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[.:Normativa:.]
LEGGE 236/93 INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONE
Art. 1 (Fondo per l'occupazione)
Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni,
e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400, con D.P.C.M. 15 settembre 1992, misure
straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli
occupazionali:
nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi
del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della
siderurgia;
nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed
offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma,
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per
l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle
Comunità europee.
[1 bis] Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma i si
tiene altresì conto:
della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi
settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali,
facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della
legislazione vigente per particolari settori;
della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione
economica;
della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione
industriale e di deindustrializzazione;
della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o
ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e
artistico.
[2] Le misure di cui al comma primo, riservate alla promozione di
iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità
e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica
utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare,
prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di
incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a
tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla
data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni
decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del
costo medio pro capite del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le
agevolazioni di cui agli artt. 8, 20 e 25, comma nono, della legge 23
luglio 1991, n. 223 1, ed all'art. 8, comma nono, della legge 29
dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono
favorire l'occupazione femminile, in conformità ai principi di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125.
[3] Alle misure di cui al comma secondo possono accedere soggetti
pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che
presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purché
funzionali alle finalità di cui al comma primo. Possono altresì accedere
imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica
utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati
lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e
lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'art. 25, comma quinto,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni
statali o dalle regioni.
[4] Gli interventi previsti dal comma secondo sono estesi a tutto il
territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di
persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'art. 1 comma
primo lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.
[5] Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce,
in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei
lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in
conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di
beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la
realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'art. 15 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'art. 23 della legge il marzo 1988.
n. 67 i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di
contributo di cui al comma terzo, i termini e le modalità di erogazione
dei benefici di cui al comma secondo, anche mediante conguagli con i
contributi previdenziali nonché le modalità di controllo sui risultati
conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui
al comma settimo e di autorizzazione delle relative spese provvede il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle
disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma
indicato nella domanda di contributo di cui al comma terzo comporta la
decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente già
fruito.
[6]Per le finalità di cui al comma primo il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego
stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società
cooperative o consorzi pubblici e privati di comprovata esperienza e
capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo nonché con
gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui al comma primo dell'art. 11 della legge 31
gennaio 1992, n. 59 diretti all'incremento dell'occupazione per
progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello
sviluppo di nuova occupazione anche delineando metodi di valutazione
della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.
[7] Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per
l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di
spesa stabilita al comma ottavo, nel quale confluiscono anche i
contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui
al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto
Fondo.
[7bis]I contributi che verranno erogati dalla Cee per la realizzazione
dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli
scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per
le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari
verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
[8](omissis).
Art. 1 bis (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei
servizi)
[1] Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
settimo, non superiore al 10 per cento, èriservata allo sviluppo di
nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali,
del turismo della manutenzione di opere civili ed industriali, nelle
regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi
socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone
handicappate in situazioni di gravità di cui all'art. 3, comma terzo,
della legge 5 febbraio 1992. n. 104, e agli anziani non autosufficienti.
[2]Le finalità di cui al comma primo, ad eccezione di quelle relative
alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali
domicliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione
di gravità di cui all'art. 3, comma terzo, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il
Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui
all'art. 1, comma quarto, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato
dall'art. 1 della legge li agosto 1991, n. 275, che opera con i propri
criteri e le proprie procedure.
[3] I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche
delle società o delle cooperative di cui all'art. 1, comma primo, del
D.L. 30 dicembre 1985, n. 786 convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i
Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono
definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.
Art. 1 ter (Fondo per lo sviluppo)
[1]Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle
situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 di nuovi programmi di
reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove
iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo
esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle
partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a
livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione
dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti
alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi
effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo svilùppo con la
dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100
miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
[2] I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di
cui al comma primo sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'art. 1, comma primo, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
[3] Per la realizzazione degli interventi di cui al comma primo, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle
società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni
derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle
partecipazioni statali ai sensi dell'art. 15 del D.L. 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
ovvero da enti di gestione disciolti, nonché dalla GEPI S.p.A.
[4] Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma primo sono
determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma secondo, del
D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488.
[5] Le disponibilità del Fondo di cui al comma primo possono essere
utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma secondo, per l'erogazione,
alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati
interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello
Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le
modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive
modificazioni.
[6](omissis).
Art. 2 (Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo
dell'occupazione)
[1]Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi
a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'art. 17 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49 decorre dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di attuazione previsto
nel comma quarto del predetto articolo. Al Fondo è conferita una
ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
[2]I rientri per capitali ed interessi derivanti per i medesimi anni
dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi
dell'art. 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782,
affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993
e 1994 al Fondo di cui al comma primo e nel limite di lire 25 miliardi
per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'art. 1 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10 miliardi con relativi rientri
costituiti dalle quote di ammortamento per capitali e degli interessi
corrisposti dalle cooperative mutuatarie, destinati esclusivamente ad
operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e dei loro
consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Per il solo anno
1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della
Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca
nazionale del lavoro, istituita con D.Lgs. C.P.S. 15 dicembre 1947, n.
1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive
modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel
limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere
sul predetto Fondo istituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985,
n. 492
[3] I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in
liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi
dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano rilevare,
in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i
soggetti di cui all'art. 14, comma primo, lettera a), della legge 27
febbraio 1985, n. 49.
[3bis] Si applicano alle cooperative costituite ai sensi dell'art. 14
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni di cui agli artt. 4
e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
[3ter] Il comma primo dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
è sostituito dal seguente :
(omissis)
[4] e [5] Soppressi.
[6] Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 6 del
D.L. 1° aprile 1989, n. 1206, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per
la presentazione delle domande relative al programma di promozione
industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione
delle aree di crisi siderurgica di cui all'art. 5, commi primo e
secondo, del medesimo decreto-legge.
[7] Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di
intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in
base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e
integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola,
nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa RIBS S.p.a.,
fatte salve le funzioni di programmazione nel settore
agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'art. 2, comma secondo, della
legge 8 novembre 1986, n. 752.
[8]Gli interventi di cui al comma settimo, limitati al sostegno
dell'occupazione in aziende del settore della trasformazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli con più di 100 dipendenti,
sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
[9]Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed
occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la
regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui
agli artt. 1 e 9, nonché il Presidente del Consiglio dei Ministri per
gli obiettivi di cui al presente articolo. Per le finalità di cui al
presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta
miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.
[9bis] Un programma analogo a quello di cui al comma nono è presentato
dalle regioni Emilia Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino
interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei
prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le
finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non
superiore a 3 miliardi di lire per ciascuna delle due regioni,
nell'ambito delle risorse di cui agli artt. 1 e 9.
Artt. 2bis e 3 (omissis).
Art. 4 (Norme in materia di politica dell'impiego)
[1] Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'art. 6, comma
primo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i
lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di
produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per
giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione
dei motivi intervenuta ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966,
n. 6042, come sostituito dall'art. 2, comma secondo, della legge li
maggio 1990, n. 108. Possono essere altresì iscritti i lavoratori
licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità
di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'iscrizione, che
non dà titolo al trattamento di cui all'art. 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi
ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per
l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore
di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo,
trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli
adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
[2] I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui
all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano
dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della predetta legge, sono
cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso art.
7, commi primo e secondo, per coloro che hanno diritto all'indennità in
base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.
[3]Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e
lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensione dal lavoro in atto ai
sensi dell'art. i della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano
proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che
l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle
predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo
pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano
fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per
almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese
beneficiarie da almeno sei mesi dall'intervento, sono concessi i
benefici di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 23 luglio 1991, n.
223 2, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla
base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione.
Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955 n. 25, e successive modificazioni, ferma restando
la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la
generalità dei lavoratori. All'art. 20, comma primo, della legge 23
luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonché quelli" a
"d'integrazione salariale".
[4] All'art. 6, comma secondo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera: (omissis).
[5] (omissis).
[6]I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli
enti pubblici stabiliti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, dall'art. 5, comma settimo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
dal D.P.C.M. 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque
iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del
numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione
salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità,
possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'art. 5 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a
selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.
[7](omissis).
[7bis]I progetti socialmente utili di cui al D.L. 4 settembre 1987, n.
366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452,
possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono
dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti
approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
da [8] a [11] (omissis).
[11bis] I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della
loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla
copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968,
n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto
obbligo. L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di
contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con
il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese,
secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori
di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono
presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori di
lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla
data della trasformazione della loro natura giuridica.
[11ter] (omissis).
Art. 4bis (omissis)
Art. 5 (Contratti di solidarietà)
[1]La riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'art. 1 del D.L. 30
ottobre 1984, n. 7262 convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma quinto del presente articolo,
può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero,
settimanale, mensile o annuale.
[2]I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'art. 1 del
D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n, 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20
per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della
contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i
lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La
misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento
per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai
sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in
cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per
cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per
cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla
contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di
scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31
dicembre 1995.
[3] Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale
derivanti dall'applicazione dell'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, non si computano ai fini dell'art. 1, comma nono, primo periodo,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
[4] L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto
per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 10
gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo
di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a
seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è
corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto
del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta
riduzione.
[5] Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1
del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà,
viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo
pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della
riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate
trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e lavoratori
interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di
retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi
compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai
soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione,
dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non
trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre
1995.
[6]Ai fini di cui al comma quinto, l'impresa presenta istanza, corredata
dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competenti a norma dell'art. 4, comma quindicesimo
della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque
giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in
data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in
essere.
[7] Le disposizioni di cui al comma quinto si applicano anche a tutte le
imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private
operanti nelle località termali che presentano gravi crisi
occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano
le suddette disposizioni.
[8] Le disposizioni di cui al comma quinto trovano applicazione anche
per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del
trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino
meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto
da esse dipendenti percepiscano a carico di fondi bilaterali istituiti
da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di
entità non superiore a quella corrispondente alla metà del contributo
pubblico destinato ai lavoratori.
[9] Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui
all'art. 19, comma primo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto
a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese
beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da
meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del
complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero
periodo di anticipazione.
[10]Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità
attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di
maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario
contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.
[11]Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non
provvedano a disciplinare la materia di cui al comma decimo, può
provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro
territorialmente competente.
[12]Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma decimo comporta una
corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale
ovvero del contributo previsto dal comma quinto.
[13] (omissis).
[13bis] (Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano)
[1] Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite
tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche
tedesca e ladina, di cui all'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 1,
sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro alle confede razioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6 (Misure per la tutela del reddito)
[1] Sino al 31dicembre 1995 in deroga a quanto previsto dall'art. 11,
comma secondo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei
diciotto mesi di occupazione è riferito alla sussistenza del rapporto di
lavoro.
[2]Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui al comma primo
dell'art. 10 e al comma secondo dell'art. il della legge 23luglio 1991,
n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione
dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto
generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi
consecutivi.
[3] Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204 i, si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di
mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
[4] I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità non
vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza
nelle liste di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di
mobilità.
[5] Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'art. 9
della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di
astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, rifiuta l'offerta
di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero
l'avviamento a corsi di formazione professionale.
[5bis] AlI'art. 5, comma secondo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo : (omissis)
[5ter]Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni
circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche
delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i
lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a
conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche
disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.
[5quater] Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui al
comma 5ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità
di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni
regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti
mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori
stessi.
[5quinquies] Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego
predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati
ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al
Parlamento e al CNEL.
[6]L'art. 22 comma ottavo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai
lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge,
fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di
cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.
[7] A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di
mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti
sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima,
nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
[8]Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con
l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensionamento
anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli artt. 27 e 29 della
stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.
[8bis] e [8ter] (omissis).
[9] I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui
all'art. 22, comma secondo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i
trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2 del D.L. 21febbraio 1985, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e
successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria di cui al comma sesto del richiamato art. 22,
possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore
rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata
del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e
ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche
per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.
[10]Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 7, commi quinto,
sesto e settimo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31
dicembre 1993, ferma restando per i commi sesto e settimo l'applicazione
dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si
applicano, dalla data dell'11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre 1993, ai
lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti ai settori
della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e
dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di
declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del
regolamento CEE n. 2052/88.
[l0bis]La determinazione dei requisiti di età di cui all'art. 7, commi
sesto e settimo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è effettuata con
riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di
vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992 2
[11]soppresso.
[12] I lavoratori di cui all'art. 22, comma settimo, della legge 23
luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31
dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del trattamento di
disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del
trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.
[13] I lavoratori di cui all'art. 22, comma ottavo, della legge 23
luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31
dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore
periodo di sei mesi.
[14] (omissis).
[15]Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 del D.L. 21giugno 1993 n.
199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi
ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare
situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel ]imite
comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente da aziende
pubbliche e private.
[15bis] e [15ter] (omissis).
[16]I lavoratori di cui al comma quindicesimo, ove licenziati, sono
iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n.
223, e per essi non trova applicazione l'art. 7 della legge medesima.
[17](omissis).
[17bis]All'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 4.
sono aggiunti i seguenti: (omissis
[17ter](omissis).
Art. 7 (Norme in materia di cassa integrazione guadagni)
[1] e [1bis] (omissis)
[2]Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'art. 15, comma
cinquantaduesimo, della legge il marzo 1988, n. 67, per "nuove
assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio
diretto ed immediato da società costituite dalla Gepi S.p.a. o da
società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i
lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni
straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata
in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa
di cui al predetto comma cinquantaduesimo.
[3] Le disposizioni di cui agli artt. 35 36 e 37 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validità
in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non
modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.
[4]Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'art. 35 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano
anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese
radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende
interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché
ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate 6,
da [5] a [6sexies] (omissis).
[7]Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento
straordinario di integrazione salariale di cui al comma terzo dell'art.
12 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono estese alle imprese esercenti
attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più
di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le
disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione
e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i
relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per
ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.
[8] All'art. 3, comma primo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel
primo periodo le parole da "di omologazione" sino alle parole "dei beni"
sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i
seguenti periodi: "Il trattamento straordinario di integrazione
salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato
preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata
omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori
sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di
fallimento".
[9] e [10] (omissis).
[l0bis] All'art. 17, comma sesto, della legge 27 febbraio 1985, n. 492,
dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le seguenti "o
che abbiano iniziato l'attività".
[10ter] (omissis).
Art. 8 (Norme in materia di licenziamenti collettivi
[1]Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'art. 24, il comma terzo è
sostituito dal seguente: (omissis).
[2] Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori
di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i
principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge
10 aprile 1991, n. 125.
[3] Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale,
possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori
dall'impresa ad altra per una durata temporanea.
[4] La disposizione di cui all'art. 24, comma primo, ultimo periodo,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la
facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'art. 4, comma
nono, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori
oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla
conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione
nell'accordo sindacale di cui al medesimo art. 4, comma nono.
[4bis] Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia
stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il
decreto di cui all'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464 5, i
requisiti di cui agli artt. 16, comma primo, e 7, comma quarto, della
legge 23 luglio 1991, n. 223 5, si considerano acquisiti con riferimento
anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza. Alla
relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire
2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del
contributo concesso alla regione Calabria di cui all'art. 3, comma nono,
del presente decreto.
[5] Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di
unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di
riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla
stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel
campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione
salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non
superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva
nell'arco di un quinquennio, di cui all'art. 1, comma nono, della legge
23luglio 1991, n. 223.
[6] Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma quinto, gli
effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori
interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma
quinto, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione
ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi
del comma quarto dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La
sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche
produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione.
[7] Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica
immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma quinto,
perché ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attività
concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo
di integrazione salariale.
[8] Le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 4 ed al comma quarto
dell'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel
senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di
cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la
sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo art. 4 e la
perdita da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire
l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223.
Art. 9 (Interventi di formazione professionale)
[1]Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali
locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di
professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare
convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi
tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a
carico del Fondo di cui al comma quinto.
[2] Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare
contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione,
d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di
informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione
straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a
favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e
cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul
mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di
offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di
convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per
l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente
presenti le strutture pubbliche.
[3] Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le
province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di
formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori
della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento
professionale, dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma secondo,
della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a
lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento
straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione
o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che
contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle
attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da
imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a
liveflo aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti
associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la
formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi
finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero previdenza
sociale, d'intesa con le regioni, Il finanziamento degli interventi
formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della
retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola
limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione
professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della
retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi
comunitari.
[3bis] Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e
le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione
continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione
professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle
liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente
utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua
durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla
commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il
termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si
ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma terzo hanno diritto a
partecipare agli interventi di formazione continua secondo la
graduatoria delle liste di collocamento.
[4] Le attività di cui ai commi primo, secondo, terzo e 3bis gravano
sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al
comma quinto, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli
enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al D.L. 17
settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n.
4922,
[5] A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse
derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo
già stabilito dalla disposizione contenuta ne ll'art. 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 8451, affluiscono interamente al Fondo di cui
all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo.
[6] All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui
all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, per il finanziamento
delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze
dello Stato di cui agli artt. 18 e 22 della medesima legge e per il
finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti
di cui all'art. i della legge 14 febbraio 1987, n. 40, provvede con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma quinto.
[7] Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16 aprile
1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo
di cui al comma quinto, in misura pari ai due terzi, destinato al
finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il
contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi
fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con le regioni programma le residue
disponibilità del Fondo di cui al comma quinto in un modo appropriato
rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della
commissione centrale per l'impiego.
[8] Per formulare il parere di cui al comma settimo, nonché quelli di
cui all'art. 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 8451, la
commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il
dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la
formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito
sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono
rappresentate le regioni e le parti sociali.
[9] Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma quinto sono
mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992
e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei
progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del
Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28 della
legge 12 agosto 1977, n. 675 ~, e successive modificazioni e
integrazioni.
[10] Per assicurare la continuità operativa delle attività previste
dagli artt. 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge
14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e
8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo
di cui al comma quinto.
[11] Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile
per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni.
Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti
dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi
pregressi.
[12] Sono abrogate le disposizioni contenute negli artt. 22, 24, 25 e 26
della legge 21 dicembre 1978 n. 845, per le parti già disciplinate dalle
disposizioni del presente articolo, nonché l'art. 4 della legge 14
febbraio 1987, n. 40.
[13] Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione,
nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il
reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di
donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i
programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse
di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, sono integrate
dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'art. 26,
primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
[14]Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli
studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o
orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono
avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro
territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale
per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato
presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze
sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di
categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli.
[15] I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le
persone ad esso avviate ai sensi del comma quattordicesimo non
costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad
assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro
mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone
comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
[16] I rapporti di cui al comma quindicesimo interessano soggetti che
hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:
a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o
professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi,
da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite
convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di
lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come
responsabile didattico ed organizzativo delle attività. I predetti
limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle
categorie protette, portatori di handicap;
b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non
abbiano concluso il relativo iter, o comunque per tutti quelli in attesa
di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in
progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata
non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito
lavorativo sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate
strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro
interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come
responsabile didattico ed organizzativo delle attività;
b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria
superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o
specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi
piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti
sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o
le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle
proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentantive a livello
nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole
istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati
da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o
convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei
corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della
prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al
conseguimento dei diplomi universitari.
[17] Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di
svolgimento dei suindicati rapporti compresa l'individuazione del tutor,
delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale
retribuzione ditale figura professionale, sono stipulate sulla base di
criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione,
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
[18] Le disposizioni dei commi quindicesimo, sedicesimo, e
diciassettesimo specificatamente quelle relative alle coperture
assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano
esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi
comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi,
nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da
definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e
dell'interno.
Art. 9bis (Lavoratori stagionali)
[1] Il comma secondo dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è
sostituito dal seguente: (omissis)
[2] Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma
primo del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a
determinare la quota di riserva prevista dall'art. 25, comma primo,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 9ter, 9quater e 10 (omissis).
Art. 11 (Entrata in vigore)
[1] Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio
1993.
[2] Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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