|
Giudice di Pace
Il Giudice di Pace può definirsi
un magistrato onorario, ovvero un magistrato investito di una particolare
carica che concerne l’ assolvimento di funzioni conciliative. E’ un magistrato
privo di funzione di uditore giudiziario. Per questo motivo è chiamato anche magistrato
non togato, in quanto non può svolgere l’attività professionale tipica dei
magistrati. Esso infatti svolge attività giurisdizionali e non investigative per
un periodo di 4 anni.
Alla scadenza dei 4 anni può essere
confermato una sola volta.
Al compimento del 75° anno d'età
cessa dalle funzioni. La sua figura ha sostituito quella del Giudice Conciliatore
(che fino al 1 maggio del 1995 era la figura istituzionale adibita a tali incarichi)
ma rispetto ad esso ha una competenza in materia civile molto più ampia. Oltretutto
ha anche una autorità in materia penale per fatti lievi e che non richiedono
indagini elaborate. Di fatti è dal 1° gennaio 2002 che Il Giudice di Pace
ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale.
Il Giudice di Pace è dunque un magistrato
non di carriera; non ha un rapporto di impiego con lo Stato ed è tenuto, tuttavia,
a rispettare i doveri previsti per i magistrati, essendo legato a responsabilità
disciplinare.
Le competenze affidate al giudice
di pace sono molteplici. In primis le cause relative ad apposizione di termini ed
osservanza delle distanze stabilite dalla legge. Oppure rientrano nelle sue funzioni
contenziosi attinenti alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio
di case e i processi inerenti a rapporti tra proprietari o detentori di immobili
destinati ad abitazione. In materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni,
rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità
il giudice di pace può avere funzione giuridica . Sono assegnate al Giudice
di Pace anche le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 2.600
euro e le cause riguardanti la circolazione di veicoli e di natanti a patto che
il valore della controversia non superi i 15.500 Euro.
Molto spesso nelle cause civili
il giudice di pace ha una funzione conciliativa. Nel caso le parti coinvolte
diano l’assenso agisce quindi secondo principi di equità. Le cause di cui
può occuparsi riguardano contenziosi di valore fino a 1.100,00 Euro.
il Giudice di Pace decide secondo equità. Può svolgere tale funzione conciliativa
per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri tipi di giudice
come avviene per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali. Dunque le
azioni svolte da tale soggetto possono essere varie, ha il potere giudicare
una questione a patto che rientri nelle materie di sua competenza; può risolvere
una controversia insorta o che potrebbe insorgere. Un altro potere di cui è disposto,
nei limiti della sua competenza, è richiedere un decreto ingiuntivo per ottenere
il pagamento di una somma. Può inoltre chiedere, prima dell'inizio di una
causa e tramite provvedimenti d'urgenza o accertamenti solleciti, la tutela cautelativa
dei diritti che si faranno valere.
Il
codice di procedura civile sanziona le modalità per rivolgersi al giudice di pace.
Un cittadino che si presenta davanti al giudice di pace si propone tramite
atto di citazione; tuttavia si può proporre anche verbalmente tramite un verbale
raccolto e compilato direttamente dall'ufficio dello stesso giudice di pace. Davanti
al giudice di pace le parti possono presentarsi in giudizio di persona nei contenziosi
il cui valore non oltrepassa i 500 Euro. Il valore può essere
superiore se si è autorizzati dal giudice di pace che decide in base alla natura
ed entità della causa. Altrimenti al cittadino occorre l'assistenza di un
difensore. Tuttavia nelle contestazioni alle sanzioni amministrative la parte può
sempre richiedere ricorso e stare in giudizio personalmente (cioè senza difensore).
I requisiti per diventare giudice
di pace sono previsti dall' Art. 5 Legge 374/91. Può diventare Giudice di
Pace ogni cittadino italiano di età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni
che è in grado di assolvere l'esercizio dei diritti civili e politici; dunque non
può aver subito condanne per delitti non colposi o essere costretto a pena detentiva
per infrazione. Inoltre chi desidera fare il giudice di pace non deve essere mai
stato costretto da misure di prevenzione o d sicurezza a suo carico. Oltre a ciò
deve ovviamente essere dotato dell’ idoneità fisica e psichica per svolgere tale
funzione.
Dopo aver conseguito la laurea in
giurisprudenza e aver conseguito l’abilitazione alla professione forense il soggetto
interessato può proporsi per tale carica. Nel caso lavori, è obbligato
a smettere, prima dell'assunzione delle funzioni di Giudice di Pace, l'esercizio
di qualsivoglia impegno lavorativo pubblico o privato.
|