata.
5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce
con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo,
prevedendo condizioni di maggior favore per le operazioni effettuate nei
territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei
territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con
decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e
interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento
CEE n. 2052/88. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione
delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel
Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In
sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui
fondi di cui alla legge 1ø marzo 1986, n. 64 , secondo modalità e criteri
fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, anche ai fini delle occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo VII - Disposizioni varie
36. Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale.
1. Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali
caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare
riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente
nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.
2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni regionali delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro
novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di
riferimento.
3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento,
da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base
a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le
quali definiscono altresì le priorità degli interventi.
4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente
legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle
regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi .
5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito
degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni
necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori
dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in
collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici
industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la
formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei
giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione
industriale .
37. Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 46. 1. Alla legge
17 febbraio 1982, n. 46 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15: 1) al primo comma, le parole: del contratto di cui al terzo
comma del successivo articolo 16 sono sostituite dalle altre: del contratto o di
emanazione del decreto di concessione di cui all'articolo 16;
2) ...................................................
3) al secondo comma, le parole: nel contratto di cui all'articolo seguente sono
sostituite dalle altre: nel contratto o nel decreto di concessione di cui
all'articolo 16; b) all'articolo 16:
1) ...................................................
2) al quarto comma, dopo la parola: contratto sono aggiunte le altre: o al
decreto di concessione. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta
eccezione per la dichiarazione di decadenza prevista dal sesto comma
dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , introdotto ai sensi del
comma 1, lettera b), n. 1), del presente articolo, si applicano ai programmi
presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 15, L. 17
febbraio 1982, n. 46 , modificato da ultimo dal comma 1, lettera a), del
presente articolo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi
causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli
previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti
preesistenti dei terzi. Il recupero dei crediti è disposto con le modalità… di
cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile
1910, n. 639 .
38. Coordinamento degli interventi.
1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro del commercio con l'estero, con
propria delibera, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, formula direttive volte a coordinare gli
interventi di cui alla presente legge con il complesso degli interventi anche
comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI
una relazione, successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di
attuazione della presente legge.
39. Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede alla
riorganizzazione strutturale e funzionale della Direzione generale della
produzione industriale, tenuto conto della necessità di provvedere:
a) all'istituzione di un Servizio centrale per la piccola industria e
l'artigianato, cui è preposto un dirigente superiore con funzioni di vice
direttore generale;
b) al riordinamento degli uffici le cui competenze risultino direttamente o
indirettamente collegate a quelle della Comunità economica europea;
c) al riordinamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria, anche in relazione
agli adempimenti connessi al controllo dell'attività di certificazione;
d) al riordino degli uffici competenti nei settori merceologici;
e) all'istituzione di un ufficio per lo sviluppo delle tecnologie informatiche a
supporto dell'azione amministrativa.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da
emanare successivamente al decreto di cui al comma 1, si provvede alla
ripartizione in divisioni della Direzione generale di cui allo stesso comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo le dotazioni organiche del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate entro
il limite di 27 unità secondo la seguente articolazione:
a) n. 5 posti di ottavo livello;
b) n. 5 posti di settimo livello;
c) n. 7 posti di sesto livello;
d) n. 6 posti di quinto livello;
e) n. 3 posti di quarto livello;
f) n. 1 posto di terzo livello.
4. Alla copertura dei posti di cui al comma 3, si provvede nel triennio
1991-1993 con le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 , e successive modificazioni, e
alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni.
40. Integrazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 949.
1 ..
41. Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.
1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori
dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata
a:
a) promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese
artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni nelle iniziative medesime
o in enti, istituti e società;
b) effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi
ai servizi finanziari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, sesto
comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni;
c) gestire fondi di agevolazione;
d) estendere l'attività del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14
ottobre 1964, n. 1068 , e successive modificazioni, alle operazioni di
riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane
di garanzia.
2. Le forme e le condizioni degli interventi previsti nel comma 1 sono stabilite
nello statuto della Cassa e sono approvate con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il CICR, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
42. Comando di personale e soppressione dell'Istituto di credito per le piccole
industrie e l'artigianato.
1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione
degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento
autonomo, nonché‚ agli enti pubblici anche economici, il comando del personale
occorrente fino ad un massimo di 15 unita, facendone indicazione nominativa. Le
spese relative a detto personale restano a carico dell'Amministrazione statale o
dell'ente di appartenenza.
2. L'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato è soppresso.
Alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le
modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e successive integrazioni.
Capo VIII - Copertura finanziaria
43. Assegnazione di fondi e copertura finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23,
comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , che,
nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalità ivi previste, è
integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione
di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi
nel 1993.
2. All'onere derivante dal comma 1 nel triennio 1991-1993 si provvede:
a) quanto a lire 128 miliardi nel 1991, lire 603 miliardi nel 1992 e lire 653
miliardi nel 1993, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento Incentivi per le piccole e medie imprese, per
l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori;
b) quanto a lire 60 miliardi nel 1992 e 70 miliardi nel 1993, tramite riduzione
di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni 1992 e 1993,
all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di
cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e
successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col
Ministro del tesoro, può provvedere all'eventuale modifica della ripartizione
delle somme conferite per le finalità di cui agli articoli richiamati al comma
1, tenuto conto delle disponibilità e dei fabbisogni per i relativi interventi.
4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, pari
a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento
delle imprese minori.
5. Per gli interventi previsti dagli articoli richiamati al comma 1 è altresì
autorizzata, fino a un massimo di lire 300 miliardi per il triennio 1991-1993,
l'utilizzazione delle disponibilità del citato fondo rotativo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , finalizzata alla
concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 15 della legge medesima. Le
disponibilità della riserva di cui al comma terzo dell'articolo 18 della legge
17 febbraio 1982, n. 46 , non utilizzate in ciascun esercizio dalle piccole
imprese industriali, vengono destinate nell'esercizio successivo all'attuazione
degli interventi di cui al presente comma.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce con
proprio decreto le somme di cui al comma 5 fra gli interventi previsti al
medesimo comma.
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento
Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento
delle imprese minori.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
|