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Il danno nella responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale
La responsabilità contrattuale deriva
dall’inadempimento o inesatto adempimento di un’obbligazione già esistente
tra le parti. In particolare, a fronte di un mancato o inesatto
adempimento, dipendente da cause non imputabili al debitore, per esempio
negligenza, all’obbligazione originaria si sostituisce quella di risarcire
il conseguente danno patito dal creditore. Tale forma di responsabilità va
tenuta distinta da quella extracontrattuale che consegue alla commissione
di un fatto illecito, di un fatto, cioè, lesivo dell’altrui sfera
giuridica.
In tal caso tra le parti non preesiste alcun legame
obbligatorio, è dopo la commissione del fatto illecito che sorge
l’obbligazione di risarcimento.
L’art. 2043 c.c. recita: "Qualunque fatto doloso o
colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno. Il danno ingiusto, appare il danno
ingiusto non iure, ossia comportamento non giustificato
dall’ordinamento, e contra ius, cioè lesione di un interesse
giuridicamente apprezzabile e tutelato dall’ordinamento. Il comportamento
attivo omissivo deve essere causa del danno ingiusto.
In altri termini, il danno deve essere conseguenza
immediata e diretta di tale comportamento.
Nel nostro codice civile si fa spesso riferimento a
varie possibili graduazioni della colpa: a) colpa lieve, determinata dalla
violazione della diligenza media; b) colpa grave, che deriva
dall’inosservanza non solo della diligenza del buon padre di famiglia, ma
di quel minimo di prudenza e avvedutezza che tutti dovrebbero usare
nell’agire. Le principali differenze di disciplina tra i due tipi di
responsabilità riguardano:
a) la fonte: quella contrattuale è conseguenza di una
violazione di un diritto relativo, quella extracontrattuale di un diritto
assoluto;
b) l’onere della prova: mentre in caso di inadempimento
è il debitore che deve dimostrare la sua mancanza di colpa, in caso di
illecito extracontrattuale, incombe sul danneggiato la prova della colpa
dell’autore dell’illecito;
c) la prescrizione: mentre il diritto al risarcimento
dei danni che derivano dall’inadempimento di un’obbligazione si prescrive
in dieci anni, quello per i danni da fatto illecito si prescrive in cinque
anni;
d) i danni da risarcire: mentre al responsabilità
contrattuale sembra limitata ai danni che potevano prevedersi al momento
in cui è sorta l’obbligazione, la responsabilità extracontrattuale
comprende anche i danni non prevedibili al momento del fatto.
Il diritto al risarcimento presuppone l’effettiva
esistenza del danno, quindi, si atteggia diversamente a seconda che sia
configurabile un illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ovvero un
inadempimento ex art. 1218 c.c.. Nel primo caso il problema che si pone è
essenzialmente quello della reintegrazione che si risolve innanzitutto se
il danno prodotto è permanente, nell’evitare che le conseguenze dannose
già prodottesi continuino a prodursi anche per il futuro. Ciò avviene o
mediante un risarcimento in forma specifica, secondo quanto previsto
dall’art. 2058 c.c., oppure, se tale tipo di risarcimento è in tutto o in
parte impossibile o eccessivamente oneroso per il danneggiante, mediante
un risarcimento per equivalente, con corresponsione di una somma di
denaro. Nasce così un diritto di credito strumentale alla reintegrazione
del diritto assoluto.
Avv. Antonio Melillo
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