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Il danno non patrimoniale e la configurabilità del
danno biologico, del danno futuro e del danno permanente
Il danno non patrimoniale appare come ogni pregiudizio
recato direttamente alla persona, senza colpire il patrimonio o la
capacità produttiva della persona stessa.
I danni non patrimoniali sono risarcibili solo nei casi
determinati dalla legge ex art. 2059 c.c., cioè, in pratica, quando il
fatto illecito sembra previsto come reato ex art. 185 c.p..
La Corte Costituzionale con sentenza dell’11/07/03 n.
233 ha disposto che l’art. 2059 c.c. deve essere interpretato: "Nel senso
che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta
fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede
civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di
legge".
Va sottolineato che per decidere se un danno ha o meno
carattere patrimoniale occorre far riferimento non già alla natura
dell’interesse leso dal fatto illecito, bensì alla conseguenza che tale
lesione produce, perché può aversi un danno patrimoniale anche come
conseguenza della lesione di un interesse non patrimoniale , ad esempio
l’offesa alla reputazione di un avvocato che causa la perdita della
clientela.
In dottrina si parla al riguardo di danni patrimoniali
indiretti.
Controverso sembra il problema della risarcibilità del
danno biologico o danno alla salute, consistente nella lesione arrecata
alla integrità psico-fisica dell’individuo.
Il riconoscimento costituzionale ex articolo 32 della
Costituzione del diritto alla salute come diritto primario ed assoluto ha
indotto, la dottrina e la giurisprudenza più recenti, a considerare la
violazione di tale bene come fonte di responsabilità ex articolo 2043 c.c.
al di là delle conseguenze che tale violazione ha determinato
sull’attitudine a produrre reddito.
Il danno biologico, in altri termini, va considerato
come danno connesso al valore uomo nella sua concreta dimensione. Tale
valore non è riconducibile alla sola atttitudine a produrre ricchezza ma è
collegato alla somma delle funzioni naturali dell’individuo.
In tal senso si è espresso un orientamento della Corte
di cassazione. In esso, perciò, rientrano anche quelle forme di danno non
inerenti alla capacità lavorativa come il danno alla vita di relazione, il
danno estetico e il danno alla sfera sessuale.
Tale principio, del resto, è stato ribadito anche dalla
sentenza della Corte di Cassazione n.3564/96 che fa confluire nel danno
biologico anche le limitazioni alla vita di relazione, decretando, dunque,
la fine del danno alla vita di relazione come figura autonoma di danno
patrimoniale.
Il danno, inoltre, per essere risarcibile, deve essere
attuale, cioè certo ed effettivo al momento della pretesa al risarcimento.
Sono tuttavia risarcibili i danni che si proiettano nel futuro, cioè
quelle conseguenze dannose che non si sono verificate al momento
dell’illecito, sia contrattuale che extracontrattuale, ma che appare
verosimile e probabile che si verificheranno in futuro. In questo ambito
rientra la problematica della perdita di chance, cioè di occasioni
favorevoli che non fanno acquisire immediatamente una posizione di
vantaggio al titolare ma gli danno la possibilità di acquistarla in
futuro.
Sul punto la giurisprudenza appare oscillante sebbene
in alcune recenti sentenze abbia riconosciuto la risarcibilità del danno
derivante al lavoratore dalla sua illegittima esclusione dalla
partecipazione ad un concorso ove questa determini la perdita della
possibilità di conseguire il superamento del concorso. Tale possibilità
deve essere provata dal lavoratore e valutata secondo un criterio di
verosimiglianza della probabilità di superamento della selezione superiore
alla probabilità di evento sfavorevole.
Riconducibile alla tematica dei danni futuri sono i
danni permanenti relativi cioè ad una lesione della integrità fisica che
determini una certa inabilità al lavoro protratta nel tempo. Il giudizio
relativo alla liquidazione del danno risarcibile non è equitativo, ma si
basa su parametri tabellari.
Nella valutazione del danno da perdita di chance,
inteso come criterio prognostico sulla concreta possibilità di conseguire
il risultato utile, il risarcimento riguarda, dunque, l’interesse positivo
determinandosi la stessa situazione che si sarebbe verificata se
l’illecito non fosse stato commesso.
Se poi il danneggiato non appare in grado di dare la
prova del preciso ammontare del danno, esso è liquidato dal giudice, anche
d’ufficio e cioè a prescindere da una richiesta di parte, con valutazione
equitativa ex articolo 1226 c.c..
Appare fondamentale, peraltro, che intanto può
procedersi alla liquidazione equitativa, in quanto il danno risulti
provato nella sua esistenza.
Avv. Antonio Melillo
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