IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3
luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalita'
e campo di applicazione
1. Le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione
ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n.
30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di
occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare,
nel rispetto delle disposizioni relative alla liberta' e dignita' del
lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni, alla parita' tra uomini e donne di cui alla
legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni,
e alle pari opportunita' tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n.
125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e
a promuovere la qualita' e la stabilita' del lavoro, anche attraverso
contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili
con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche
amministrazioni e per il loro personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e
dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti
in cui sono previste forme di autonomie piu' ampie rispetto a quelle gia'
attribuite.
Articolo
2
Definizioni
1. Ai fini e
agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si
intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di
manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei
gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta
dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione
di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni
avvenute a seguito della attivita' di intermediazione; dell'orientamento
professionale; della progettazione ed erogazione di attivita' formative
finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di consulenza di
direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza
dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di
candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e
comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione
committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
definizione del profilo di competenze e di capacita' della candidatura
ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle
candidature attraverso una pluralita' di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate
all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei
candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei
candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attivita' effettuata
su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche
in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato
del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente
considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata
all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento
della stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita
operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il
lavoro», allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni
riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i
servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante
l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla
rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai
servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro
domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi
comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del
lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone
in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di
lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi
sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o piu'
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato
del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di
qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
la programmazione di attivita' formative e la determinazione di modalita'
di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di
buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti
piu' svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la
salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione
assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore
definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di
concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa
con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in
cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in
apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione
specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita
lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le
competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi
della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche'
riconosciute e certificate;
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un
lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una
categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato
del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore della occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti
di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati
economico-gestionali specifici in relazione a ogni attivita'; m) «associazioni
di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente piu' rappresentative.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Articolo 3
Finalità
1. Le
disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un
sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed
efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacita' di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima
occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del
lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di
regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo
restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni
amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare
l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che
svolgono attivita' di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca
e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di
accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono
servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento
anche a supporto delle attivita' di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli
operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del
mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione
di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova
regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime
sanzionatorio.
Capo I
Regime autorizzatorio e
accreditamenti
Articolo 4
Agenzie
per il lavoro
1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito
albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita'
di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato
in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di
tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a
svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di cui all'articolo
20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro
sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza
dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5,
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali
viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla
iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta
del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini
previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato
si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente, nonche'
alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed
hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte le
informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, stabilisce le modalita' della presentazione della
richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica
del corretto andamento della attivita' svolta cui e' subordinato il
rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le
modalita' di revoca della autorizzazione, nonche' ogni altro profilo
relativo alla organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1,
comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui
alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione
dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del
predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere oggetto di
transazione commerciale.
Articolo
5
Requisiti
giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali
ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato
membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e)
e' ammessa anche la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di
altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di
adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per
specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni
industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti
di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali,
anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed
integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede
pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi
in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di
sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto
sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con
strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti
i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al
successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi
regionali, nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del
diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi
stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai
requisiti di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro
ovvero la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale versato e
riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma
coo- perativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i
primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un
istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di
altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno
solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e
comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla
legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta
soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli
11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se (( non ))
esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle lettere
da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro
ovvero la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale versato e
riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma
cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i
primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un
istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di
altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno
solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e
comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla
legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti
soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli
11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai requisiti
di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non
esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione del personale,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto
sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Articolo
6
Regimi
particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo
svolgimento della attivita' di intermediazione le universita' pubbliche e
private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto
l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato
del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza
finalita' di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla
borsa continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al
comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli
istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a
condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e
che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui
all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al
successivo articolo 17.
3. Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di
intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie di
contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di
riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto
sociale la tutela e l'assistenza delle attivita' imprenditoriali, del
lavoro o delle disabilita', e gli enti bilaterali a condizione che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui
all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione
all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro
soggetto giuridico dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito
del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attivita' di intermediazione. L'iscrizione e'
subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f),
g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare
individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e
agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello
territoriale, l'attivita' di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo
2, comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle regioni e dalle
province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5,
fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera
b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al comma
6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita
sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due
anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni
successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attivita'
svolta. 8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza
unificata le modalita' di costituzione della apposita sezione regionale
dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e delle procedure ad essa
connesse.
Articolo
7
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli
operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel
rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e
dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di
operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla
domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento
di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al
monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione
delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del
lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita' concedente
di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato
del lavoro
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di
formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1
disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati,
autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o
accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro
tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga
durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in
termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze professionali,
situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di
riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei
servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei
requisiti.
Capo II
Tutele sul mercato e
disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati
Articolo 8
Ambito di
diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni
di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici e
privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto di
indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati
devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati
medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno
soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della
Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sentite le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati
personali, definisce le modalita' di trattamento dei dati personali di cui
al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli
operatori che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e
offerta di lavoro;
b) le modalita' attraverso le quali deve essere data al lavoratore la
possibilita' di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla
diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni
contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in
possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla
presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e
fiscali, gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale
prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore
certificativo delle stesse.
Articolo
9
Comunicazioni
a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a
mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in
qualunque forma effettuate, relative ad attivita' di ricerca e selezione
del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o
somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti,
pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda
e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano
esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entita' ad essi
collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto
controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari,
utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la
corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per
la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti
pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi
del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di
consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e
completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci
pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione
elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo
dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il
quale il medesimo facsimile e' conoscibile in modo agevole.
Articolo
10
Divieto
di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie
per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o
accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di
dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in
base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica,
al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap, alla
razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine
nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonche' ad
eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non
si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalita' di svolgimento
della attivita' lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e
determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' lavorativa. E'
altresi' fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non
siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro
inserimento lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai
soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni
mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca
di una occupazione.
Articolo
11
Divieto
di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti
autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente
o indirettamente, compensi dal lavoratore. 2. I contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o territoriale
possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente
professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti
autorizzati o accreditati.
Articolo
12
Fondi per
la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma
4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di
attivita' di somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a
favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in
particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione
anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere
specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresi'
tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per
cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine
lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della
somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di
promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli
appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le
regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel
quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente
rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale
appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti
stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36
del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo
12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante
nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della
congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste ai commi l e 2,
dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo
stesso, con particolare riferimento alla sostenibilita' finanziaria
complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla
entrata in vigore del presente decreto.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti
alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n.
196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1
e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo
omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione
amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli
importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al
comma 4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio
decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruita' con le
finalita' dei relativi fondi.
Articolo
13
Misure di
incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro e' consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano
individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con
interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate
competenze e professionalita', e a fronte della assunzione del lavoratore,
da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di
durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo in
caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento
retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto
eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennita' di
mobilita', indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra
indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo stato di
disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attivita'
lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti
di mobilita' e di indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al comma 1 decade dai
trattamenti di mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia
finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o
speciale, o da altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e'
collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento
nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di
formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita' derivante da forza
maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente
sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attivita'
lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto
alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in
un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua
residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) non si
applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivita' formativa
ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente
all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai
fini della cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi dei
soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti
previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S. sospende
cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone
comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta
giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti
che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di
presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata al
competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino
la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in
presenza di una convenzione tra una o piu' agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di
rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o
le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con
riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle
normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo
7. 8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la
costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri
per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di
costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie.
Articolo
14
Cooperative
sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori
disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo
1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cosi' come modificato
dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e con le
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da
parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni
ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro
alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o
aderenti. 2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate; b) i
criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al
lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sara' curata dai
servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro
annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero
dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle
commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di
congruita' con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di
categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle
cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui
all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a
supporto delle attivita' previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da
realizzare con lo strumento della convenzione. 3. Allorche' l'inserimento
lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtu' dei commi 1 e
2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si
considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui
all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti.
Il numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare
annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di
cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite
con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non
hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti. La congruita' della computabilita' dei lavoratori inseriti in
cooperativa sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale del
lavoro. 4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e'
subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori
disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro
carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68.
Capo III
Borsa continua nazionale del
lavoro e monitoraggio statistico
Articolo 15
Principi
e criteri generali
1.A garanzia dell'effettivo
godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione,
e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene
costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e
trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete
di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni
utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli
operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente
dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da
parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un
qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di
inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza
rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso
gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati,
autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno
l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati
acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi
dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale
e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua
nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi
informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la
massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e
offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle
regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul
territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di
intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve
in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della
Costituzione, la piena operativita' della borsa continua nazionale del
lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli
strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano
richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.
Articolo
16
Standard
tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce, di
concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e d'intesa
con le regioni e le province autonome, gli standard tecnici e i flussi
informativi di scambio tra i sistemi, nonche' le sedi tecniche finalizzate
ad assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello
nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di
scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite
nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle
disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
Articolo
17
Monitoraggio
statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite
nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le
registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai servizi
competenti e la registrazione delle attivita' poste in essere da questi
nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda
anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica
omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai
sensi del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province per i
rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini
statistiche sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi
informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli Enti
previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate,
tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine
statistico complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte
dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di singole
politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalita' dei commi
successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del
decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6
del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la definizione di
tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua
nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti
previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi 1 e 2, previo
parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente
decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a
tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche
del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle
politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in
cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli
Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero dell'economia e
delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti
delle parti sociali, e' inoltre incaricata di definire, entro sei mesi
dalla attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di
cui alla presente legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione
della Conferenza unificata, costituiranno linee guida per le attivita' di
monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto
annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del
lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione da
somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonche' agli enti di
cui all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma
precedente e' valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o
accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle
linee guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche' della
formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed
interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti
dall'implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture
tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al
Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione
dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno
dell'evoluzione dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla
base di schemi statistico-contabili oggettivi e internazionalmente
comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla
valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni,
le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o
del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia
delle politiche attive per il lavoro, nonche' delle misure contenute nel
presente decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunita' e, in
particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e' istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una
Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in itinere della
riforma. Detta Commissione e' composta da rappresentanti ed esperti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui
ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti sociali,
dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre
volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di
impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti
valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6
dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni puntuali su singoli
aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati
nonche' delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma
precedente, la Commissione potra' annualmente formulare pareri e
valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del
presente decreto, la Commissione predisporra' una propria Relazione che,
sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi
le realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresi' le
possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in
questione derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei
lavoratori.
Capo IV
Regime sanzionatorio
Articolo 18
Sanzioni
penali
1. L'esercizio non autorizzato
delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione
dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
lavoro. L'esercizio abusivo della attivita' di intermediazione e' punito
con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro
7.500. Se non vi e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a
Euro 2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino
a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di
condanna, e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto
eventualmente adoperato per l'esercizio delle attivita' di cui al presente
comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di
fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di
Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se
vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto
mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20,
commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo somministratore,
la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o
comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a
prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e' punito con la pena
alternativa dell'arresto non superiore ad un anno (( o )) dell'ammenda da
Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta la
cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla
sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di
recidiva viene revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio
decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme
di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in materia di
intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro.
Articolo
19
Sanzioni
amministrative
1. Gli editori, i direttori
responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro
per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della
legge 24 aprile 1949, n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma
2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore
interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro
per ogni lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di
cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro
comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della
sanzione minima ridotta della meta' qualora l'adempimento della
comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque
giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.
Titolo
III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione
di lavoro
Articolo 20
Condizioni
di liceita'
1. Il contratto di
somministrazione di lavoro puo' essere concluso da ogni soggetto, di
seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di
seguito denominato somministratore, a cio' autorizzato ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la
propria attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo
dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione
del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione
lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un
giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso a
termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico,
compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti
internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo,
caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di
trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini,
nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla
certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e
cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione della
funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali
sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per
installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari
attivita' produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla
cantieristica navale, le quali richiedano piu' fasi successive di
lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da
quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte
di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. La
individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione della somministrazione a tempo determinato e' affidata ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati
comparativamente piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita'
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso
unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o
una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modifiche.
Articolo
21
Forma del
contratto di somministrazione
1. Il contratto di
somministrazione di manodopera e' stipulato in forma scritta e contiene i
seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrita' e la
salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di
somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro
inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle
prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del
pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche' del
versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al
somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa
effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al
somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori
comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del
somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali,
fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire
le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la
durata prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore, devono
essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del
somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero
all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di
somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli
effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Articolo
22
Disciplina dei rapporti di
lavoro
1. In caso di somministrazione a
tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori
di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di
cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro
tra somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto
compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di
lavoro puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore
e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto
collettivo applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto
stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura della
indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie,
corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale
indennita' e' stabilita dal contratto collettivo applicabile al
somministratore e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero
aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. La predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso
di assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale anche presso il
somministratore. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di
ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.
223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi
alla somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano
applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele
del lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non
e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di
normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle
relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui
all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non
si applicano in caso di somministrazione.
Articolo
23
Tutela
del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della
solidarieta'
1. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano in ogni caso
salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2.
La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento
ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati
nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e
riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori
svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai sensi e
nei limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono
modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione delle
erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati
all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizi sociali
e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla
stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato
alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al conseguimento
di una determinata anzianita' di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e
la salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma e
addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
della attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in
conformita' alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
somministrazione puo' prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con
il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di
lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi
specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto
previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresi', nei
confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione
previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la
violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai
contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque
a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore
deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore
consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto
all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per
le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni
superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla
assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al
somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi
che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato e' nulla ogni
clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta'
dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di
somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in
cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita', secondo quanto
stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Articolo
24
Diritti
sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni
specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle societa' o
imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti
sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore,
per tutta la durata della somministrazione, i diritti di liberta' e di
attivita' sindacale nonche' a partecipare alle assemblee del personale
dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e
che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di
riunione secondo la normativa vigente e con le modalita' specifiche
determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero
alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni
territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima
della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate
ragioni di urgenza e necessita' di stipulare il contratto, l'utilizzatore
fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di
lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei
contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi,
il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Articolo
25
Norme
previdenziali
1. Gli oneri contributivi,
previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti
disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e' inquadrato nel settore terziario. Sulla indennita' di disponibilita' di
cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di
minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota
contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in
relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i
contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio
ponderato, stabilito per la attivita' svolta dall'impresa utilizzatrice,
nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori
temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio
ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa
utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori
domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri
previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
Articolo
26
Responsabilita'
civile
1. Nel caso di somministrazione di
lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi
arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.
Articolo
27
Somministrazione
irregolare
1. Quando la somministrazione di
lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli
articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore
puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne
ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro
alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della
somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale,
valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la
prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma
effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la
costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale
la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal
soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3
e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale
e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la
giustificano e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel
merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che
spettano all'utilizzatore.
Articolo
28
Somministrazione
fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di
cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' posta in
essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o
di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e
utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore
coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo II
Appalto e distacco
Articolo 29
Appalto
1. Ai fini della applicazione
delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto,
stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile,
si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei
mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte
del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di
lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un
anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di
subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non
costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Articolo
30
Distacco
1. L'ipotesi del distacco si
configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse,
pone temporaneamente uno o piu' lavoratori a disposizione di altro
soggetto per l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
2 . In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il
consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a
una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore
e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni
tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Articolo 31
Gruppi di
impresa
1. I gruppi di impresa,
individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto
legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli
adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla
societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di societa'
cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli
adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per
conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una societa'
consorziata. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini
della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali
e legislative in capo alle singole societa' datrici di lavoro.
Articolo
32
Modifica
all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei
prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla
normativa di recepimento delle direttive europee in materia, il comma
quinto dell'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Ai
fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita'
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del
quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di
azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte del