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LEGGE 125/91 AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE
DELLA PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO
Articolo 1. Finalità
1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di
favorire l`occupazione femminile e di realizzare, l`ugualianza
sostanzialmente tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l`adozione
di misure , denominate azioni positive per le donne, al fine di
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari
opportunità.
2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo
di:
a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella
formazione scolastica e professionale, nell`accesso al lavoro, nella
progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di
mobilità.
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne
in particolare attraverso l`orientamento scolastico e professionale e
gli strumenti della formazione; favorire l`accesso al lavoro autonomo e
alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle
lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che
provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei
dipendenti con pregiudizio nella formazione nell`avanzamento
professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e
retributivo:
d) promuovere l`inserimento delle donne nelle attività nei settori
professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in
particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di
responsabilità:
e) favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle
condizioni e del tempo di lavoro l`equilibrio tra responsabilità
familiari e professionali e una migliore riparazione di tali
responsabilità tra i due sessi.
3. Le azioni positive di cui commi 1 e 2 possono essere promosse dal
Comitato di cui all`articolo 5 e dai consiglieri di parità di cui
all`articolo 8 dai centri per la parità e le pari opportunità a livello
nazionale locale e aziendale comunque denominati dai datori di lavoro
pubblici e privati dai centri di formazione professionale dalle
organizzazioni sindacali nazionali e territoriali anche su proposta
delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi
rappresentativi del personale di cui all`articolo 25 della legge 29
marzo 1983 n. 93
Articolo 2. Attuazione di azioni positive, finanziamenti
1. Le imprese anche in forma cooperativa i loro consorzi gli enti
pubblici economici le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri
di formazione professionale che adottano i progetti di azioni positive
di cui all`articolo 1, possono richiedere al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale
di oneri finanziati connessi all`attuazione dei predetti progetti ad
eccezione di quelli di cui all`articolo 3.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Comitato di cui all`articolo 5 ammette i progetti di azioni positive al
beneficio di cui al comma 1 e con lo stesso provvedimento autorizza le
relative spese.
L`attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio
entro due mesi dal rilascio dell`autorizzazione.
3. Con decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le
modalità di presentazione delle richieste di erogazione dei fondi e dei
tempi di realizzazione del proggetto. In ogni caso i contributi devono
essere erogati sulla base della verifica dell`attuazione del progetto di
azioni positive, o di singole parti, in relazione alla complessità del
progetto stesso. La mancata attuazione del progetto comporta la
decadenza del beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già
riscosse in caso di attuazione parziale, la
decadenza opera limitatamente alla parte non attuata la cui valutazione
éeffettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al
presente comma
4.I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale hanno precedenza nell`accesso al beneficio di cui al comma 1.
5. L`accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di
programmi o progetti di azioni positive ad eccezione di quelli di cui
all`articolo 3 é subordinato al parere del Comitato di cui all`articolo
5.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni,
le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici,
nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del
personale di cui all`articolo 25 della legge 29 marzo 1983 n. 93 o in
loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale sentito
inoltre, in relazione alla sfera d`azione della propria attività, il
Comitato di cui all`articolo 5 o il consigliere di parità di cui
all`articolo 8 adottano piani di azioni positive tendenti ad assicurare
nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel
lavoro tra uomini e donne.
Articolo 3 Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la
formazione professionale
1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al
perseguimento dell`obietivo di cui all`articolo1. comma 1, autorizzati
secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21
dicembre 1978, n. 845 ed approvati dal Fondo sociale europeo é destinata
una quota del Fondo di rotazione istituito dall`articolo 25 della stessa
legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica. In sede di prima
applicazione la predetta quota é fissata nella misura del dieci per
cento.
2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento
dell`obiettivo di cui all`articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il
31 marzo dell`anno in cui l`iniziativa deve essere attuata, dalla
commissione regionale per l`impiego. Scaduto il termine al predetto
accertamento provvede il Comitato di cui all`articolo 5.
3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 é ripartita tra le
regioni in misura proporzionale all`ammontare dei contributi richiesti
per i progetti approvati.
Articolo 4. Azioni in giudizio
1. Costituisce discriminazione ai sensi della legge 9 dicembre 1977 n.
903 qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto
pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in
ragione del sesso.
2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento
pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in
modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell`uno dell`altro sesso e
riguardano requisiti non essenziali allo svolgimento dell`attività
lavorativa.
3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese
private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnata
dalle parole "dell`uno o dell`altro sesso", fatta eccezione per casi in
cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la
natura del lavoro o della prestazione.
4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle
discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi
delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puó
promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell`articolo 410 del
codice di procedura civile anche tramite il consigliere di parità di cui
all`articolo 8, comma 2, competente per territorio.
5. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto desunti anche da dati
di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi,
all`assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla
progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in
termini precisi e concordanti, la presunzione dell`esistenza di atti o
comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto
l`onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.
6. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non
siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso puó essere proposto dal consigliere di
parità istituito a livello regionale previo parere non vincolante del
collegio istruttorio di cui all`articolo 7, da allegare al ricorso
stesso, e sentita la commissione regionale per l`impiego.
Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta del
parere al collegio istruttorio, il ricorso puó essere comunque proposto.
7. Il giudice nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base
del ricorso presentato ai sensi del comma 6, ordina al datore di lavoro
di definire, sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in
loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, nonché il consigliere regionale per la parità competente per
territorio, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nella
sentenza il giudice fissa un termine per la definizione del piano.
8. In caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui al comma 7 si
applica l`articolo 650 del codice penale richiamato dall`articolo 15
della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
9. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dei
commi 1 e 2, posti in essere da imprenditori ai quali siano stati
accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all`esecuzione di opere
pubbliche, di servizi o di forniture, viene comunicato immediatamente
dall`ispettorato del lavoro ai Ministri nelle cui amministrazioni sia
stata disposta la concessione del beneficio o dell`appalto. Questi
adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la
revoca del beneficio e, nei casi piú gravi o nel caso di recidiva,
possono decidere l`esclusione del responsabile per un periodo di tempo
fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione
si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie creditizie
ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l`ispettorato del
lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l`adozione
delle sanzioni previste.
10. Resta fermo quanto stabilito dall`articolo 15 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
Articolo 5. Comitato nazionale per l`attuazione dei principi di parità
di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e
lavoratrici
1. Al fine di promuovere la rimonizione dei comportamenti discriminatori
per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l`uguaglianza
delle donne nell`accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione
professionale e di carriera é istituito, presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, il Comitato nazionale per l`attuazione dei
principi
di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e
lavoratrici.
2. Fanno parte del Comitato:
a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega,
un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori
di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo piú
rappresentative sul piano nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti
femminili piú rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo
delle parità e delle pari opportunità nel lavoro;
f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per
l`impiego.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di
voto:
a) sei esperti in materia giuridiche, economiche e sociologiche, con
competenze in materia di lavoro;
b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica
istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri dell`industria,
del commercio e dell`artigianato, del Dipartimento della funzione
pubblica;
c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in
rappresentanza delle Direzioni generali per l`impiego dei rapporti di
lavoro, per l`osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed
assistenza sociale nonché dell`ufficio centrale per l`orietamento e la
formazione professionale dei lavoratori.
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente
effettivo é nominato un supplente.
5. Il Comitato é convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta metà piú
uno dei suoi componenti.
6. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello
del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all`articolo
7, nonché in ordine alle relative spese.
7. Il vicepresidente del Comitato é designato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale nell`ambito dei suoi componenti.
Articolo 6. Compiti del Comitato
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all`articolo 5, comma 1,
il Comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative all`attuazione
degli obiettivi della parità e delle pari opportunità nonché per lo
sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che
direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l`opinione pubblica sulla necessità di
promuovere le pari opportunità` per le donne nella formazione e nella
vita lavorativa;
c) promuove l`adozione di azioni positive da parte delle istituzioni
pubbliche preposte alla politica del lavoro nonché da parte dei soggetti
di cui all`articolo 2;
d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di
azioni positive ed opera il controllo sui progetti in itinere
verificandone la corretta attuazione e l`esito finale;
e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di
condotta conformi alla parità é ad individuare le manifestazioni anche
indirette delle discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in
materia di parità;
g) propone soluzioni alle controverse collettive, anche indirizzando gli
interessati all`adozione di piani di azioni positive per la rimonizione
delle discriminazioni pregresse e la creazione di pari opportunità per
le lavoratrici;
h) puó richiedere all`ispettorato del lavoro di acquisire presso i
luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e
femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e
promozione professionale;
i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi
pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione
professionale;
l) redige il rapporto di cui all`articolo 10.
Articolo 7. Collegio istruttorio e segreteria tecnica
1. Per l`struzione degli atti relativi alla individuazione e alla
rimonizione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al
Comitato di cui all`articolo 5 e ai consiglieri di parità, é istituito
un collegio istruttorio cosí composto:
a) il vicepresidente del Comitato di cui all`articolo 5 che lo presiede;
b) un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia tra
quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro;
c) un dirigente superiore del ruolo dell`ispettorato del lavoro;
d) gli esperti di cui all`articolo 5 comma 3, lettera a);
e) il consigliere di parità di cui all`articolo 8, comma 4.
2. ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di
cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del Comitato di cui
all`articolo 5 possono essere elevati a due possono essere elevati a
due.
3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto
tecnico del Comitato e del collegio istruttorio é istituita la
segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della
presidenza del Comitato ed é composta di personale proveniente dalle
varie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La
composizione della segreteria tecnica é determinata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato.
4. Il Comitato ha facoltà` di deliberare in ordine alla stipula di
convenzioni per la effettuazione di studi e di ricerche.
Articolo 8. Consiglieri di parità
1. consiglieri di parità di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984,n. 726
convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863, sono
componenti tutti gli effetti delle rispettive commissioni regionali per
l`impiego.
2. A livello provinciale é nominato un consigliere di parità presso la
commissione circoscrizionale per l`impiego che ha sede nel capoluogo di
provincia, con facoltà di intervenire presso le altre commissioni
circoscrizionali per l`impiego operanti nell`ambito della medesima
provincia.
3. I consiglieri di parità di cui ai comuni 1 e 2 sono nominati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione del
competente organo delle regioni sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e devono essere scelti
tra le persone che abbiano maturato un`esperienza tecnicoprofessionale
di durata almeno triennale nelle materie concernenti l`ambito della
presente legge.
4.Il consigliere di parità di cui all`articolo 4, comma 2. della legge
28 febbraio 1987, n.56, é componente con voto deliberativo della
commissione centrale per l`impiego.
5. Qualora si determini paritàdi voti nelle commissioni di cui ai commi
1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.
6. Oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell`ambito delle
competenze delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per
l`impiego, i consiglieri di parità svolgono ogni utile iniziativa per la
realizzazione delle finalità della presente legge. Nell`esercizio delle
funzioni loro attribuita i consiglieri di parità sono pubblici
funzionari e hanno l`obbligo di rapporto all`autorità giudiziaria per i
reati di cui vengono a conoscenza nell`esercizio delle funzioni
medesime. I consiglieri di parità, ai rispettivi livelli, sono
componenti degli organismi di parità presso gli enti locali regionali e
provinciali.
7. Per l`espletamento dei propri compiti i consiglieri di parità possono
richiedere all`ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di
lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile,
in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione
professionale.
8. I consiglieri di parità di cui al comma 2 e quelli regionali
competenti per territorio, ferma restando l`azione in giudizio di cui
all`articolo 4, comma 6, hanno facoltà di agire in giudizio sia nei
procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di giudice del
lavoro che davanti al tribunale amministrativo regionale su delega della
lavoratrice ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima ai
sensi dell`articolo 4.
9. I consiglieri di parità ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal
Comitato di cui all`articolo 5 e fanno ad esso relazione circa la
propria attività. I consiglieri di parità hanno facoltà di consultare il
Comitato e il consigliere nazionale di parità su ogni questione ritenuta
utile.
10. I consiglieri di parità di cui ai commi 1, 2 e 4, per l`esercizio
delle loro funzioni, sono domiciliari rispettivamente presso l`ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, l`ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione e presso una direzione generale
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tali uffici
assicurano la sede, l`attrezzatura, il personale e quanto necessario
all`espletamento delle funzioni dei consiglieri di parità. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto puó
modificare la collocazione del consigliere di parità nell`ambito del
Ministero.
11. Oltre al gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle
riunioni delle commissioni circoscrizionali regionali e centrale per
l`impiego, spettano ai consiglieri di parità gettoni dello stesso
importo per le giornate di effettiva presenza nelle sedi dove sono
domiciliati in ragione del loro ufficio entro un limite massimo fissato
annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. L`onere relativo fa carico al bilancio del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
12. Il consigliere di parità ha diritto, se lavoratore dipendente a
permessi non retribuiti per l`espletamento del suo mandato. Quando
intenda esercitare questo diritto deve darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola tre giorni prima.
Articolo 9. Rapporto sulla situazione personale
1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti
sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione
del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione categorica o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilità dell`intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. Il rapporto di cui al comma 1 é trasmesso alle rappresentanze
sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.
3. Il primo rapporto deve essere redatto entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in conformità alle indicazioni
definite nell`ambito delle specificazioni di cui al comma 1, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Qualora nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non
trasmettano il rapporto, l`ispettorato regionale del lavoro, previa
segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a
provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano
le sanzioni di cui all`articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi piú gravi puó essere disposta
la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente
goduti dall`azienda.
Articolo 10. Relazione al Parlamento
1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce,
entro trenta giorni, alle componenti commissioni parlamentali del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati sull`attuazione della legge
stessa, sulla base di un rapporto redatto dal Comitato di cui
all`articolo 5.
Articolo 11. Copertura finanziaria
1. Per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7 a
decorrere dal 1991, é autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui.
Per il finanziamento degli interventi previsti dall`articolo 2 é
autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui.
2. All`onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991 - 1993 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991 - 1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l`anno 1991 utilizzando
l`accantonamento "Finanziamento del Comitato nazionale per la parità
presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunità".
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É
fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge dello Stato.
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