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Giudice di Pace
Il Giudice di Pace può definirsi
un magistrato onorario, ovvero un magistrato investito di una particolare
carica che concerne l’ assolvimento di funzioni conciliative. E’ un magistrato
privo di funzione di uditore giudiziario. Per questo motivo è chiamato anche
magistrato non togato, in quanto non può svolgere l’attività professionale
tipica dei magistrati. Esso infatti svolge attività giurisdizionali e non
investigative per un periodo di 4 anni.
Alla scadenza dei 4 anni può
essere confermato una sola volta.
Al compimento del 75° anno d'età
cessa dalle funzioni. La sua figura ha sostituito quella del Giudice
Conciliatore (che fino al 1 maggio del 1995 era la figura istituzionale adibita
a tali incarichi) ma rispetto ad esso ha una competenza in materia civile molto
più ampia. Oltretutto ha anche una autorità in materia penale per fatti lievi e
che non richiedono indagini elaborate. Di fatti è dal 1° gennaio 2002 che Il
Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di giudice penale.
Il Giudice di Pace è dunque un
magistrato non di carriera; non ha un rapporto di impiego con lo Stato ed è
tenuto, tuttavia, a rispettare i doveri previsti per i magistrati, essendo
legato a responsabilità disciplinare.
Le competenze affidate al
giudice di pace sono molteplici. In primis le cause relative ad apposizione di
termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge. Oppure rientrano
nelle sue funzioni contenziosi attinenti alla misura ed alle modalità d'uso dei
servizi di condominio di case e i processi inerenti a rapporti tra proprietari
o detentori di immobili destinati ad abitazione. In materia di immissioni di
fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che
superino la normale tollerabilità il giudice di pace può avere funzione
giuridica . Sono assegnate al Giudice di Pace anche le cause relative ai
beni mobili di valore non superiore a 2.600 euro e le cause riguardanti la
circolazione di veicoli e di natanti a patto che il valore della controversia
non superi i 15.500 Euro.
Molto spesso nelle cause civili
il giudice di pace ha una funzione conciliativa. Nel caso le parti
coinvolte diano l’assenso agisce quindi secondo principi di equità. Le
cause di cui può occuparsi riguardano contenziosi di valore fino a 1.100,00
Euro. il Giudice di Pace decide secondo equità. Può svolgere tale
funzione conciliativa per tutte le materie purché non siano di competenza
esclusiva di altri tipi di giudice come avviene per le cause di lavoro e per le
cause matrimoniali. Dunque le azioni svolte da tale soggetto possono essere
varie, ha il potere giudicare una questione a patto che rientri nelle materie
di sua competenza; può risolvere una controversia insorta o che potrebbe
insorgere. Un altro potere di cui è disposto, nei limiti della sua competenza, è
richiedere un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma. Può
inoltre chiedere, prima dell'inizio di una causa e tramite provvedimenti
d'urgenza o accertamenti solleciti, la tutela cautelativa dei diritti che si
faranno valere.
Il codice di procedura civile sanziona le modalità per rivolgersi al giudice di
pace. Un cittadino che si presenta davanti al giudice di pace si propone
tramite atto di citazione; tuttavia si può proporre anche verbalmente tramite un
verbale raccolto e compilato direttamente dall'ufficio dello stesso giudice di
pace. Davanti al giudice di pace le parti possono presentarsi in giudizio di
persona nei contenziosi il cui valore non oltrepassa i 500 Euro. Il valore può
essere superiore se si è autorizzati dal giudice di pace che decide in base
alla natura ed entità della causa. Altrimenti al cittadino occorre l'assistenza
di un difensore. Tuttavia nelle contestazioni alle sanzioni amministrative la
parte può sempre richiedere ricorso e stare in giudizio personalmente (cioè
senza difensore).
I requisiti per diventare
giudice di pace sono previsti dall' Art. 5 Legge 374/91. Può diventare Giudice
di Pace ogni cittadino italiano di età non inferiore a 30 e non superiore a 70
anni che è in grado di assolvere l'esercizio dei diritti civili e politici;
dunque non può aver subito condanne per delitti non colposi o essere costretto a
pena detentiva per infrazione. Inoltre chi desidera fare il giudice di pace non
deve essere mai stato costretto da misure di prevenzione o d sicurezza a suo
carico. Oltre a ciò deve ovviamente essere dotato dell’ idoneità fisica e
psichica per svolgere tale funzione.
Dopo aver conseguito la laurea
in giurisprudenza e aver conseguito l’abilitazione alla professione forense il
soggetto interessato può proporsi per tale carica. Nel caso lavori, è
obbligato a smettere, prima dell'assunzione delle funzioni di Giudice di Pace,
l'esercizio di qualsivoglia impegno lavorativo pubblico o privato.
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