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[.:Normativa:.]
LEGGE 24 dicembre 2003 n. 350 e
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2003 n. 356
DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE
FINANZIARIA 2004)
Art. 1
Risultati differenziali
Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni
di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a
2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di
competenza, in 267.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2004.
Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro,
al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le
regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000
milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006,
il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro
ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di
euro.
I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori
entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare,
salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi
urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della
pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole da: "per i
quattro periodi successivi" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota è
stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in
corso al 1º gennaio 2004 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75
per cento".
All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n.313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli,
come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n.289, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al
2003" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004";
al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio
2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2005".
Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge
30 dicembre 1991, n.413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da
ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28
dicembre 2001, n.448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.
Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del
beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui
al decreto 14 dicembre 2001, n.454, adottato dal Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 29, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del
codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non
svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei
criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali";
dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:
"Art. 78-bis. - (Altre attività agricole)
Per le attività dirette alla produzione di vegetali
esercitate oltre il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b),
il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito
di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo
alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla
superficie eccedente.
Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi
da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti
con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.
Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al
terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è
determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di
redditività del 25 per cento.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano
ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché
alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.
Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la
revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano
con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino
della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto
e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n.442, e successive modificazioni";
all'articolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
bis. "In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le
operazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere
dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29, eccedenti
i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si
applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono
sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003,
n.80".
Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Attività agricole connesse)
Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla
fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice
civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta
relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del
suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente
agli acquisti ed alle importazioni.
Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della
disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca
per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le
modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della
disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di
imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n.442, e successive modificazioni".
All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.601, sono apportate le seguenti modificazioni:
nel primo comma:
dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti:
"conservazione, valorizzazione,";
le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c)
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.597," sono soppresse;
dopo la parola: "conferiti" è inserita la seguente:
"prevalentemente";
le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"
sono soppresse;
il secondo comma è abrogato.
All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni
di euro per l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.
All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, sono
apportate le seguenti modificazioni:
al comma 4:
alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento";
alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003
almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del
3,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi o compensi
minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonché il relativo
reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento";
alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al
5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili"
sono sostituite dalle seguenti: "un incremento non superiore al 10 per
cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una
sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra
i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati
nelle scritture contabili";
al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "dai commi 4 e 5";
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
bis. "Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del
omma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato";
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i
poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle
disposizioni di cui:
al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo
comma, lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive
modificazioni;
all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e
successive modificazioni;
all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive
modificazioni";
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
bis. "Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi
gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia
inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato";
al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono
sostituite dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo
comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "gli obblighi di
documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel
quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4";
il comma 11 è sostituito dal seguente:
"La sospensione dell'esercizio dell'attività, ovvero della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista
dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n.471 del
1997, è disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per
un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei
contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in
tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la
ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel
corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n.472, il provvedimento di sospensione è
immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non
si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente
inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni
constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a
5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore a
5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:
"hanno titolo a regimi forfettari" sono ostituite dalle seguenti: "si
sono avvalsi dei regimi forfettari";
al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di provazione
del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi
di tale imposta, sono definite le modalità di separata indicazione delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti
dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA";
al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di
cui al comma 4".
Per l'anno 2004 è istituita l'addizionale comunale sui
diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari
ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio
dello Stato, per la successiva rassegnazione per la parte eccedente 30
milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero
dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale
secondo i seguenti criteri:
il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime
aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti
percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata
nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della
superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri
quadrati;
al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumità delle persone e delle strutture, l'80 per cento del
totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al
contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle
strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
Alla legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno
2003", sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2004";
all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004"
sono inserite le seguenti: ", salvo che il contribuente non presenti
istanza di trattazione";
all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della
legge 28 dicembre 2001, n.448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del
23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 15 maggio
1998, le parole: "10%" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".
La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che
definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza.
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, ivi compresi gli
interventi di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute
nell'anno 2004, entro l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota
pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si
applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo
2 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni. Per i
medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione,
fino all'esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree
pubbliche per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli
oneri correlati al costo di costruzione.
All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n.448, le parole: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e: "30
giugno 2005" e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del
valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per
cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di
60.000 euro".
All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, le parole: "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo
7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488, è ulteriormente
prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "è
stabilita sino al 31 dicembre 2004".
Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia
di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.289.
Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge
1º agosto 2002, n.166, è prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite
massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.
All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo
2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004";
al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il
Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi
trenta giorni";
al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Se la scadenza del 30 settembre 2004 non è rispettata, la
Commissione è sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo
riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i
quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai
principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese
dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e
della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili
al loro territorio".
Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli
aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289,
eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta
Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27
dicembre 2002, n.289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni
legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non
conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa
statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di
entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di
imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito
dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non
interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali
che disciplinano il tributo.
Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007,
le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti
legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa
statale vigente in materia.
All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio
2001, n.207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2005".
Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n.342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2002". L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti
importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel
2006.
Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della
legge 21 novembre 2000, n.342, possono essere applicate anche con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura
dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e
quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva
dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere
versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25
per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta
sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta in cui è effettuato l'affrancamento dei
valori. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, il
comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società
bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che
svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
società bancaria conferitaria".
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
25 e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili,
alle modalità stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n.162, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
22 ottobre 2001, n.408.
All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo le parole: "reddito
complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali
citati redditi di terreni e da abitazione principale,".
Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli
interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457,
possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in
deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non può essere
superiore a 15.000 euro.
Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata,
comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, si applicano, in ogni
caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto
attuatore.
Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.398, e
successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti
le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle
associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e
danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.
All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.446, al comma 5, lettera b), n.2), sono aggiunte le seguenti parole:
", fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione
del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile
1999, n.112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica
della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse".
In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n.212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento
dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003,
sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di
imposta 1999 e successive.
All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n.449, le parole: "trenta unità" sono sostituite dalle
seguenti: "33 unità".
Per garantire con carattere di continuità le esigenze di
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento del
processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonché per la
prosecuzione dell'attività della struttura interdisciplinare prevista
dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e
successive modificazioni, è determinata, a decorrere dall'anno 2004, in
2,7 milioni di euro annui.
All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai
comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni
non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di
impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle
commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale
di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere
riversati allo Stato;".
All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n.326, le parole: "conseguente alla" sono sostituite dalle
seguenti: "anche a seguito della"; nello stesso comma, dopo le parole:
"relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti: ",
anche mediante iscrizione a ruolo,".
Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura
italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004. Le disponibilità
di cui al presente comma sono destinate prioritariamente all'erogazione
di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli
istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n.534, per la
costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni
attuative del presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso al
Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.
All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre
1988, n.511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n.20, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "produttrici
o" e dopo la parola: "distributrici", sono inserite le seguenti:
"compresi i grossisti".
Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, è
sostituito dal seguente:
"energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e
gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le
imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai
clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.79; gas, gas metano e gas petroliferi
liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero
destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia
elettrica".
Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli
illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n.326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è dovuta, in ogni caso, con
decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base della rendita catastale
attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la
data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque
utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette
annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due
rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento
dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro
quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.
Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e
indennizzi per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del
patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo
12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.165, hanno carattere di
definitività per il periodo intercorrente tra il 1º gennaio 1990 e la
data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n.537, nonché
dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12 luglio
1993, n.275, legge 5 gennaio 1994, n.36, legge 5 gennaio 1994, n.37,
legge 23 dicembre 1994, n.724.
Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi
della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1º gennaio 1990 alla
data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di
cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981,
n.546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981,
n.692.
Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27
dicembre 2002, n.289, si applicano, con le medesime modalità ivi
rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state
presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il
16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la
definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli
7, 8 e 9 della predetta legge n.289 del 2002, ferma restando la
rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16
marzo 2004 è pari:
all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un
minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per
le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i
versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;
al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100
euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i
versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di
3.000 e 6.000 euro;
la presentazione della dichiarazione integrativa in forma
riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non è consentita
ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni
relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 del medesimo
articolo, nonché al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e
8 della citata legge n.289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la
definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo 9
della medesima legge;
i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni
di cui all'articolo 9 della legge n.289 del 2002, presentano, a pena di
nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per i
quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2003;
le definizioni ed integrazioni non possono essere
effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con
esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale
sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218,
relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi
dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, relativamente ai
redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di
accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, la definizione o integrazione è ammessa a condizione che
il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi
per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti
dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli
interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato;
per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni
del presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre
2002, n.289;
i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31
ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2,
comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n.322, possono avvalersi delle disposizioni
di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie
presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente
costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni
integrative presentate.
Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della
legge 27 dicembre 2002, n.289, si applicano ai pagamenti delle imposte e
delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente
legge, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004,
ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora
gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del
comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro,
gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità
stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2003, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003,
n.212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n.326.
Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre
2002, n.289, a condizione che non sia stato notificato avviso di
rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti
pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture
private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle
dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché all'adempimento
delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della
presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle
istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalità
omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16
marzo 2004; si applica, in particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo
periodo, della citata legge n.289 del 2002.
I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge
27 dicembre 2002, n.289, che si avvalgono delle disposizioni degli
articoli 8 e 9 della stessa legge n.289 del 2002, anche relativamente al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono
alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto
articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute all'estero
alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate
nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31
dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale
data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi
previsti dalle vigenti disposizioni;
nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le
attività ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello
chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto
dal comma 6 dello stesso articolo 14;
il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta è effettuato
entro il 16 marzo 2004.
Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002,
n.289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di
contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora
spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al
contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n.218, per i quali, alla predetta data, non è ancora
intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione
relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato
avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il
pagamento delle somme dovute è effettuato entro il 16 marzo 2004; per i
soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed
adempimenti tributari ai sensi dell'articolo 15 della predetta legge
n.289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, si
applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e
2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18
marzo 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso
avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli
avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché
quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto
legislativo n.218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio
di cui al medesimo primo periodo.
Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre
2002, n.289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come
definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla
data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque,
pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia
intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate
entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in
un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i
50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il predetto
termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17
marzo 2004 sull'importo delle rate successive.
Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle
disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n.289, nonché quelli per la mera trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono
rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell'economia
e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2003, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003,
n.212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n.326.
Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, hanno già effettuato
versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari
ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002,
n.289, e intendono avvalersi, ai sensi dell'articolo 34 del citato
decreto-legge n.269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente
ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché
a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di
irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, e
processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui
al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).
Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33
del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, i titolari di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno
dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1º gennaio
2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione
degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad
assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso
articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta
comunque fermo l'obbligo di applicare le percentuali di incremento dei
ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33,
sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri.
Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n.326, è sostituito dal seguente:
"22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30
giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140
milioni di euro, a decorrere dal 1º gennaio 2004. In caso di mancata
adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui
al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati,
con effetto dal 1º gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle
allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
agosto 1998, n.342, rivalutate del trecento per cento".
All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.340, dopo
il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
quater. "Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di
cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante
trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte
degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati
dai legali rappresentanti della società.
quinquies. Il professionista che ha provveduto alla
trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi
sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è
tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su
richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma
digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono
richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri
atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui
redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un
notaio".
All'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n.504, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per
grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per
ettolitro e per grado-Plato";
le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro"
sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15
per ettolitro";
le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro
anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87 per
ettolitro anidro".
Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti
dall'aumento dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del
gettito dell'imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale
copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53
dell'articolo 3, nonché per l'applicazione, per il periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel
limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni
interessati, delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n.448, concernenti la deduzione forfettaria in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
A decorrere dal 1º gennaio 2003, all'articolo 13 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come sostituito dall'articolo 2,
comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n.289, sono apportate
le seguenti modificazioni:
dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono,
sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze,";
al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite
dalle seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono".
Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze
con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate
provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base
alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza
far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n.544, all'articolo 8, comma 1, le parole
da: "previsti" fino a: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle
seguenti: "che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che
svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a
cinquantamila euro".
All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre
2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n.326, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998, n.322" sono inserite le seguenti: "nonché
dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b)
ed e), del medesimo decreto,";
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i
predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della
sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9
luglio 1997, n.241".
Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n.322, all'articolo 3, dopo il comma 3-bis è
inserito il seguente:
ter. "Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico
del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il
compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La
misura del compenso è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente".
A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8
dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n.289, sono assicurate
ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro.
A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini delle imposte
di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma
5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n.131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n.448, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"100 milioni di euro".
Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998,
n.448, le parole: "degli utili distribuiti" sono sostituite dalle
seguenti: "dei proventi cui al comma 37", dopo le parole: "la provincia
di Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di Varese" e sono
soppresse le seguenti: ", la camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Lecco".
Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n.388, come modificato dall'articolo 52, comma 24,
lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n.448, è differito,
limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005.
Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe
da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli
idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di
poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di
argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l'aliquota
IVA nella misura del 4 per cento. L'efficacia delle disposizioni del
presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea.
All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dopo
il comma 14-bis è inserito il seguente:
bis. "1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis è
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte
della Commissione europea".
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n.222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a
decorrere dal 2004.
Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n.326.
Art. 3
Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici
Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che
il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai
dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio
precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente
alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun
ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane,
tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle
risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario,
garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative e
tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova
istituzione e all'articolazione su più sedi dell'attività didattica.
Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia
spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi
complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al
fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente
incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente alla
determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.
Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di
programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e
private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare
ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse
strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l'interscambio
di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e
attività.
Le strutture universitarie specialistiche operanti nei
settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono
promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati,
ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi
didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e
manageriali nei settori di interesse strategico per l'attuazione delle
politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle imprese.
Non concorrono alla determinazione del fabbisogno
finanziario annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione
annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati
ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in
collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi
speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema
satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della legge
29 gennaio 2001, n.10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n.128.
Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per
il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli
fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 5, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127.
Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è
incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a
quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
Per l'anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200
milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la
proroga delle missioni internazionali di pace.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad
inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo
del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari.
Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, al fine di provvedere alla
estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone
fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti
spese:
100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex
Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000;
171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006 per i debiti contratti dal Ministero dell'interno – Dipartimento
della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre
2003.
Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici
fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, per essere
assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base
interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni
effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31
dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.
Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6
del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo
dalla legge 27 maggio 1929, n.810, è autorizzata la spesa massima di 25
milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005, da iscrivere in apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Le modalità, i criteri e l'entità delle erogazioni a favore
dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Per le finalità di controllo, trasparenza e contenimento
della spesa pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni
finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con
istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalità e tempi indicati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
stessa Banca d'Italia.
Per le medesime finalità di cui al comma 14, all'atto del
perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni
pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato,
l'istituto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo
dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo
modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.
Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le
aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1,
lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, ad eccezione delle società di capitali costituite per
l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento
solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto
ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76, solo per
finanziare spese di investimento.
Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti
obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non
collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni
con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di
mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità
indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le
operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da
amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di
crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono
indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che
non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il
limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea
carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista
idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di
indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede
europea.
Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, costituiscono investimenti:
l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la
manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati
sia residenziali che non residenziali;
la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il
recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo
pluriennale;
gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale,
nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti
mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente
alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od
organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
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