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CODICE della strada
(clicca
qui e vedi "codice e buonsenso")
TITOLO V
Norme di comportamento
140. Principio informatore della
circolazione.
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo
da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che
sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto
nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
141. Velocità.
1. È obbligo del conducente regolare la velocità del
veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al
carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della
strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia
evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni
altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo
del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre
necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo
del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la
velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in
prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati
da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei
passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di
insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause,
nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada
fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e,
occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri
veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso,
quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano
segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si
trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente
ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione.
7. All’osservanza delle disposizioni del presente
articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da
sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10.
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e
9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente
di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma
da euro 19,95 a euro 81,90.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55.
142. Limiti di velocità.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della
tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h
per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90
km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane
locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità
di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane
le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa
installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più
corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o
concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150
km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del
tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo
consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti
ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non
può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade
extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti
proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa
segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi,
diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di
strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le
direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno
indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche
disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente
proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione
delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente
proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono
superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il
trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in
allegato all’accordo di cui all’articolo 168, comma 1, quando viaggiano
carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h
se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti
gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un
rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell’art.
54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno
carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle
autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a
12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h
fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi
dell’art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
l) mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico:
40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma
3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b),
devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti
di complessi di veicoli, l’indicazione del limite va riportata sui
rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo
gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed
i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze
armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell’articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di
velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall’art. 141.
6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di
velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i
documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità,
ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Da tale violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
19,95 a euro 81,90.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono
commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b),
e), f), g), h), i) e l) le
sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma
9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente
da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della
patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da
quattro a otto mesi.
143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della
carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche
quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono
essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli
altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un
raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate
separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di
marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate
separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre
carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella
centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è
a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più
libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al
sorpasso.
6. soppresso
7. All’interno dei centri abitati, salvo diversa
segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di
marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le
corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti,
qualunque sia l’intensità del traffico, possono impegnare la corsia più
opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla
successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare
corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per
fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero
per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita
anche a destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli
possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le
esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei
tram, salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso,
entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a
sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro
la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata
da apposita isola salvagente posta a destra dell’asse della strada, i
veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato
determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra
del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa
al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al
movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle
curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità,
ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in
più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60. Dalla violazione
prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a
sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55.
144. Circolazione dei veicoli per file parallele.
1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle
carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la
densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della
carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità
condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi
in cui gli agenti del traffico la autorizzano. È ammessa, altresì, lungo
il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali
luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve
continuare anche nell’area di manovra dell’intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è consentito
ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori,
di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in
ogni caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all’altra è consentito,
previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la
prima corsia di destra per svoltare a destra, o l’ultima corsia di
sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di
velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della
carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella
prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando
devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre
previa la necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
145. Precedenza.
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione,
devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una
intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per
intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da
destra, salvo diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e
tranviarie i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli
circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri
veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’autorità
competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con
apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in
corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella
intersezione, quando sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi
dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a
pubblico passaggio i conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi e dare la
precedenza a chi circola sulla strada.
7. È vietato impegnare una intersezione o un
attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non
ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di
manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre
direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi,
mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e
dare la precedenza a chi circola sulla strada. L’obbligo sussiste anche se
le caratteristiche di dette vie variano nell’immediata prossimità dello
sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare
i segnali negativi della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20.
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno
due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.
146. Violazione della segnaletica stradale.
1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i
comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del
traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del
regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla
segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli
agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Sono fatte salve le particolari
sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall’articolo 191, comma 4.
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia,
nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico
vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in
un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per
almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
147. Comportamento ai passaggi a livello.
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un
passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare
incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell’art. 44.
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza
barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in
prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all’art. 44,
comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare
rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un
passaggio a livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere
o le semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione
luminosa o acustica previsti dall’art. 44, comma 2, e dal regolamento, di
cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle
barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente
sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo
il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di
materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per
evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti
dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del
pericolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo
di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte,
all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
148. Sorpasso.
1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un
veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o
fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente
alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve
preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la
manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o
intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa
corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa
carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla
propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise
in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da
consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della
differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare,
nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione
contraria o che precedono l’utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente
della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto
l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso,
superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza
laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o
intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più
corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente
alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4. L’utente che viene sorpassato deve agevolare la
manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia,
lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro
della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della
carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso
contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un
veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità,
il conducente di quest’ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario,
mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che
seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all’osservanza di quest’ultima
disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per
trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni
senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia
indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia
impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di
intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando
il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che
intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che
intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non
circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la
larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta
di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare
su ambo i lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo
alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista
un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.
10. È vietato il sorpasso in prossimità o in
corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa
visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è
a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due
corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita
segnaletica orizzontale.
11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia
sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento
movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di
congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi
nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. È vietato il sorpasso in prossimità o in
corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole
sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia
iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a
due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo
stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall’apposita
segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote
non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della
carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori
o da agenti del traffico.
13. È vietato il sorpasso in prossimità o in
corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la
circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un
veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un
attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la
carreggiata.
14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di
massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti,
anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto
dall’apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui
ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le
disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla stessa
sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti
dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Quando non si osservi
il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è
del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60. Dalle
violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si
tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da
due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da tre a sei mesi.
149. Distanza di sicurezza tra veicoli.
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto
al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito
in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli
che precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un
divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli
deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa
disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per
senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o
spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La
distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque
inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se
necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
5. Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui
al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e
tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80,
comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni,
sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al
presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle
persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55, salva
l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di
omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e
II, del titolo VI.
150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o
su strade di montagna.
1. Quando l’incrocio non sia possibile a causa di
lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di
marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della
carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono
in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte
pendenza, se l’incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il
conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più
possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola,
ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di
una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da
rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende
necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri
veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli
autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti
entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve
essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno
che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che
procede in salita, in particolare se quest’ultimo si trovi in prossimità
di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente
articolo si applica l’art. 149, commi 5 e 6.
151. Definizioni relative alle segnalazioni visive
e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che
serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che
serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo
che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia,
caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che
serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli
altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la
retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci
intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti
della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o
verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il
funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d’illuminazione della targa
posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore, posteriore e
laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la
presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore,
posteriore e laterale;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo
singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte
posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata
in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a
segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal
caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d’ingombro: il dispositivo destinato a
completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari
dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad
indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il
dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare
particolari categorie di veicoli;
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a
luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo
rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un
veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d’angolo: le luci usate per fornire
illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in
prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso
è in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di
illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che
può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante
modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli
e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce
lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato
sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità,
sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta
tecnica.
152. Segnalazione visiva e illuminazione dei
veicoli.
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei
veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI,
Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è
obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti
e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante
la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei
predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati
dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo
ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.
1-bis. soppresso
1-ter soppresso
2. soppresso
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e
di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora
prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di
nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati,
si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se
prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a
motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo
quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere
utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi
o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia
connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i
proiettori anabbaglianti.
2. I proiettori di profondità non devono essere usati
fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di
nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori
anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da
proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano
feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti
di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 nei
centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di
profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli,
effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i
conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia
agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza,
salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo
intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di
sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia
pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti
dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade
contigue.
4. È consentito l’uso intermittente dei proiettori di
profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per
segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è
consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma
1, anche all’interno dei centri abitati.
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei
velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei
dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata
o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata.
Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di
emergenza.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati
comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a
motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6
m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in
luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del
traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la
segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e
riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a
procedere a velocità particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o
incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza
costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m,
di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce
posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9. È vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti
luminose diversi da quelli indicati nell’art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre
manovre.
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per
immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia,
per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a
destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un
luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza
creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto
della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro
intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere
effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione.
Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e
devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi
dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per
fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve
effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio
qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o
quello sinistro, qualora intenda voltare.
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino
possibile al margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in
luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile
all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire
la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di
questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una
carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul
margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non
devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima
prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel
flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia
normale.
4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di
cambiamento di direzione.
5. Nell’esecuzione delle manovre i conducenti non
devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L’inversione del senso di marcia è vietata in
prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei
dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55.
155. Limitazione dei rumori.
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori
molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a
motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti
connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto,
deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere
alterato.
3. Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione
sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi
di accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto
installati sui veicoli devono limitare l’emissione sonora ai tempi massimi
previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti
massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere
usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza
stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l’uso del dispositivo di
segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali
o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare
durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno,
se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da
segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di
profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono
vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore
notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l’uso dei
proiettori di profondità a breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che
trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall’obbligo di
osservare divieti e limitazioni sull’uso dei dispositivi di segnalazione
acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l’interruzione della
marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione
della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire
la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di
brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare
intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a
riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia
del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da
parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione
della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero
deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto
dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere
collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista
marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il
transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta,
il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in
fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle
piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle
banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere
effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate
delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta
è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché
rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e
comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli
devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo
limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente
visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il
dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo
in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un
veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte,
senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per
gli altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55.
158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a
livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad
essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i
sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri
abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali
stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in
corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie
di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e
in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle
aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal
prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo
diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui
passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle
medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro
veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli
a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla
fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e,
ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata
inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei
veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per
il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta
dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza
degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di
transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi
pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non
autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature
destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla
apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o
contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in
corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale
ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate
all’erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi
quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve
adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso
del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle
lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano
per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
159. Rimozione e blocco dei veicoli.
1. Gli organi di polizia, di cui all’art. 12,
dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con
ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta
dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione
stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito
pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e
158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia
vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in
violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada
per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a
concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità
nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione
devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi
all’aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli
adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate
dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza
della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche
previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a
chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui
caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel
regolamento. L’applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual
volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo
alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi
costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni
amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di
cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere
alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro
fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla
rimozione può provvedere anche l’ente proprietario della strada, sentiti
preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l’art. 15
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come
definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il
sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la
regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture
portuali.
160. Sosta degli animali.
1. Salvo quanto disposto nell’art. 672 del codice
penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali
in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente
assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo
tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e
dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto
in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata
la sosta degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
19,95 a euro 81,90.
161. Ingombro della carreggiata.
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria
del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il
conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico
sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile
il transito provvedendo a rimuovere l’ingombro e a spingere il veicolo
fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul
margine destro della carreggiata e parallelamente all’asse di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo
spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare
pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad
adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero
il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l’utente
deve provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio agli utenti mediante
il segnale di cui all’art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei,
nonché informare l’ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
162. Segnalazione di veicolo fermo.
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152, fuori
dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due
ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla
carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci
posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno,
quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che
sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile
di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere
collocato alla distanza prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma
triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un
apposito sostegno che ne consenta l’appoggio sul piano stradale in
posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e
le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme
al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell’apposito
segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a
presegnalare efficacemente l’ostacolo.
4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le
operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono
essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale
per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche
tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi
indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo
e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il
veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti
e delle bretelle.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
163. Convogli militari, cortei e simili.
1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari,
delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è
vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. È vietato interrompere colonne di truppe o di
scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
164. Sistemazione del carico sui veicoli.
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo
da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la
visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella
guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di
riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma
stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte
anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte
posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della
lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui
all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono
lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da
ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione
anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili
difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque
sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle
oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono
strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino
sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del
veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare
pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza
longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli
quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle
estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali
all’asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e
le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme
al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il
conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Perciò l’organo accertatore, nel caso che
trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione di cui
al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e
della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo
sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono
restituiti all’avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in
conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono
fissate dal regolamento.
165. Traino di veicoli in avaria.
1. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 63, il
traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di
un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli
stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra
rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo
tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte
degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato
deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di
cui all’art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale
segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il
pannello di cui all’art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui
all’art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere
attivato l’apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento
per i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10.
166. Trasporto di cose su veicoli a trazione
animale.
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose
non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa
complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna
delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui
rimorchi.
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono
superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa
complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per
cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è
superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma:
a) da euro 33,60 a euro 137,55, se l’eccedenza non
supera 1 t;
b) da euro 68,25 a euro 275,10, se l’eccedenza non
supera le 2 t;
c) da euro 137,55 a euro 550,20, se l’eccedenza non
supera le 3 t;
d) da euro 343,35 a euro 1.376,55, se l’eccedenza
supera le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono
applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non
superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il
trenta per cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di
cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro
carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non
inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che
garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non
inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettere e)
e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano
altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo
rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un
autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore
di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione
è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista
nel comma 2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche
nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non
ci sia eccedenza di massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di
cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20, ferma restando la responsabilità
civile di cui all’art. 2054 del codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste
dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle
carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante
l’applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati
ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo,
nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo
conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo è
tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse
l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza
rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore
al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella
carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali,
definiti all’art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima
indicata nell’autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del
cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi
dell’art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una
nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche
per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità
dell’autorizzazione.
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del
carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di
legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti
di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per
l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano
tutte le norme previste dal presente articolo.
168. Disciplina del trasporto su strada dei
materiali pericolosi.
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati
materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli
allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su
strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all’etichettaggio,
all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli
stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al
trasporto in base agli allegati all’accordo di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può altresì prescrivere,
con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei
veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o
classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino
pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al
secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con
esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento
stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le
necessarie misure applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale
su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere
trasportate su strada, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni
stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo
l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di
trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e della salute, possono essere classificate
merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non
compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili.
Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali
le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le
merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto
l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando
l’autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive
si applicano le norme dell’art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
modificato dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie
riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso
di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa
complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta
di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste
nell’art. 167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni
imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di
autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8
conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di
circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da
due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite
con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli
o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta
sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo
collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che
contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora
bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e
trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a
sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o
recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di
sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai
commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite
con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si
applicano le disposizioni dell’art. 167, comma 9.
169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui
veicoli a motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più
ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la
guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto
sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione
all’ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di
circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto,
sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto
di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del
veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati
nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in
relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono
prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del
conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli,
esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il
passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del
veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al
trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in
soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci
anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età
non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero
superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o
pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali
domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia
o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso
da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via
permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di
persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un
carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di
circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello
indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono
commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione
II, del titolo VI
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano
commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
(Testo in vigore fino al 30 giugno 2004)
170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli
a motore a due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il
conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe,
deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con
ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune
manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre
persone oltre al conducente.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero
deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione
determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma
1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare
oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente
rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di
esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il
trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse
da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue
il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
(Testo in vigore dal 1° luglio 2004)
170. Trasporto di persone e di oggetti sui
veicoli a motore a due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il
conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe,
deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con
ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune
manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre
persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia
espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente
abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti
le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma,
della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero
deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione
determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma
1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare
oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente
rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di
esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il
trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse
da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue
il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
171. Uso del casco protettivo per gli utenti di
veicoli a due ruote.
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali
passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di
tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma
1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro
ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote
dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di
ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in
condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato,
della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal
comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi
protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non
omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati,
sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di
ritenuta.
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle
categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili
posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima
ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti
appositamente realizzati per passeggeri in piedi,
c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili
posteriori, classificati nell’art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di
ritenuta previsti nell’articolo 72, comma 2, hanno l’obbligo di
utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.
2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della
persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall’obbligo di indossare le cinture
di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai
corpi di polizia municipale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio
antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati
regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di
persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con
conducente, durante il servizio nei centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le
funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di
certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti
autorità sanitarie di altro Stato membro delle Comunità europee, affette
da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica
all’uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la
durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della
direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di
polizia di cui all’articolo 12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni
di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza.
4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che
abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un
sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.
5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano
i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di
ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia
disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non
inferiore ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai
passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al
trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da
rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri
abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti,
a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non
inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno
dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei
sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso
riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se
presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza
del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due
volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera
od ostacola il normale funzionamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
10. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture
di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro
2.754,15.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma
10, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla
relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
173. Uso di lenti o di determinati apparecchi
durante la guida.
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di
rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare
le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per
mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante
la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia
di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta
eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di
cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei
veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto
di persone in conto terzi. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o
dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva
ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso
delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10.
174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti
al trasporto di persone o cose.
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati
dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell’orario di
servizio di cui all’art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere
esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi
di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all’art. 14 del
suddetto regolamento, conservati dall’impresa, debbono essere esibiti, per
il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri e
dell’Ispettorato del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida
prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal
regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo
prescritti ovvero è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o
della copia dell’orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n.
3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20.
6. Gli altri membri dell’equipaggio che non osservano
le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o
alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di
servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 19,95 a euro 81,90, salva l’applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6
l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio
se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e
dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo
per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della
intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni
accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il
conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il
periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a
euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione
e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la
restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da
cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo
stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente
articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si
riferisce, è obbligata in solido con l’autore della violazione al
pagamento della somma da questi dovuta.
9. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non
osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non
tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce,
salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il
fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto
anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il trasporto
di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione,
per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di
diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un congruo
termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
11. Qualora l’impresa di cui al comma 10, malgrado il
provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante
recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di
altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del
provvedimento che l’abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni
maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che
effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le
sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai
commi precedenti, sono disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo
che abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza
adottati dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri,
ai sensi del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro
sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono
definitivi.
175. Condizioni e limitazioni della circolazione
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
1. Le norme del presente articolo e dell’art. 176 si
applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade
extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’ente
proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d’inizio e fine.
2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle
autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata
inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata
inferiore a 250 cc se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg
o di massa complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente
assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico
scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i
limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti
dall’art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso,
equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la
circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato
e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai
veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell’autostrada
o da essi autorizzati. L’esclusione di cui al comma 2, lettera d),
relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di
circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di
velocità per l’ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di
cui all’art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade,
o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o
trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si
tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il
provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il
concerto è realizzato con il Ministro della difesa.
6. È vietata la circolazione di pedoni e animali,
eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree
gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le
corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per
raggiungere i punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli,
sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza
autostradale è vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda
sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di
parcheggio se autorizzate dall’ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all’uopo
destinate e per il periodo stabilito dall’ente proprietario o
concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse
confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di
autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma
ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle
autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in
ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo
per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei
parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell’ambito autostradale o in
altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo
può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui
all’art. 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla
rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato
motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei
centri di raccolta autorizzati a norma dell’art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali
operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l’ente
proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli
sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche
preventivamente, dall’ente proprietario. Sono esentati dall’autorizzazione
le Forze armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere
e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere
a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55, salvo
l’applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera
c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Dalla detta violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55. Se la violazione riguarda le
disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 19,95 a euro 81,90.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli
organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli
stessi l’autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto
abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f),
la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il
carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.
176. Comportamenti durante la circolazione sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali.
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli
delle strade di cui all’art. 175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo
spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la
carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello
consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie
per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle
aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza
se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità
se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
2. È fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per
immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli
in circolazione su quest’ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla
carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell’apposita corsia
di decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati
nell’art. 154 il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per
ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta
di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non
sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i
veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il
più vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla
corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall’autostrada a
partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri
dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è
vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d’emergenza dovute
a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo
medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo
possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla
prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro
delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d’emergenza non deve eccedere il tempo
strettamente necessario per superare l’emergenza stessa e non deve,
comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può
essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui
all’art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell’art. 162, durante la
sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre
essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi
prescritti dall’art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile
spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla
piazzola d’emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi
su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato,
posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso,
l’apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante
la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di
limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie,
salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al
trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai
conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore
ai 7 m di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo
destro della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall’art. 144 per la
marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella
stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il
pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono
arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente
incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o
dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le
tariffe vigenti.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al
comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello
stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario
del veicolo, come stabilito dall’articolo 196.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi
dell’autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell’ente
proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di
servizio, dall’osservanza delle norme del presente articolo relative al
divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di
marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di
emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati
dall’osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in
prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli
e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell’ente
proprietario della strada.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell’effettuare le
manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela,
devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall’osservanza del divieto di
effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli
autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e
delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare
di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro
pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con
l’adozione di opportune cautele, dall’osservanza del divieto di
circolazione per i pedoni.
16. Per l’utente di autostrada a pedaggio sprovvisto
del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera
impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere
è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo
veicolo. All’utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di
entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza
delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la
sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto
al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è
soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
18. Parimenti il conducente che circola sulle
autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art.
80, ovvero che non l’abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà
restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a
persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita
di revisione. Si applicano le norme dell’art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera
a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o
sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da da euro
1.626,45 a euro 6.506,85.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere
b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro
1.376,55.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in
luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle
disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
177. Circolazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle
autoambulanze.
1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di
allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito
ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia
o antincendio, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti
nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al
trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti
di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il
riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico
provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli
suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1,
nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino
congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello
di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a
osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla
circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di
comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del
traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e
diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli
di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi
sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha
l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È
vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione
di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa
uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
178. Documenti di viaggio per trasporti
professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di
servizio e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento devono
essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui
all’art. 12.
2. I libretti individuali conservati dall’impresa e i
registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il
controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri e
dell’Ispettorato del lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida
prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal
regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è
sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell’estratto del
registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui al
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20. La stessa sanzione si applica agli
altri membri dell’equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.
4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o
altera il libretto individuale di controllo o l’estratto del registro di
servizio o copia dell’orario di servizio è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20,
salvo che il fatto costituisca reato.
4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l’organo
accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio
se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e
dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo
per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario.
Dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle
violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla
quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola
durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di
riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al
comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato
dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio
può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente
articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si
riferisce, è obbligata in solido con l’autore della violazione al
pagamento della somma dovuta.
6. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non
osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti
prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il
fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto
anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua trasporto di
persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per
un periodo da uno a tre mesi, dell’autorizzazione al trasporto riguardante
il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da
parte dell’autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta
giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.
8. Qualora l’impresa, malgrado il provvedimento
adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell’eventuale esercizio
di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell’autorizzazione al
trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che
effettuano trasporto di persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di
cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall’autorità che ha rilasciato
l’autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso
gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.
179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità.
1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e
successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di
cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite
nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle
direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di
limitatore di velocità.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con
autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non
rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non
inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.
La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che
l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del
cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non
munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito
di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a
quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione
amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione
riguardi l’alterazione del limitatore di velocità.
3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al
trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo
sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi
fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o
cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre
violazioni alle norme di cui al comma 3, l’ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria
della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con
il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La
sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e
il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose su
strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una
sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni
accertate devono essere comunicate all’ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta
immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di
ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano
alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia
stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo
trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina
autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia
effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le
spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del
limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico
del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o
dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.
7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni
previste dai commi precedenti, il funzionario o l’agente che ha accertato
la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo
mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con
annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine
di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od
autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre
dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più
presto
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla
diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l’articolo
16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del
veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito
dopo un mese al proprietario o all’intestatario della carta di
circolazione.
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al
comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocità, alla
sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione
II del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre
1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13
novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato
all’ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino
della regolarità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.
(Testo in vigore fino al 30 giugno 2004)
180. Possesso dei documenti di circolazione e di
guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il
conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di
idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo;
c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida
per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di
guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di
riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le
esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta;
se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche
l’attestato di qualifica professionale di cui all’art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé
l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli
usi previsti dall’art. 82.
4. Quando l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo
sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa
autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di
circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso
proprietario con sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di
abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando
prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il
certificato di idoneità tecnica del veicolo e un documento di
riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro
19,95 a euro 81,90.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito
nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o
esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni
amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte
dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione
prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per
la presentazione dei documenti.
(Testo in vigore dal 1° luglio 2004)
180. Possesso dei documenti di circolazione e di
guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il
conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di
idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo;
c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida
per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di
guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di
riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le
esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta;
se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche
l’attestato di qualifica professionale di cui all’art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé
l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli
usi previsti dall’art. 82.
4. Quando l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo
sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa
autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di
circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso
proprietario con sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di
abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando
prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se il
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla
guida ove previsto e un documento di riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro
19,95 a euro 81,90.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito
nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o
esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni
amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte
dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione
prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per
la presentazione dei documenti.
181. Esposizione dei contrassegni per la
circolazione.
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e
motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro
parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa
automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono
esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i
contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
19,95 a euro 81,90. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180.
182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i
casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque,
mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai
centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di
essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e
delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere
in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e
compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre
necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei
casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da
altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando,
per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per
i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune
diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a
meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È
consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino
fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di
cui all’articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati
per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere
condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono
trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è
consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci
anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica
l’art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro
riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di
essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 19,95 a euro 81,90. La sanzione è da euro 33,60 a euro
137,55 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
183. Circolazione dei veicoli a trazione animale.
1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato
da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e
deve avere costantemente il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose
non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di
quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando
devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono
essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel
comma 2 previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Nei
centri abitati l’autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono
avere due conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
19,95 a euro 81,90.
184. Circolazione degli animali, degli armenti e
delle greggi.
1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano
attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o
pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente
il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e
pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli
altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi
una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di
pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, ad
eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri
abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione
che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto
in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte
posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono
essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle
luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall’art. 152 tali
animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il
veicolo a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini
di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un
guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero
superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli
animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della
carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di
animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine
di assicurare la regolarità della circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non
possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un
guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un
dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in
tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte
anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
185. Circolazione e sosta delle auto-caravan.
1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m),
ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti
e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa
disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla
sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se
l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette
deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa
comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio
dell’autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle
auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle
praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle
acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi
impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli
altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la
realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate
riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di
impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le
acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti
veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i
criteri per l’istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate
nell’ambito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col
quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, sono
determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche
impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e
luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.
186. Guida sotto l’influenza dell’alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in
conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il
fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con
l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per
l’irrogazione della pena è competente il tribunale. All’accertamento del
reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi
quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è
commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la
sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi
del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro
della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo,
qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto
trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina
autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con
le normali garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli
organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma
3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si
abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool,
gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà
di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal
regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene
effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui
all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o
di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando
il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni
di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui
al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge
17 maggio 1999, n. 144.
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5
grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza
ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi
3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la
sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma
4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente
non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre,
in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito
della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di
cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.
187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per
uso di sostanze stupefacenti.
1. È vietato guidare in condizioni di alterazione
fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli
organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono
esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto
conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di
Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso
strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia
stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni
di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la
relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di
incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su
richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1
e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal
comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso
alcoolemico previsto nell’articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in
base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono
reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999,
n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto
agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli
eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione
rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si
sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la
sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di
revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal
regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e
psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il
fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni
dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2,
ultimo periodo, dell’articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi
2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con le sanzioni di cui all’articolo 186, comma 2.
188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio
di persone invalide.
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al
servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono
tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica
necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo
quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture
di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei
casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel
medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide
autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto
dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo
determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma
1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso
improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur
avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati
nell’autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
189. Comportamento in caso di incidente.
1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare
l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno
alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in
atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e,
compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per
l’accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole
cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono
inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le
disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in
tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla
circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli
eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire
le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle
sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto
deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare
l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso
di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di
fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste
dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche
al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed
è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice
di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone
ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a
cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti
assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi
immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando
dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni
personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di
flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro
le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a
disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
190. Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle
banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora
questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono
circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei
veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla
circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di
circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle
carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla
direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso
unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora
prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade
esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto
obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono
servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei
sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri
dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata
solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare
situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le
intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di
fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a
distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla
carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in
gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti
pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la
carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la
precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento
stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta
alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone
invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui
all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai
pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri
acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi,
allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi
riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori
di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri
utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 19,95 a euro 81,90.
191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei
pedoni.
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da
semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e
all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti
pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al
cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la
precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che
transitano sull’attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato
il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali
i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato
opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona
invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di
bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone
bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti
riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e
devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da
comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia
ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20.
192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a
fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta
l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o
muniti dell’apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a
richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il
documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni
altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione
stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai
precedenti commi, possono:
• procedere ad ispezioni del veicolo al fine di
verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e
all’equipaggiamento del veicolo medesimo;
• ordinare di non proseguire la marcia al conducente di
un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da
determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche
conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
• ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di
mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di
proseguire la marcia con l’osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del
loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad
assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli
che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali. Le
caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del
loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della
giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni
che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia
stradale di cui all’art. 12, comma 1, impartisce per consentire la
progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3
e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4,
ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.083,60 a euro
4.337,55.
193. Obbligo dell’assicurazione di responsabilità
civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i
filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla
strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni
di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura
dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è
ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la
responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici
giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del
codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì
ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo
accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle
formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la
disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le
operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento
presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della
sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione
certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la
cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo
sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni
caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a
pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore
o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.
Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura
ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di
assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese
di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro,
l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la
restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al
prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non
è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui
dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale
stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3,
e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213. |