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LA NORMATIVA SUL LAVORO D. L.469/97 CONFERIMENTO
ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI DI FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI
MERCATO DEL LAVORO, A NORMA DELL'ART. 1 DELLA L. 59/97
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 1 ottobre 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I Conferimento di funzioni
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n.
127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e
compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro,
nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e
coordinamento dello Stato.
2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo
1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle
materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale non interessate dal presente
decreto.
3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni
e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma
1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:
a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori
non appartenenti all'Unione europea, nonché procedimenti di
autorizzazione per attività lavorativa all'estero;
b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;
c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza
pluriregionale;
d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro
secondo quanto previsto dall'articolo 11;
e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei
rapporti con l'Unione europea.
Art. 2. Funzioni e compiti conferiti
1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al
collocamento e in particolare:
a) collocamento ordinario;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
d) collocamento obbligatorio;
f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
h) collocamento dei lavoratori domestici;
i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica
amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni
centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento
all'occupazione femminile.
2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di
politica attiva del lavoro e in particolare:
a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare
l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione
di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire
l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare
riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25
della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al
reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo
di categorie svantaggiate;
e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di
orientamento e borse di lavoro;
f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai
sensi delle normative in materia;
g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa
analisi tecnica.
3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi
provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma
2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali
e' svolto d'intesa fra tutte le regioni
interessate.
4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni
e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti.
Art. 3. Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e
strutturali
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo
1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita
le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee
e strutturali.
2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al
fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto
ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera c),
della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni e' svolto l'esame
congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di
integrazione salariale straordinaria nonche' quello previsto nelle
procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni
promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai
contratti di solidarietà.
3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono
motivato parere.
Capo II
Servizi regionali per l'impiego
Art. 4. Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego
1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi
per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative,
con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge
15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei
compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione
dell'integrazione di cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale
sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica
rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di
competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve
prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per
materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della
rappresentatività determinata secondo i criteri previsti
dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle
parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato
ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere
effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le
politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da
rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri
enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle
materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale
dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile
avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di
cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e
b).
Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del
lavoro di cui all'articolo 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi
alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a),
tramite strutture denominate "centri per l'impiego";
f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di
bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte
salve motivate esigenze socio geografiche;
g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed
erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi
alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2,
comma 2;
h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d),
funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del
presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori
servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri
enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla
individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi
alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati
entro il 31 dicembre 1998.
Art. 5. Commissione regionale per l'impiego
1. La commissione regionale per l'impiego e' soppressa con effetto dalla
data di costituzione della commissione di cui all'articolo 4, lettera
b). Salvo diversa determinazione della legge regionale di cui
all'articolo 4, comma 1, le relative funzioni e competenze sono
trasferite alla commissione regionale di cui al medesimo articolo 4,
lettera b).
Art. 6. Soppressione di organi collegiali
1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in
vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, istituisce
un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro,
quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione
delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni
attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a),
nonché in relazione alle attività e funzioni già di competenza degli
organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i
seguenti principi e criteri:
a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la
pariteticità delle posizioni delle parti sociali;
b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione
provinciale;
c) inserimento del consigliere di parità;
d) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei
criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.
2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui
al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative
funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:
a) commissione provinciale per l'impiego;
b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte
dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno
del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle
categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di
lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e di un ispettore medico del lavoro.
Capo III Trasferimento risorse alle regioni e soppressione uffici
Art. 7. Personale
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi
ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle
risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la
cessione dei contratti ancora in corso, nonche' delle modalita' e
procedure di trasferimento; la ripartizione del personale effettivo
appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale - Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno
1997, nonche' del personale in servizio alla medesima data presso le
agenzie per l'impiego e' disposta secondo i seguenti criteri:
a) trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso
le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto privato, fino
alla scadenza del relativo contratto di lavoro;
b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso le direzioni
regionali e provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro e
presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento
in agricoltura nella misura del 70 per cento.
2. Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la
percentuale di personale di cui al comma 1, lettera b), che rimane nei
ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' stabilita
nel 30 per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli
interessati da avanzare entro trenta giorni dall'emanazione del
provvedimento contenente le tabelle di equiparazione tra il personale
statale trasferito e quello in servizio presso le regioni e gli enti
locali.
3. Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate su
base regionale e possono subire una oscillazione non superiore al 5 per
cento, anche operando compensazioni territoriali.
4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o
inferiori alla percentuale di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2, una
graduatoria regionale, rispettando i criteri di priorita' stabiliti nel
decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
5. Al personale statale trasferito e' comunque garantito il mantenimento
della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo'
optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n.
59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto
dall'articolo 4, comma 1, si provvede al trasferimento dei beni e delle
risorse individuate ai sensi del comma 1, in considerazione e per
effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna regione ai sensi
dell'articolo 4.
7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi
informativi lavoro di cui all'articolo 11, sono ceduti alle regioni
previo consenso di tutte le parti contraenti.
8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della presente
legge, valutata nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio
finanziario 1997 per le funzioni e compiti conferiti, sono trasferite
alle regioni utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1998.
Limitatamente all'anno 1998, l'Amministrazione del lavoro, con le
disponibilita' sopra determinate, corrisponde alle regioni, per il
tramite dei propri funzionari delegati, le somme occorrenti per le dette
finalita' in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo
trasferimento delle funzioni stesse. Per l'anno 1999, gli stanziamenti
da trasferire, determinati nei limiti e con le modalita' indicate per
l'esercizio 1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di
bilancio, nelle apposite unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da
istituire, a tal fine, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
Art. 8. Soppressione uffici periferici
1. A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego di
cui all'articolo 4, e comunque non oltre il 1° gennaio 1999 sono
soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati
conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i
recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura.
Art. 9. Regioni a statuto speciale
1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano il conferimento del funzioni, nonche' il trasferimento dei
relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e
attraverso apposite norme di attuazione.
Capo IV Attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro -
Sistema informativo lavoro
Art. 10. Attivita' di mediazione
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo
1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalita' necessarie per
l'autorizzazione a svolgere attivita' di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro a idonee strutture organizzative.
2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo'
essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa'
cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire
nonche' da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200
milioni.
3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale
esclusivo l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
4. L'autorizzazione e' rilasciata, entro e non oltre centocinquanta
giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni e puo' essere
successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale
termine, la domanda si intende respinta.
5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro
trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un
motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione.
Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, puo' comunque
procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo.
6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a:
a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati
relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro
disposizione;
b) comunicare all'autorita' concedente gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attivita';
c) fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa
richiesta.
7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con competenze
professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di selezione di
manodopera; l'idoneita' delle competenze professionali e' comprovata da
esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione,
all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno
biennale;
b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di
rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio
adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione,
selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni.
Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive,
ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede
pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi
dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza
sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n.
646, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n. 300,
9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attivita' di
mediazione e' vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso,
sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza,
sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica,
religiosa o sindacale dei lavoratori.
9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni
avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita' di mediazione
deve essere esercitata a titolo gratuito.
11. Il soggetto che svolge l'attivita' di mediazione indica gli estremi
dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le
comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.
12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con decreto, i criteri e le modalita':
a) di controllo sul corretto esercizio dell'attivita';
b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in
caso di non corretto andamento dell'attivita' svolta, con particolare
riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai
commi 8 e 10;
c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;
d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.
13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera
ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni
contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni
ed integrazioni.
14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 puo' essere
presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 12.
Art. 11. Sistema informativo lavoro
1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde
alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione e'
improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture organizzative,
delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai
compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed
integrate e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria
della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonche' i soggetti
autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi
dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati
tramite il SIL, le cui modalita' sono stabilite sentita l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti
autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno
facolta' di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete
offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe,
applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito
il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente
comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad apposita unita' previsionale dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a
titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle
banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di
accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le
regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di
convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e
formazione professionale della camera di commercio e di altre enti
funzionali e' collegato con il SIL secondo modalita' da definire
mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli
organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita' si applicano
ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di
commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono
esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
7. Sono attribuite alle regioni le attivita' di conduzione e di
manutenzione degli impianti tecnologici delle unita' operative regionali
e locali. Fatte salve l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita'
da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali
possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La
gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti
locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi
soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo
parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e tecnologica del SIL ed
al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei
sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, e' istituito,
nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281
del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni
locali in materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di
cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura
obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.
Art. 12. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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