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Il danno nella responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La responsabilità contrattuale deriva dall’inadempimento o inesatto adempimento di un’obbligazione già esistente tra le parti. In particolare, a fronte di un mancato o inesatto adempimento, dipendente da cause non imputabili al debitore, per esempio negligenza, all’obbligazione originaria si sostituisce quella di risarcire il conseguente danno patito dal creditore. Tale forma di responsabilità va tenuta distinta da quella extracontrattuale che consegue alla commissione di un fatto illecito, di un fatto, cioè, lesivo dell’altrui sfera giuridica.

In tal caso tra le parti non preesiste alcun legame obbligatorio, è dopo la commissione del fatto illecito che sorge l’obbligazione di risarcimento.

L’art. 2043 c.c. recita: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Il danno ingiusto, appare il danno ingiusto non iure, ossia comportamento non giustificato dall’ordinamento, e contra ius, cioè lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall’ordinamento. Il comportamento attivo omissivo deve essere causa del danno ingiusto.

In altri termini, il danno deve essere conseguenza immediata e diretta di tale comportamento.

Nel nostro codice civile si fa spesso riferimento a varie possibili graduazioni della colpa: a) colpa lieve, determinata dalla violazione della diligenza media; b) colpa grave, che deriva dall’inosservanza non solo della diligenza del buon padre di famiglia, ma di quel minimo di prudenza e avvedutezza che tutti dovrebbero usare nell’agire. Le principali differenze di disciplina tra i due tipi di responsabilità riguardano:

a) la fonte: quella contrattuale è conseguenza di una violazione di un diritto relativo, quella extracontrattuale di un diritto assoluto;

b) l’onere della prova: mentre in caso di inadempimento è il debitore che deve dimostrare la sua mancanza di colpa, in caso di illecito extracontrattuale, incombe sul danneggiato la prova della colpa dell’autore dell’illecito;

c) la prescrizione: mentre il diritto al risarcimento dei danni che derivano dall’inadempimento di un’obbligazione si prescrive in dieci anni, quello per i danni da fatto illecito si prescrive in cinque anni;

d) i danni da risarcire: mentre al responsabilità contrattuale sembra limitata ai danni che potevano prevedersi al momento in cui è sorta l’obbligazione, la responsabilità extracontrattuale comprende anche i danni non prevedibili al momento del fatto.

Il diritto al risarcimento presuppone l’effettiva esistenza del danno, quindi, si atteggia diversamente a seconda che sia configurabile un illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ovvero un inadempimento ex art. 1218 c.c.. Nel primo caso il problema che si pone è essenzialmente quello della reintegrazione che si risolve innanzitutto se il danno prodotto è permanente, nell’evitare che le conseguenze dannose già prodottesi continuino a prodursi anche per il futuro. Ciò avviene o mediante un risarcimento in forma specifica, secondo quanto previsto dall’art. 2058 c.c., oppure, se tale tipo di risarcimento è in tutto o in parte impossibile o eccessivamente oneroso per il danneggiante, mediante un risarcimento per equivalente, con corresponsione di una somma di denaro. Nasce così un diritto di credito strumentale alla reintegrazione del diritto assoluto.

Avv. Antonio Melillo

 

 

 

 

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