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Giudice per le Indagini Preliminari - GIP
Il GIP (Giudice per le Indagini
Preliminari) è una figura inserita in epoca abbastanza recente
nell’ordinamento italiano. È un ruolo che, con compiti differenti,
ha preso, nell’ultima revisione del Codice di Procedura Penale, il
posto del Giudice Istruttore. Dunque compare, il GIP, nel Codice di
Procedura Penale nella riforma del 1988.
Il Giudice per le Indagini
Preliminari nasce affinché gli imputati abbiano una maggiore
copertura rispetto al lavoro del PM. Infatti questo giudice lavora
giudicando la liceità o meno di provvedimenti restrittivi richiesti
da chi esegue le indagini in relazione alla libertà dell’imputato
(convalida del fermo o dell’arresto).
Inoltre può decidere se possono
essere archiviate o al contrario prorogate le indagini preliminari.
Altro impegno per il GIP è quello che approva o meno il rinvio al
giudizio o se procedere direttamente con il rito immediato.
Il GIP non ha alcun potere di
acquisizione delle prove, non può richiedere nuovi elementi
probatori, ma deve esclusivamente giudicare sulla base delle
richieste o del PM o delle parti offese. Non ha dunque parte attiva
per la formulazione dei reati e per le prove per dimostrare gli
stessi.
In pratica questa figura
controlla e decide sul lavoro di coloro che si impegnano a trovare
le varie fonti di prova, cercando, in maniera oggettiva, di
garantire l’imputato affinché le indagini effettuate sulla sua
persona siano sempre legittime e senza alcun pregiudizio. |