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Il danno non patrimoniale e la configurabilità del danno biologico, del danno futuro e del danno permanente

Il danno non patrimoniale appare come ogni pregiudizio recato direttamente alla persona, senza colpire il patrimonio o la capacità produttiva della persona stessa.

I danni non patrimoniali sono risarcibili solo nei casi determinati dalla legge ex art. 2059 c.c., cioè, in pratica, quando il fatto illecito sembra previsto come reato ex art. 185 c.p..

La Corte Costituzionale con sentenza dell’11/07/03 n. 233 ha disposto che l’art. 2059 c.c. deve essere interpretato: "Nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge".

Va sottolineato che per decidere se un danno ha o meno carattere patrimoniale occorre far riferimento non già alla natura dell’interesse leso dal fatto illecito, bensì alla conseguenza che tale lesione produce, perché può aversi un danno patrimoniale anche come conseguenza della lesione di un interesse non patrimoniale , ad esempio l’offesa alla reputazione di un avvocato che causa la perdita della clientela.

In dottrina si parla al riguardo di danni patrimoniali indiretti.

Controverso sembra il problema della risarcibilità del danno biologico o danno alla salute, consistente nella lesione arrecata alla integrità psico-fisica dell’individuo.

Il riconoscimento costituzionale ex articolo 32 della Costituzione del diritto alla salute come diritto primario ed assoluto ha indotto, la dottrina e la giurisprudenza più recenti, a considerare la violazione di tale bene come fonte di responsabilità ex articolo 2043 c.c. al di là delle conseguenze che tale violazione ha determinato sull’attitudine a produrre reddito.

Il danno biologico, in altri termini, va considerato come danno connesso al valore uomo nella sua concreta dimensione. Tale valore non è riconducibile alla sola atttitudine a produrre ricchezza ma è collegato alla somma delle funzioni naturali dell’individuo.

In tal senso si è espresso un orientamento della Corte di cassazione. In esso, perciò, rientrano anche quelle forme di danno non inerenti alla capacità lavorativa come il danno alla vita di relazione, il danno estetico e il danno alla sfera sessuale.

Tale principio, del resto, è stato ribadito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n.3564/96 che fa confluire nel danno biologico anche le limitazioni alla vita di relazione, decretando, dunque, la fine del danno alla vita di relazione come figura autonoma di danno patrimoniale.

Il danno, inoltre, per essere risarcibile, deve essere attuale, cioè certo ed effettivo al momento della pretesa al risarcimento. Sono tuttavia risarcibili i danni che si proiettano nel futuro, cioè quelle conseguenze dannose che non si sono verificate al momento dell’illecito, sia contrattuale che extracontrattuale, ma che appare verosimile e probabile che si verificheranno in futuro. In questo ambito rientra la problematica della perdita di chance, cioè di occasioni favorevoli che non fanno acquisire immediatamente una posizione di vantaggio al titolare ma gli danno la possibilità di acquistarla in futuro.

Sul punto la giurisprudenza appare oscillante sebbene in alcune recenti sentenze abbia riconosciuto la risarcibilità del danno derivante al lavoratore dalla sua illegittima esclusione dalla partecipazione ad un concorso ove questa determini la perdita della possibilità di conseguire il superamento del concorso. Tale possibilità deve essere provata dal lavoratore e valutata secondo un criterio di verosimiglianza della probabilità di superamento della selezione superiore alla probabilità di evento sfavorevole.

Riconducibile alla tematica dei danni futuri sono i danni permanenti relativi cioè ad una lesione della integrità fisica che determini una certa inabilità al lavoro protratta nel tempo. Il giudizio relativo alla liquidazione del danno risarcibile non è equitativo, ma si basa su parametri tabellari.

Nella valutazione del danno da perdita di chance, inteso come criterio prognostico sulla concreta possibilità di conseguire il risultato utile, il risarcimento riguarda, dunque, l’interesse positivo determinandosi la stessa situazione che si sarebbe verificata se l’illecito non fosse stato commesso.

Se poi il danneggiato non appare in grado di dare la prova del preciso ammontare del danno, esso è liquidato dal giudice, anche d’ufficio e cioè a prescindere da una richiesta di parte, con valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c..

Appare fondamentale, peraltro, che intanto può procedersi alla liquidazione equitativa, in quanto il danno risulti provato nella sua esistenza.

Avv. Antonio Melillo

 

 

 

 

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