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LEGGE 215/92 AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA
FEMMINILE
Articolo 1 (Principi generali)
1. La presente legge é diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e
le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e
imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono in particolare
dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile
anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la
professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o
prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle
imprese familiari da parte delle donne;
c) promuovere la presenza delle imprese a condizioni o a prevalente
partecipazione femminile nei comparti innovativi dei diversi settori
produttivi.
Articolo 2 (Beneficiari)
1. Possono accedere ai benefici previsti della presente legge i seguenti
soggetti:
a) le società cooperative e le società di persone istituite in misura
non inferiore al 60 percento da donne, le società di capitali le cui
quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a
donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i
due terzi da donne nonché le imprese individuali gestite da donne che
operino nei settori dell'industria all'artigiano dell'agricoltura del
commercio del turismo e dei servizi;
b) le imprese o i loro consorzi , le associazioni, gli enti, le società
di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato
i centri di formazione gli ordini professionali che promuovono corsi di
formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza
tecnica e manageriale riservati per una quota in
al 70 per cento a donne.
Articolo 3 (Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile)
1. É istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria
femminile di seguito denominato " Fondo" con apposito capitolo nello
stato di previsione delle spesa del Ministero dell'industria del
commercio e dell'artigianato.
La dotazione finanziaria del Fondo e stabilita in lire trenta miliardi
per il triennio 1992 - 1994 in ragione di lire dieci miliardi annui.
Articolo 4 ( Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità
femminili e per l'acquisizione di servizi reali)
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2 comma 1
lettera a) costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore
della presente legge possono essere concessi:
a) contributi in conto capitale fino al 50 percento delle spese per
impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di
attività commerciali e turistiche o di attività nel settore
dell'industria dell'artigianato del commercio o dei servizi nonché per i
progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di
innovazione di prodotto tecnologia od organizzativa;
b) contributi fino al 30 percento delle spese sostenute per
l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività
all'innovazione organizzativa al trasferimento delle tecnologie alla
ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti
all'acquisizione di nuove tecniche di produzione di gestione e di
commercializzazione nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei
territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 20588 del
Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da
fenomeni di declino industriale individuati con decisione della
Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989 e
interzati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato
regolamento (CEE) n. 2052 88 i contributi previsti del comma 1 lettere
a) e b) possono essere elevati rispettivamente fino al 60 ed al 40
percento.
3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi
contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese
sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1. lettera b) per le
attività ivi previste.
Articolo 5 (Crediti di imposta)
1. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 1, possono richiedere in luogo
dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in misura ad essi
equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre
1991 n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono stabilite le relative modalità di
attuazione.
Articolo 6 (Criteri e modalità per la concessione)
1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la
concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 4 sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri componenti
per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.
Articolo 7 (Revoca e cumulabilità delle agevolazione)
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i
soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più dei requisiti
prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le
amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono
disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli
altri benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni,
entro il limite massimo dell`80 percento della spesa all'agevolazione.
Articolo 8 (Finanziamenti agevolati)
1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) possono essere
concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui
all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'articolo 4,
comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e durata non
superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 percento
del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene
l'impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei
territori di cui all'allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e
nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale,
individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità
europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di
sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 il tasso di
interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di
riferimento.
3. L'istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito
centrale) é autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie
previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 256 con gli
istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente
articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di
praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai comma 1 e 2.
4. Per gli interventi previsti dai comma 1, 2 e 3 é conferito
annualmente al Mediocredito centrale il 10 percento delle disponibilità
del Fondo di cui all'articolo 3.
Articolo 9 (Garanzia integrativa)
1. I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere assistiti
dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al
settore di appartenenza di richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui
all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui
all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1975 , n. 517, o del Fondo di cui
all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo
di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo
di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia
del Fondo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e
del Fondo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e
del Fondo di cui all'articolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 può
essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o
dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito
centrale. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della legge n.
1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del comitato
previsto dall'articolo 3 della medesima legge.
Articolo 10 (Comitato per l'imprenditoria femminile)
1. Presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato é
istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua
delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal
Ministro del lavoro e dalla previdenza sociale, dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro
delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una
rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale delle cooperazione, della piccola
industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del
turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle
organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni
membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per
l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e
delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in
ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì
lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce
gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola
industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a),
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti,
individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed
esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, é
autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle
disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.
Articolo 11 (Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica
lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una
relazione annuale al Parlamento.
Articolo 12 ( Iniziative delle regioni)
1. Le regioni anche a statuto speciale, nonché le province autonome di
Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente
legge, in accordo con le associazioni di categoria programmi che
prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione
di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione
organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare
apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano
caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e
che siano presenti sull'intero territorio regionale.
3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1,
le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all'articolo 3
in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.
Articolo 13 (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi
per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e di lire dieci
miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi vari ne
campo sociale (Imprenditorialità) femminile".
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
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