|
Pubblico Ministero
In termini strettamente
giuridici, con il termine Pubblico Ministero (PM) non si indica un
soggetto singolo, ma un intero organo della magistratura il cui
ruolo resta specificatamente l’azione penale. La definizione esatta
del PM ci viene data direttamente dalla Costituzione Italiana,
all’articolo 112 che dichiara:” Il pubblico ministero ha l'obbligo
di esercitare l'azione penale”.
Quindi quando solitamente si
parla di Pubblici Ministeri si compie un errore, anche se collegando
l’organismo a dei soggetti specifici rende la comprensione del ruolo
più semplice.
Durante un procedimento penale il
Pubblico Ministero è la controparte rispetto all’imputato quindi si
tratta di un ruolo che esiste per difendere il pubblico interesse
nel procedimento. Ovviamente, in ogni procedimento, la controparte
rispetto all’imputato può anche essere occupata dalla persona, o
gruppo di persone che si ritengono direttamente colpite dal reato.
Il Pubblico Ministero, inoltre,
può agire anche durante procedimenti relativi al codice civile, nel
caso in cui le vittime del reato siano minori o incapaci.
In ogni caso in Italia il
Pubblico Ministero è obbligato a far partire una azione penale ogni
volta gli pervenga una notizia di reato. In Italia, inoltre, il
Pubblico Ministero coordina le azioni e le indagini della Polizia.
Quindi possiamo dire che il PM
lavora su due piani: sia su quello di indagine, per appurare
l’effettuazione di un reato, sia eseguendo operazioni di carattere
processuale, nel senso di realizzare requisitorie ed interrogatori
durante lo stesso procedimento.
Nell’esercizio delle sue funzioni
un PM agisce in piena autonomia rispetto al suo ufficio di
appartenenza. Il Procuratore della Repubblica, alle cui dipendenze
lavora il Pubblico Ministero, può far sostituire il magistrato solo
in caso di impedimenti gravi di salute e in caso di evidenti
contrasti (morali o di qualsiasi genere possano offuscare
l’obiettività della persona) nell’esecuzione del proprio lavoro.
Non in tutto il mondo il PM
coordina le indagini delle forze di polizia: negli Stati che
adottano il cosiddetto “Common Law”, la competenza di reperire prove
e indagare è di esclusiva pertinenza della polizia, che risulta
essere un organismo separato nettamente dalla magistratura.
|