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LEGGE 196/97 "NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE
DELL'OCCUPAZIONE"
Art. 1. (Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo)
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto
mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di
seguito denominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo previsto
dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito
denominati "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con il
contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne
utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa
utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di carattere
temporaneo individuate ai sensi del comma 2.
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria
di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai
normali assetti produttivi aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le
ipotesi di cui al comma 4.
3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo
sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di
fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via
sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione.
4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come
tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza
dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi;
b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici
mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo
che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del posto;
d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del
lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per
lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma
scritta e contiene i seguenti elementi:
a) il numero dei lavoratori richiesti;
b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro
inquadramento;
c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle
prestazioni lavorative;
d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del
pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del
versamento dei contributi previdenziali;
e) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare
all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali
applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di
ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare
all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa
effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;
g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di
inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento
dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro
temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa
fornitrice;
h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo;
i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.
6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la
facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine
del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo
3.
7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice
alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro
dieci giorni dalla stipulazione.
8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale
dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di
contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi
nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Art. 2. (Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo)
1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata
soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per
l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento
della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle
società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i
trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività
svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1
sono i seguenti:
a) la costituzione della società nella forma di società di capitali
ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "società
di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto
esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua
dipendenza nel territorio dello Stato;
b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo
svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia
che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio
nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui
all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito
cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede
o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno
solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente
e comunque non inferiore a lire 700 milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne
penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia
pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice
penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di
lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle
misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre
1982, n. 646, e successive modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a
società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le
condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di
essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e
12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori
dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle
giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso.
Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione
e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro
temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al
comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede
legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della
richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e
controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla
permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.
7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha
inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le
informazioni da questa richieste.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di
riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai
lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini
dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.
Art. 3. (Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo)
1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il
contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore:
a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
b) a tempo indeterminato.
2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la
durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice,
svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed
il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo
indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa
fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa
presso un'impresa utilizzatrice.
3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in
forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5 giorni
dalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il
contratto contiene i seguenti elementi:
a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo;
b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione
all'albo, nonché della cauzione ovvero della fideiussione di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c);
c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo
inquadramento;
e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;
f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;
g) la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività
lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di
attività.
4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e
per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di
categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per
l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento
della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.
5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui
rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in
generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro
necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi
vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo
sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta
indicazione nel contratto di cui al comma 3.
6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta,
la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte
dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo.
Art. 4. (Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo)
1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo
le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la
disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di
tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai
lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.
2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non
inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello
dell'impresa utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese
utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e
corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o
collegati all'andamento economico dell'impresa.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con
contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la
misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote
orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi
nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La
misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque
non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La
predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad
attività lavorativa a tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per
l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di
riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di
disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza
dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.
Art. 5. (Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale)
1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei
prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel
quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle
imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione
prevista dal comma 3, le predette imprese sono tenute a versare un
contributo pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta ai
lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente
costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle
regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di
formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo
3. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di
cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Hanno priorità nei predetti
finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente, dalle
imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito
categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel predetto ambito, nonché dagli enti di formazione
professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), della
legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione
nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, è composta da un esperto nella materia della formazione
professionale, con funzioni di presidente, da un membro in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da
tre membri in rappresentanza delle regioni, da tre membri in
rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese
fornitrici.
4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora
preveda un corrispondente adeguamento in aumento del contributo previsto
nel comma 1, può ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro
temporaneo, le finalità di cui al predetto comma 1, con particolare
riferimento all'esigenza di garantire ai lavoratori un sostegno al
reddito nei periodi di mancanza di lavoro. All'adeguamento del
contributo provvede, con decreto, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base delle previsioni del contratto
collettivo.
5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione
professionale presso strutture pubbliche o private, secondo modalità
fissate dalla commissione di cui al comma 3. Tra i lavoratori che
chiedono di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza
di ammissione è fissata, a parità di requisiti professionali e fatta
salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla commissione di cui
al comma 3, in ragione dell'anzianità di lavoro da essi maturata
nell'ambito delle imprese fornitrici. Il comitato istituito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce
criteri e modalità di certificazione delle competenze acquisite al
termine del periodo formativo.
6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma
1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo
omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione
amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli
importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo per la
formazione di cui al comma 2 per le finalità ivi previste.
Art. 6. (Obblighi dell'impresa utilizzatrice)
1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro
temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino
rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa
utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore,
tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri
dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di
sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di
lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata
comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al
lavoratore medesimo.
3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della
garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo
della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non
adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non
abbia adempiuto all'obbligo di informazione previsto dal comma 2,
risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al
lavoratore occupato in mansioni superiori.
4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i
servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa
utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il
cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società
cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico
dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di
legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative
alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa
fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi che
formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad
essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle
sue mansioni.
Art. 7. (Diritti sindacali)
1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i
diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo
contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i
diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle
assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice,
che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico
diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità
specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale
unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della
stipula del contratto di fornitura di cui all'articolo 1; ove ricorrano
motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto,
l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i
cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori
di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i
motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati.
Art. 8. (Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità)
1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da
parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennità di
mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la
prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia
inferiore all'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi
in cui è corrisposta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4,
comma 3, al medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto,
rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità
di disponibilità e l'indennità di mobilità. Tale differenza è
attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilità
dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto dall'impresa
fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità.
2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennità
di mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a
tempo indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
è determinato complessivamente con riferimento all'ammontare delle
mensilità di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore anche ai
sensi del comma 1 ed è concesso allo scadere del periodo di fruibilità
di detta indennità da parte del lavoratore medesimo.
3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cui
all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di
questi ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento
lavorativo dei titolari dell'indennità di mobilità mediante
l'effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto delle
condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 9 della
citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni.
La convenzione può prevedere lo svolgimento di attività formative che
possono essere finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo 5,
comma 2.
4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte
dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione
provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale,
dispone la sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo pari a
quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla
Direzione regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo,
entro venti giorni.
Art. 9. (Norme previdenziali)
1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti
dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese
fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel settore terziario.
Sull'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, i
contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga
alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono a carico
dell'impresa fornitrice. I premi ed i contributi sono determinati in
relazione al tipo ed al rischio delle lavorazioni svolte.
3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori
impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché
per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro
temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal
contributo di cui all'articolo 5, comma 1, la possibilità di concorso
agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli
6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo
decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in
riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui
abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella
convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità
di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima
misura.
Art. 10. (Norme sanzionatorie)
1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura
di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da
quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonché nei confronti dei soggetti che
forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti
all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione
la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa
utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del
contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi
dell'articolo 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3,
ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g),
il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in
contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.
3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del
termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore
ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione
giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al
decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico
dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa
concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il
lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa
utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.
4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per
avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena
alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire
5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta
la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1.
5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme
richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che la esercita attraverso i propri organi
periferici.
Art. 11. (Disposizioni varie)
1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa
utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. Nei
confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque
applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a
tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere
rilasciate anche a società, direttamente o indirettamente controllate
dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione
dell'occupazione.
4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera a), la determinazione da parte dei contratti collettivi
nazionali dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura
di lavoro temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere
l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro trenta
giorni successivi alla convocazione, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale individua in via sperimentale, con proprio decreto, i
predetti casi.
5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i
lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo,
stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti al fine
di promuovere un accordo tra le stesse.
6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
dettate dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro
temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi.
Art. 12. (Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato)
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230,
è sostituito dal seguente:
"Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine
inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della
retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20
per cento fino al decimo giorno successivo, al 40 per cento per ciascun
giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo
giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre
il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il lavoratore
venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero venti
giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata,
rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto
si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni
successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto".
Art. 13. (Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di
lavoro, lavoro a tempo parziale)
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I
contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e
riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative
in un periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova normativa in
materia di tempi di lavoro e comunque non oltre sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi
secondo e terzo dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo
1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e
successive modificazioni e integrazioni, continuano a trovare
applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di
lavoro.
2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche
attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione delle
aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione e
rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali
misure verranno attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel
medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle
aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a
ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e
fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali. Le
medesime aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia
compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a
tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due
anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli
interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto
di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di
nuovo personale ad incremento dell'organico o la trasformazione di
contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'ambito di
processi di gestione di esuberi di personale.
3. I benefìci concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con quelli
previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i
quali si provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al
comma 1 del citato articolo 7 le parole: "fino al 31 dicembre 1995" sono
soppresse.
4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore misura della
riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti
contratti a tempo parziale:
a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate
nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad
incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, con lavoratori inoccupati di età compresa tra i diciotto
e i venticinque anni e residenti nelle predette aree;
b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i
contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei
successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento pensionistico,
a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratti di lavoro a
tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto
ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età
inferiore a trentadue anni;
c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici
precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo
almeno due anni di inattività;
d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di
lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del
territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e
dei beni culturali;
e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano
provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso
di energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il
Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, degli effetti degli interventi di cui al presente articolo
sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e
sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine
di rideterminare l'impegno finanziario di cui al presente articolo, e ne
riferisce al Parlamento.
6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, come incrementato ai sensi dell'articolo 29-quater
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura di lire
868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di
lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonchè ai sensi
dell'articolo 25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà
superare 400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite è
determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito delle
risorse disponibili del Fondo, ripartendone la destinazione tra gli
incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e gli
incentivi per i contratti a tempo parziale.
7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad
estendere al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a
tempo parziale.
Art. 14. (Occupazione nel settore della ricerca)
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle
somme disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a
valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1o marzo 1986,
n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione
19 dicembre 1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e
relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, e relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n.
95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di
conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996,
n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a
piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui
agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi
finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di
laureati e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula
di contratti a termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale,
nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici
di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito
agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il
trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo
ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonchè
presso i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del
rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento
economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del
soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un
periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla
base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonchè le
modalità di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso
l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli
articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un
compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto
dall'ente assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca
distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di
cui alla predetta disposizione, nonchè, per l'anno 1998, a valere su
quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca, i
quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma
2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla
copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri
derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di
titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca
con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di
durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per
attività di ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di
presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di
integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per
ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali
interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992,
n. 488, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario, la
differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al
livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale
ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonchè apposite modalità
di monitoraggio e di verifica.
Art. 15. (Contratto di formazione e lavoro)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "fondazioni," sono inserite le seguenti:
"enti pubblici di ricerca";
b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle aree di
cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio
del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di
trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di
formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i
successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di
cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore,
durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente
licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici
contributivi percepiti nel predetto periodo".
2. La Commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi
dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per
soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai
contratti collettivi nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60
miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno
1998.
Art. 16. (Apprendistato)
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto
di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non
superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli
obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20
luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le
limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e
degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a
quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore
a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti
di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti
portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle
quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni
contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti
partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11
dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei
datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla
decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative
di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la
disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le
misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul
luogo di lavoro, nonchè l'impegno formativo per l'apprendista,
normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno
ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di
attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da
svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità
per la certificazione dell'attività formativa svolta.
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni
contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle
iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i
titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono determinati le esperienze professionali richieste per lo
svolgimento delle funzioni di tutore, nonchè entità, modalità e termini
di concessione di tali benefìci nei limiti delle risorse derivanti dal
contributo di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di
apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente
disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti
formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro,
allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo
criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente
utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini
della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie
contrattuali, nonchè di semplificazione, razionalizzazione e
delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme
regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività
dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e
attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni
amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge
non siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto
articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età
per l'adempimento degli obblighi scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185
miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire
550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
Art. 17. (Riordino della formazione professionale)
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di
formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione
del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con
il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti,
anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di
realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina
organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di
speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di
formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti princìpi
e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura
regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio
processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per
migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità
competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle
medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare
l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale
caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà
produttive locali nonchè di promozione e aggiornamento professionale
degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative,
secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il
ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra
formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento
dell'orientamento nonchè a favorire un primo contatto dei giovani con le
imprese;
c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle
regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di
istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti
predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi
di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o
territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento
alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di
lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali
l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui
alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali,
articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione
giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti
sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione
del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di
cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di
certificazione delle competenze acquisite con la formazione
professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento
predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilità interna
o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonchè
la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei
centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e
facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da
destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità,
da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche
attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle
Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle
disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche
della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle
disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a
valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi
cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per
l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei
soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonchè, per
l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle
disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione
contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal
medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4
per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei
finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato
membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di
amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il
medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei
soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del
finanziamento concesso, che può essere rideterminata con successivo
decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il
contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno
diritto i beneficiari.
Art 18. (Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a
favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse
rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli
enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione
pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso
degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di
idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in
particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università;
provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni
scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore
legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a
partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi
dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità
terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti
negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e
di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi
operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni
intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro
pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di
lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro
mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione
della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti
mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la
responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i
soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con
l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel
corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al
comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di
un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti
delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al
rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi
all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a
favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da
quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i
progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta
dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei
tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione
ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
siano finalizzati all'occupazione.
Art. 19. (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di
Bolzano)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e 18 le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
Art. 20. (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero
per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa per il 1997 di
lire 26 miliardi.
2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili
trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e
realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare
ricercatori e tecnici di ricerca che beneficiano o hanno beneficiato di
trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Nel caso di
lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili
nel campo della ricerca, non fruiscono di alcun trattamento
previdenziale, può essere prevista una durata del progetto fino ad un
massimo di ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del
sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei
limiti delle risorse a tale fine preordinate.
3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, dopo le parole: "dalla legge 29 marzo 1995, n. 95," sono
inserite le seguenti: "anche con capitale sociale non inferiore a 500
milioni di lire".
4. Per la costituzione di società miste di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e per la realizzazione delle attività
da affidare alle società medesime, è autorizzata per l'anno 1997 la
spesa di lire 45 miliardi in favore del Ministero per i beni culturali e
ambientali, di cui una quota di lire 1,5 miliardi destinata alla
partecipazione al capitale sociale. Al relativo onere si fa fronte con
le risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85.
Art. 21. (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 510 del 1996 e
all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995)
1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le risorse del Fondo per
l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate al capitolo 1176
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non
impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in
quello successivo".
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è
inserito il seguente:
bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i
lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione
delle liste medesime da parte delle competenti Commissioni regionali per
l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della Direzione
regionale del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego, le quali inviano tempestivamente i relativi elenchi
comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente
utili".
3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "I predetti nominativi vengono altresì
comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla
Commissione regionale per l'impiego".
4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I predetti nominativi
vengono altresì comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per
l'impiego".
Art. 22. (Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili)
1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, il Governo, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma
1 un decreto legislativo che dovrà essere informato ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti settori
ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare
riguardo:
1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia,
all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di
tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei
confronti delle devianze sociali;
2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;
4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di
impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
5) alla manutenzione del verde pubblico;
6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
7) al miglioramento della rete idrica;
8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse;
10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
11) alla tutela degli assetti idrogeologici;
12) alle aree protette e ai parchi naturali;
b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò
intendendosi le categorie di lavoratori nonchè soggetti inoccupati da
utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;
c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei
piani di lavori socialmente utili;
d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente
utili;
e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti
previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori
socialmente utili;
f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società
miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata
temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di
svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse;
g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società
miste di cui alla lettera f) successivamente alla conclusione dei
periodi di attività svolte dalle stesse in regime di appalti o
convenzioni protette.
2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì prevista la
costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in
materia di lavori socialmente utili.
3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle
competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione del parere
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Art. 23. (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento
retributivo)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la
regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei
territori individuati dall'articolo 1 della legge 1o marzo 1986, n. 64,
è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di
cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di fiscalizzazione"
sono inserite le seguenti: "di leggi speciali in materia e di sanzioni a
ciascuna di esse relative" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono
sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento
estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e
di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro
onere accessorio. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai
lavoratori ai fini del riconoscimento della parità di trattamento
retributivo";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano stipulato gli accordi
di cui al comma 2, nella loro qualità di soggetti indicati nel titolo
III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle
ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla
presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del
medesimo decreto, sono ammesse a versare, entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine finale concesso dal comma 2 per la stipula degli
accordi, senza applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori
ritenute relative ai compensi, risultanti dai suddetti accordi,
effettivamente corrisposti fino alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Conseguentemente, entro lo stesso termine, detti
soggetti sono ammessi a presentare, per ciascun periodo di imposta cui
si riferisce il versamento delle ritenute relative ai compensi e senza
applicazione di sanzioni, dichiarazioni integrative per rettificare
quelle già presentate utilizzando i modelli di dichiarazione approvati
per gli stessi periodi di imposta con decreto del Ministro delle
finanze.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al comma
3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i
reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle
integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione integrativa di
cui al comma 3-bis non può essere esercitata la rivalsa sui percettori
dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Le dichiarazioni
integrative non costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle
imposte sui redditi.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e al
presente comma si applicano anche se le violazioni sono già state
rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, a titolo di
soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti e
quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione
delle dichiarazioni integrative, concernenti i compensi di cui al comma
3-bis, corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla
presentazione, da parte del sostituto di imposta, alla segreteria
dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la
controversia, di copia, anche fotostatica, della dichiarazione
integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale
della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa,
nonchè della ricevuta ed attestato di versamento delle ritenute";
d) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "La
retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1
e alle condizioni di cui al comma 2, è quella fissata dagli accordi di
riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e, per i
periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100
per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente
disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme
relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione
contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e
dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389. Per la differenza tra la retribuzione di
riferimento per il versamento dei predetti contributi e l'intero importo
del minimale di cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono
essere accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della
misura della pensione, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo
delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalità per
il riconoscimento dei predetti accrediti di contributi figurativi";
e) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro,
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti, per i
lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli incentivi
previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data
della completa applicazione dei contratti collettivi".
2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento
retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di
appalto indette da enti pubblici nei territori diversi da quelli di cui
all'articolo 1 della legge 1o marzo 1986, n. 64, fino al completo
riallineamento.
Art. 24. (Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro)
1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle
relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno
restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza
aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma,
numero 7o, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive
modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono soggetti
all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai
fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento
ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di
disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e
successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del
trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi 8
agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi relativi
alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la loro
efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.
3. Ai fini dell'erogazione |