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La novella del codice di procedura civile e
l’applicabilità al rito contabile e pensionistico della decadenza ed
eccezioni tecniche
La LEGGE del 14 maggio 2005, n. 80 Delega il Governo
per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali. (GU n. 111 del 14-5-2005 ).
La riforma della procedura civile, operata con la
Legge n. 80/2005, ha innovato profondamente tutta la materia all’insegna
dello snellimento del processo, confermando la linea di tendenza che il
legislatore aveva palesato già in materia di procedimento amministrativo
con le Leggi Bassanini, prima, e di processo societario, con la Legge n.
5/2003, poi. La novella ha coinvolto sia il processo di cognizione che
quello di esecuzione, dando, con l’introduzione dell’art. 70-ter disp.
att. C.P.C., la possibilità alle parti di scegliere un rito alternativo
da introdurre nelle forme del processo societario.
La novella introduce l’obbligo per il convenuto di
richiedere, a pena di decadenza, sin dalla comparsa di costituzione e di
risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
La norma deve essere applicata, in combinato disposto, con l’art. 166
c.p.c.; pertanto con l’entrata in vigore della novella il convenuto a
pena di decadenza deve proporre, depositando la comparsa venti giorni
prima dell’udienza di prima comparizione e trattazione, le eccezioni
processuali e di merito che intende far valere. Costituendosi oltre
questo termine, ad esempio in udienza, eventuali eccezioni di rito o di
merito proposte sarebbero tardive e andrebbero, anche d’ufficio,
dichiarate inammissibili.
Direttamente collegata con la tematica sopra
descritta è quella attinente alla possibilità di applicazione al
processo contabile di alcuni principi processuali introdotti con la
novella del 1990, in adesione ai principi "chiovendiani" della oralità,
immediatezza e concentrazione, quali quello delle preclusioni
istruttorie (in base all’ art. 184 del c.p.c.), come innanzi descritto e
precisato.
Cade tutta la distinzione fatta dalla contrastante
giurisprudenza sulla eccezione di incompetenza per territorio di cui
all’art. 38, 2 comma. c.p.c.; d’ora in avanti o l’eccezione è
compiutamente proposta in una comparsa depositata nei termini o sarà
tardiva e si avrà per accettata la competenza.
L’eventuale controeccezione di rito o di merito andrà
dedotta dall’attore nel rispetto dell’art. 183 c.p.c. come modificato.
Si segnala fin d’ora che (attesa la nuova
configurazione del processo che impone al Giudice di sciogliere la
riserva entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per il deposito
delle memorie istruttorie e repliche) è probabile che il Giudice
designato faccia frequente ricorso alla facoltà di differimento della
prima udienza ai sensi dell’art. 168 bis, 5 co. c.p.c. posticipando la
data della prima udienza fino a 45 giorni oltre quella indicata
dall’attore.
Detto differimento consente al convenuto, ai sensi
dell’art. 166 c.p.c., di fruire di più tempo per la costituzione e
conseguentemente per la proposizione delle domande riconvenzionali e
delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Criticabile da parte di vari Consigli degli Ordini
degli Avvocati è stata la scelta, di gravare una parte del processo di
una decadenza senza che ne benefici in modo significativo la celerità
del processo (atteso che l’eliminazione delle udienze di cui all’art.
180 ed all’art. 184 c.p.c. già di per sé garantisce più celeri tempi di
svolgimento del processo, mentre la proposizione della eccezioni poteva
essere tranquillamente differita alla udienza o se richiesta alla
memoria dell’art. 183 c.p.c. senza con ciò ritardare significativamente
il processo).
L’attore può promuovere il giudizio allorquando
ritiene matura ogni valutazione dei profili della causa, mentre al
convenuto restano solo 40 giorni (ma potrebbero ridursi in caso ad
esempio di giacenza postale per assenza) per valutare il da farsi,
rivolgersi ad un legale e costituirsi facendo valere le proprie ragioni.
L’udienza di prima comparizione precedentemente
contemplata dall’art. 180 c.p.c. (vecchia formulazione) non è più
prevista in modo autonomo ed è ora accorpata all’udienza di trattazione.
Le attività previste nella vecchia udienza di comparizione (i controlli
preliminari del Giudice sulla verifica della regolarità del
contraddittorio ed eventuale integrazione, sulla rinnovazione o
integrazione della citazione o l’eventuale integrazione della domanda
riconvenzionale nonché l’eventuale regolarizzazione degli atti del
processo o dei vizi attinenti la rappresentanza processuale o la
mancanza di autorizzazioni ed infine la verifica sulla regolarità della
notifica ai fini della dichiarazione di contumacia) saranno effettuate
all’udienza dell’art. 183 c.p.c.
Il Giudice non dovrà più autorizzare il deposito di
comparse ex artt. 170/180c.p.c. (vecchia formulazione) o assegnare
termini al convenuto per proporre le eccezioni processuali o di merito
non rilevabili di ufficio.
Il rinvio operante dalla legislazione della Corte dei
Conti alle forme del rito civile trova sicuro fondamento, natura
giuridica e giustificazione nella consistenza patrimoniale e finanziaria
degli interessi tutelati dalla giurisdizione contabile, con istituti,
modalità e forme utilizzate dalla struttura del processo di cognizione e
del processo di esecuzione disciplinato dal codice di procedura civile.
Tuttavia, piuttosto che utilizzare formule
precostituite, è più semplice e diretta la constatazione della
specificità del rito contabile la cui disciplina di diritto singolare
segna la propria atipicità dal processo civile, non solo per la
peculiarità degli interessi protetti attraverso il valore unificante
della sana e corretta gestione finanziaria, ma soprattutto per la
essenzialità e laconicità della disciplina processuale, la quale
pretende di fondare la propria completezza di sistema mediante un rinvio
aperto e dinamico alle norme ed ai termini della procedura civile in
quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del
regolamento di rito (art.26 r.d. 1038/1933 regolamento di procedura per
i giudizi innanzi la Corte dei Conti).
La configurazione delle regole proprie del rito
contabile nei procedimenti contenziosi è,dunque, mediata dal
riconoscimento al codice di procedura civile del valore di legge
generale immediatamente applicabile, ma solo con criterio di
sussidiarietà perché il rinvio dinamico contiene anche la clausola di
salvaguardia in favore delle norme particolari e derogatorie le quali
nell’ordinamento della Corte dei Conti prevalgono su quelle del rito
civile.
Il rinvio aperto e dinamico al codice di procedura
civile non è quindi immediatamente recettizio, poiché l’applicazione
della disciplina di diritto generale deve essere preceduta da un
giudizio di compatibilità con il rito contabile per la carenza di norme
speciali o derogatorie, dotate di efficacia prevalente.
Per una diversa opzione interpretativa, dato che per
l’art. 26 del Regolamento di Procedura per i giudizi innanzi la Corte
dei conti, approvato con R.D.13.8.1933 n.1038, l’applicabilità nel
giudizio contabile delle norme di rito civile sarebbe subordinata ad una
valutazione di compatibilità, le norme sull’istruttoria del processo
civile potrebbero ritenersi non compatibili nell’ordinamento processuale
contabile. Secondo tele orientamento non si saprebbe davvero quali
regole applicare data l’estrema lacunosità della disciplina
regolamentare. Inoltre ad una siffatta conclusione sembrerebbe ostare
anche la lettera dell’art. 15 del Regolamento secondo il quale la Corte
può disporre l’assunzione di testimoni e ammettere gli altri mezzi
istruttori,che crederà del caso stabilendo i modi in cui debbono
svolgersi ed applicando per quanto possibile, le leggi di procedura
civile.
Ai sensi dell’art.420 c.p.c. nell'udienza fissata per
la discussione della causa, che nel rito pensionistico della Corte dei
Conti coincide con quella fissata dal Giudice Unico delle Pensioni
(prima dal Presidente della Sezione) ai sensi dell’art.6, comma 3, del
D.L. 15 novembre 1993, n.453, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 gennaio 1994, n.19, il giudice ammette i mezzi di prova già proposti
dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima (da
ciò deriva l’ineluttabile applicabilità dell’art.414, nn.3 e 5,
c.p.c., norma in parte, peraltro, già di per sé riproduttiva delle
disposizioni vigenti in tema di forma della domanda per i ricorsi
pensionistici innanzi alla Corte dei Conti), se ritiene che siano
rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro
immediata assunzione.
A tale orientamento sembra volere aderire quella
parte della giurisprudenza che già, sul piano delle domande e delle
eccezioni, ha affermato come, secondo il nuovo rito pensionistico
introdotto con la legge 21 luglio 2000, n.205, vada ritenuta
inammissibile l'eccezione di prescrizione formulata per la prima volta
in occasione dell'udienza pubblica (Corte dei Conti, Sez.
Giurisdiz. Molise, 16/01/2001, n.2; contra Sez. Giur. Emilia-Romagna,
13/11/2000, n.2079) e che le domande introdotte con la memoria
difensiva prodotta in prossimità dell'udienza di discussione, in quanto
non contemplate nell'originario ricorso ed introducenti autonome
questioni e temi d'indagine, sono da qualificare quali nuove ed
inammissibili in quanto in contrasto non solo con il principio del
contraddittorio ma anche con il principio di speditezza del processo
quale espresso nelle norme del rito del lavoro, ora applicabili al rito
del giudice unico delle pensioni in virtù della legge n.205 del 2000
(Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Basilicata, 08/02/2001, n.24).
Nel rito del lavoro sia l’attore che il convenuto
sono, quindi, tenuti, a pena di decadenza, a specificare nei rispettivi
atti introduttivi della controversia i mezzi di prova dei quali
intendono avvalersi, senza che sulla decadenza già verificatasi potesse
influire l’eventuale successiva fissazione di una nuova udienza,
disposta dal giudice senza la concessione del termine per il deposito di
note difensive ai sensi del sesto comma dello stesso art.420 c.p.c.
(Cass. Civ. Sez. lavoro, 21 gennaio 1993, n.420).
Avv. Antonio Melillo
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