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CODICE (della strada) e BUON SENSO
Le strade hanno sempre rappresentato il mezzo che
consentiva e facilitava gli scambi, i commerci e le conoscenze reciproche
di modi di vita, abitudini, idee, favorendo una sempre maggiore
integrazione dei popoli.
L’importanza delle grandi vie di comunicazione fu
percepita soprattutto dagli antichi romani, che su di esse fondarono la
loro potenza. Era, infatti, grazie alla perfezione del sistema viario e
alla cura che ad esso dedicava un particolare corpo di responsabili se i
Romani potevano spostare celermente da un capo all’altro dell’Impero le
loro legioni.
Si deve ad Augusto (intorno al 20 d.c.) l’istituzione
di un organismo particolare responsabile per la "cura viarum"; esso fu
affidato ad un particolare corpo di "curatores viarum", costituito da
senatori di rango pretorio, che si dividevano tra loro la responsabilità
di mantenere in perfetta efficienza le principali vie di comunicazione,
provvedendo alla loro manutenzione, alle stazioni di posta, ai cambi di
cavalli necessari per consentire rapide comunicazioni con tutte le
province dell’Impero.
Cambiarono gli Imperatori, ma la struttura voluta da
Augusto durò per secoli poiché i Romani, unico popolo dell’antichità,
avevano compreso che le conquiste territoriali potevano essere mantenute
solo in presenza di un sistema di comunicazioni viarie che rendesse
possibile, tra l’altro, anche l’integrazione dei popoli conquistati.
Di pari passo con lo sviluppo delle vie di
comunicazione, cominciarono, però, a rendersi necessarie le prime misure
pubbliche che consentissero una regolamentazione del traffico sviluppatosi
enormemente, soprattutto nelle vicinanze e all’interno delle grandi
città..
Il traffico nell’antica Roma non aveva nulla da invidiare a quello che delizia i romani d’oggi.
Scriveva Plinio il Giovane molto tempo dopo Catullo: "quando c’è qualcosa di bello a Roma, è un caos: tutti parcheggiano il loro cocchio in seconda o in terza fila e il rito di coloro che hanno acquistato dei cavalli straordinari che vengono dall’Arabia è sempre quello di
spazientirsi perché l'uomo più anziano con il bastone, a lento passo, supera quelle bighe o quei carri che sono imbottigliati dal traffico.
A Roma non si vive più e non si circola più.
L’esperienza quotidiana dimostra che dall’epoca di Plinio il giovane (1°secolo d.c.) ad oggi non è cambiato molto.
Già un secolo prima Giulio Cesare aveva posto mano alla
risoluzione dei problemi derivanti dalla viabilità all’interno di Roma.
Le strade erano infatti strette, sterrate e malridotte
anche nei luoghi maggiormente frequentati come il Foro; il traffico di
carri e portantine nel centro della città era costante e caotico; le liti
tra carrettieri e servi per questioni di precedenza o di parcheggio erano
frequentissime; i marciapiedi, che erano notevolmente soprelevati rispetto
al piano stradale, non bastavano a contenere le migliaia di pedoni che
giornalmente li percorrevano; gli attraversamenti delle strade da parte di
pedoni non accompagnati da servi, avevano spesso esito letale.
In tale situazione fu necessario un provvedimento che
in qualche modo disciplinasse i comportamenti di tutti gli utenti delle
vie pubbliche; fu così stabilito che i pedoni potevano attraversare le
strade solo in alcuni punti contrassegnati da precise indicazioni
(normalmente delle grosse pietre); che i carri adibiti a qualunque tipo di
trasporto (derrate, vino, materiale da costruzione, legname, ecc.)
potessero circolare all’interno delle città solo nelle ore notturne, dal
calar del sole all’alba (naturalmente facevano eccezione i carri adibiti
allo spegnimento degli incendi - tra l’altro molto frequenti - o ad altri
servizi pubblici). Di giorno, quindi, potevano circolare solo le
portantine condotte dagli schiavi.
Il provvedimento riuscì a decongestionare il traffico,
ma ebbe come controindicazione di rendere Roma invivibile di notte per il
frastuono dei carri e le liti tra carrettieri e bottegai.
La caduta dell’Impero romano e il conseguente
imbarbarimento dei costumi ebbe riflessi negativi anche sulle vie di
comunicazione che, non più mantenute nelle condizioni ottimali, con il
trascorrere del tempo degradarono fino a trasformarsi in piste appena
accennate che della originaria struttura mantenevano intatti solo i
tracciati.
Solo nei secoli XVIII e XIX si ricominciò a prestare
particolare attenzione alla manutenzione delle vecchie vie di
comunicazione e si iniziò anche a costruirne di nuove, per l’importanza
sempre maggiore che esse assumevano sia per lo sviluppo dei commerci sia
per motivi di ordine militare.
Fu però con l’avvento della motorizzazione,
sviluppatasi enormemente nel XX secolo, che si rese necessario provvedere
ad un completo rifacimento delle vie di comunicazione, strutturandole in
modo da rendere sostenibile un traffico sempre in aumento e costituito
sempre più da mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci;
contemporaneamente, si rese necessario provvedere a regolamentarne l’uso,
con l’introduzione di norme di comportamento sempre più dettagliate e
incisive, con le quali rendere meno problematico avventurarsi sulle
strade.
In generale, nella guida esistono vari limiti: quello
inerente alla propria vettura che deve essere tenuta in perfetta
efficienza, quello che consente a ciascuno di guidare in tutta sicurezza e
quei limiti imposti dal codice della strada.
A partire dall’articolo 140, il codice detta regole di
comportamento la cui osservanza dovrebbe essere suggerita più dal
buonsenso che dal timore delle sanzioni conseguenti al mancato rispetto di
esse.
In particolare, ci si riferisce all’obbligo di regolare
la velocità in funzione delle caratteristiche del veicolo che si guida,
del carico che si trasporta, delle caratteristiche delle strade che si
percorrono, delle condizioni atmosferiche che si incontrano lungo il
percorso, ecc.; agli obblighi che riguardano la necessità di mantenere
sempre quelle distanze che consentano di effettuare le manovre necessarie
in condizioni di tutta sicurezza; all’obbligo di diminuire la velocità
nelle curve, quando la visibilità è limitata, nelle forti discese, nelle
ore notturne, di non gareggiare in velocità, di non mantenere una velocità
talmente ridotta da costituire un intralcio o un pericolo, ecc..
Accanto a tali regole comportamentali, la cui
inosservanza determina delle sanzioni pecuniarie, il codice della strada,
all’art. 142, stabilisce i limiti massimi di velocità da osservare sulle
varie tipologie di strade, imponendo, di conseguenza, il divieto di
superarli; stabilisce altresì che nei centri abitati deve essere tenuta
una velocità limitata. Il divieto di superare una determinata velocità è
un obbligo la cui segnalazione, al pari di molte altre, è demandata a
quelli che il Codice definisce "gli enti proprietari della strada".
In Italia, fin dalla fine degli anni ’20 (1928 per la
precisione), fu demandato ad una azienda di stato il compito di
modernizzare la rete stradale per adeguarla alle nuove esigenze di
sviluppo del Paese. Tale azienda di stato ha modificato varie volte il suo
nome e, come ANAS, ha operato sull’intero territorio nazionale,
incrementando la rete stradale dagli originari 20.000 km agli oltre 46.000
km in gestione fino alla fine degli anni ’90, realizzando, altresì, in
proprio o su concessione, anche migliaia di km di autostrade. Era, fino a
pochi anni fa, "l’ente proprietario delle strade" per eccellenza e ad esso
facevano in pratica riferimento, con tale richiamo, le varie edizioni del
codice della strada.
Quando la gestione e la manutenzione delle principali
vie di comunicazione erano demandate a tale organismo statale, era facile
riscontrare un’uniformità di comportamento e di regolamentazione su tutto
il territorio nazionale; con il trasferimento alle Regioni della gestione
della quasi totalità della rete stradale attuato agli inizi degli anni
2000, sono proliferati a dismisura gli enti proprietari delle strade
(all’ANAS, trasformata in società per azioni e ridimensionata nelle sue
attribuzioni, si sono aggiunte, le regioni, le province, i comuni e gli
svariati enti pubblici e privati costituiti in ambito regionale o
comunale) con conseguente difficoltà di armonizzare le numerose
interpretazioni che sono date ad alcune norme del codice.
Un esempio su tutti: molti enti proprietari di strade
ritengono che la semplice indicazione di centro abitato sia condizione
sufficiente per individuare il limite di velocità da tenere nel centro
abitato stesso, senza alcun obbligo, per essi, di provvedere
all’istallazione del segnale di divieto prescritto dal codice. (Tali enti
non tengono conto che spesso i segnali che indicano il centro abitato sono
istallati tra vari cartelli pubblicitari più o meno abusivi e sono, di
conseguenza, poco visibili). Se vi capiterà di percorrere alcune strade
lombarde, potrete facilmente constatare che nella stessa provincia e lungo
la stessa strada, mentre il comune di Mantova espone il cartello di
divieto di superare i 50 km orari (con la relativa segnalazione della fine
del divieto), il limitrofo comune di Curtatone agisce in modo difforme
indicando solo l’inizio e la fine del centro abitato senza l’apposizione
di nessun segnale di divieto, provvedendo, però, tramite strumentazioni
elettroniche, a multare coloro che superano, in quel tratto, i fatidici 50
km orari. Esempi simili esistono in tutte le regioni d’Italia e casi del
genere si possono osservare anche nei dintorni di Roma.
Una lettura attenta e fatta con spirito critico del
codice della strada, - del quale di seguito viene pubblicato uno stralcio
relativo alle norme di comportamento da tenere nella guida e nella stesura
oggi in vigore – pone in evidenza tanti altri casi che potrebbero essere
risolti uniformando, su tutto il territorio dello Stato, i comportamenti
degli enti preposti alla gestione delle strade agevolando, in tal modo,
l’utente nella guida del suo veicolo.
Sandro Bianchi
TITOLO V
Norme di comportamento
140. Principio informatore della
circolazione.
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo
da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che
sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto
nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
141. Velocità.
1. È obbligo del conducente regolare la velocità del
veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al
carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della
strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia
evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni
altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo
del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre
necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo
del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la
velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in
prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati
da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei
passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di
insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause,
nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada
fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e,
occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri
veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso,
quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano
segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si
trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente
ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione.
7. All’osservanza delle disposizioni del presente
articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da
sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10.
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e
9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente
di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma
da euro 19,95 a euro 81,90.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55.
142. Limiti di velocità.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della
tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h
per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90
km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane
locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità
di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane
le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa
installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più
corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o
concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150
km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del
tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo
consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti
ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non
può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade
extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti
proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa
segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi,
diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di
strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le
direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno
indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque
contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche
disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente
proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione
delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente
proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono
superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il
trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in
allegato all’accordo di cui all’articolo 168, comma 1, quando viaggiano
carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h
se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti
gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un
rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell’art.
54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno
carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle
autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a
12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h
fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi
dell’art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
l) mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico:
40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma
3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b),
devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti
di complessi di veicoli, l’indicazione del limite va riportata sui
rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo
gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed
i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze
armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell’articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di
velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall’art. 141.
6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di
velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i
documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità,
ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Da tale violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
19,95 a euro 81,90.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono
commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b),
e), f), g), h), i) e l) le
sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma
9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente
da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della
patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da
quattro a otto mesi.
143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della
carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche
quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono
essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli
altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un
raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate
separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di
marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate
separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre
carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella
centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è
a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più
libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al
sorpasso.
6. soppresso
7. All’interno dei centri abitati, salvo diversa
segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di
marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le
corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti,
qualunque sia l’intensità del traffico, possono impegnare la corsia più
opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla
successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare
corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per
fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero
per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita
anche a destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli
possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le
esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei
tram, salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso,
entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a
sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro
la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata
da apposita isola salvagente posta a destra dell’asse della strada, i
veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato
determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra
del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa
al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al
movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle
curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità,
ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in
più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60. Dalla violazione
prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a
sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55.
144. Circolazione dei veicoli per file parallele.
1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle
carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la
densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della
carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità
condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi
in cui gli agenti del traffico la autorizzano. È ammessa, altresì, lungo
il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali
luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve
continuare anche nell’area di manovra dell’intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è consentito
ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori,
di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in
ogni caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all’altra è consentito,
previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la
prima corsia di destra per svoltare a destra, o l’ultima corsia di
sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di
velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della
carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella
prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando
devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre
previa la necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
145. Precedenza.
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione,
devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una
intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per
intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da
destra, salvo diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e
tranviarie i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli
circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri
veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’autorità
competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con
apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in
corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella
intersezione, quando sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi
dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a
pubblico passaggio i conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi e dare la
precedenza a chi circola sulla strada.
7. È vietato impegnare una intersezione o un
attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non
ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di
manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre
direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi,
mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e
dare la precedenza a chi circola sulla strada. L’obbligo sussiste anche se
le caratteristiche di dette vie variano nell’immediata prossimità dello
sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare
i segnali negativi della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20.
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno
due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.
146. Violazione della segnaletica stradale.
1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i
comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del
traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del
regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla
segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli
agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Sono fatte salve le particolari
sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall’articolo 191, comma 4.
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia,
nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico
vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in
un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per
almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
147. Comportamento ai passaggi a livello.
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un
passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare
incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell’art. 44.
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza
barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in
prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all’art. 44,
comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare
rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un
passaggio a livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere
o le semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione
luminosa o acustica previsti dall’art. 44, comma 2, e dal regolamento, di
cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle
barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente
sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo
il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di
materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per
evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti
dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del
pericolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo
di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte,
all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
148. Sorpasso.
1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un
veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o
fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente
alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve
preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la
manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o
intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa
corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa
carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla
propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise
in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da
consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della
differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare,
nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione
contraria o che precedono l’utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente
della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto
l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso,
superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza
laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o
intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più
corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente
alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4. L’utente che viene sorpassato deve agevolare la
manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia,
lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro
della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della
carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso
contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un
veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità,
il conducente di quest’ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario,
mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che
seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all’osservanza di quest’ultima
disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per
trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni
senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia
indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia
impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di
intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando
il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che
intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che
intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non
circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la
larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta
di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare
su ambo i lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo
alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista
un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.
10. È vietato il sorpasso in prossimità o in
corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa
visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è
a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due
corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita
segnaletica orizzontale.
11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia
sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento
movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di
congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi
nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
12. È vietato il sorpasso in prossimità o in
corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole
sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia
iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a
due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo
stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall’apposita
segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote
non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della
carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori
o da agenti del traffico.
13. È vietato il sorpasso in prossimità o in
corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la
circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un
veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un
attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la
carreggiata.
14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di
massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti,
anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto
dall’apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui
ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le
disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla stessa
sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti
dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Quando non si osservi
il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è
del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60. Dalle
violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si
tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da
due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della
stessa è da tre a sei mesi.
149. Distanza di sicurezza tra veicoli.
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto
al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito
in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli
che precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un
divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli
deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa
disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per
senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o
spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La
distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque
inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se
necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
5. Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui
al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e
tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80,
comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni,
sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al
presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle
persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55, salva
l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di
omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e
II, del titolo VI.
150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o
su strade di montagna.
1. Quando l’incrocio non sia possibile a causa di
lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di
marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della
carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono
in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte
pendenza, se l’incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il
conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più
possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola,
ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di
una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da
rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende
necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri
veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t
rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli
autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti
entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve
essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno
che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che
procede in salita, in particolare se quest’ultimo si trovi in prossimità
di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente
articolo si applica l’art. 149, commi 5 e 6.
151. Definizioni relative alle segnalazioni visive
e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che
serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che
serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo
che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia,
caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che
serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli
altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la
retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci
intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti
della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o
verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il
funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d’illuminazione della targa
posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore, posteriore e
laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la
presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore,
posteriore e laterale;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo
singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte
posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata
in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a
segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal
caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d’ingombro: il dispositivo destinato a
completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari
dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad
indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il
dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare
particolari categorie di veicoli;
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a
luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo
rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un
veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d’angolo: le luci usate per fornire
illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in
prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso
è in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di
illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che
può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante
modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli
e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce
lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato
sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità,
sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la
pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta
tecnica.
152. Segnalazione visiva e illuminazione dei
veicoli.
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei
veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI,
Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è
obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti
e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante
la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei
predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati
dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo
ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.
1-bis. soppresso
1-ter soppresso
2. soppresso
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e
di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora
prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di
nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati,
si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se
prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a
motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo
quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere
utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi
o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia
connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i
proiettori anabbaglianti.
2. I proiettori di profondità non devono essere usati
fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di
nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori
anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da
proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano
feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti
di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 nei
centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di
profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli,
effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i
conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia
agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza,
salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo
intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di
sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia
pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti
dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade
contigue.
4. È consentito l’uso intermittente dei proiettori di
profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per
segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è
consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma
1, anche all’interno dei centri abitati.
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei
velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei
dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata
o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata.
Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di
emergenza.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati
comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a
motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6
m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in
luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del
traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la
segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e
riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a
procedere a velocità particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o
incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza
costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m,
di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce
posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9. È vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti
luminose diversi da quelli indicati nell’art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre
manovre.
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per
immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia,
per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a
destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un
luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza
creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto
della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro
intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere
effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione.
Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e
devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi
dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per
fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve
effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio
qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o
quello sinistro, qualora intenda voltare.
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino
possibile al margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in
luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile
all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire
la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di
questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una
carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul
margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non
devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima
prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel
flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia
normale.
4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di
cambiamento di direzione.
5. Nell’esecuzione delle manovre i conducenti non
devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L’inversione del senso di marcia è vietata in
prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei
dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55.
155. Limitazione dei rumori.
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori
molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a
motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti
connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto,
deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere
alterato.
3. Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione
sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi
di accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto
installati sui veicoli devono limitare l’emissione sonora ai tempi massimi
previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti
massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere
usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza
stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l’uso del dispositivo di
segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali
o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare
durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno,
se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da
segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di
profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono
vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore
notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l’uso dei
proiettori di profondità a breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che
trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall’obbligo di
osservare divieti e limitazioni sull’uso dei dispositivi di segnalazione
acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l’interruzione della
marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione
della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire
la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di
brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare
intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a
riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia
del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da
parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione
della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero
deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto
dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere
collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista
marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il
transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta,
il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in
fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle
piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle
banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere
effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate
delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta
è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché
rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e
comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli
devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo
limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente
visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il
dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo
in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un
veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte,
senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per
gli altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55.
158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a
livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad
essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i
sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri
abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali
stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in
corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie
di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e
in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle
aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal
prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo
diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui
passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle
medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro
veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli
a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla
fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e,
ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata
inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei
veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per
il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta
dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza
degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di
transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi
pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non
autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature
destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla
apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o
contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in
corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale
ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate
all’erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi
quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve
adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso
del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle
lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano
per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
159. Rimozione e blocco dei veicoli.
1. Gli organi di polizia, di cui all’art. 12,
dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con
ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta
dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione
stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito
pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e
158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia
vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in
violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada
per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a
concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità
nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione
devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi
all’aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli
adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate
dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza
della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche
previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a
chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui
caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel
regolamento. L’applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual
volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo
alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi
costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni
amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di
cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere
alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro
fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla
rimozione può provvedere anche l’ente proprietario della strada, sentiti
preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l’art. 15
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come
definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il
sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la
regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture
portuali.
160. Sosta degli animali.
1. Salvo quanto disposto nell’art. 672 del codice
penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali
in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente
assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo
tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e
dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto
in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata
la sosta degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
19,95 a euro 81,90.
161. Ingombro della carreggiata.
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria
del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il
conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico
sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile
il transito provvedendo a rimuovere l’ingombro e a spingere il veicolo
fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul
margine destro della carreggiata e parallelamente all’asse di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo
spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare
pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad
adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero
il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l’utente
deve provvedere a segnalare il pericolo o l’intralcio agli utenti mediante
il segnale di cui all’art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei,
nonché informare l’ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
162. Segnalazione di veicolo fermo.
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152, fuori
dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due
ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla
carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci
posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno,
quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che
sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile
di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere
collocato alla distanza prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma
triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un
apposito sostegno che ne consenta l’appoggio sul piano stradale in
posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e
le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme
al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell’apposito
segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a
presegnalare efficacemente l’ostacolo.
4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le
operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono
essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale
per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche
tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi
indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo
e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il
veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti
e delle bretelle.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
163. Convogli militari, cortei e simili.
1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari,
delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è
vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. È vietato interrompere colonne di truppe o di
scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.
164. Sistemazione del carico sui veicoli.
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo
da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la
visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella
guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di
riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma
stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte
anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte
posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della
lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui
all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono
lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da
ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione
anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili
difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque
sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle
oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono
strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino
sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del
veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare
pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza
longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli
quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle
estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali
all’asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e
le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme
al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il
conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Perciò l’organo accertatore, nel caso che
trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione di cui
al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e
della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo
sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono
restituiti all’avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in
conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono
fissate dal regolamento.
165. Traino di veicoli in avaria.
1. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 63, il
traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di
un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli
stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra
rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo
tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte
degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato
deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di
cui all’art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale
segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il
pannello di cui all’art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui
all’art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere
attivato l’apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento
per i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10.
166. Trasporto di cose su veicoli a trazione
animale.
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose
non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa
complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna
delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui
rimorchi.
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono
superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa
complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per
cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è
superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma:
a) da euro 33,60 a euro 137,55, se l’eccedenza non
supera 1 t;
b) da euro 68,25 a euro 275,10, se l’eccedenza non
supera le 2 t;
c) da euro 137,55 a euro 550,20, se l’eccedenza non
supera le 3 t;
d) da euro 343,35 a euro 1.376,55, se l’eccedenza
supera le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono
applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non
superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il
trenta per cento della massa complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di
cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro
carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non
inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che
garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non
inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettere e)
e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano
altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo
rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un
autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore
di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione
è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista
nel comma 2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche
nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non
ci sia eccedenza di massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di
cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20, ferma restando la responsabilità
civile di cui all’art. 2054 del codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste
dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle
carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante
l’applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati
ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo,
nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo
conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo è
tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse
l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza
rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore
al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella
carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali,
definiti all’art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima
indicata nell’autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del
cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi
dell’art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una
nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche
per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità
dell’autorizzazione.
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del
carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di
legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti
di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per
l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano
tutte le norme previste dal presente articolo.
168. Disciplina del trasporto su strada dei
materiali pericolosi.
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati
materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli
allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su
strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all’etichettaggio,
all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli
stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al
trasporto in base agli allegati all’accordo di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può altresì prescrivere,
con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei
veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci o
classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che presentino
pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al
secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con
esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento
stradali per autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, le
necessarie misure applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale
su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere
trasportate su strada, all’interno dello Stato, alle medesime condizioni
stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo
l’obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di
trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e della salute, possono essere classificate
merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non
compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili.
Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali
le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le
merci assimilabili a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto
l’obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando
l’autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive
si applicano le norme dell’art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
modificato dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
provvede con propri decreti al recepimento delle direttive comunitarie
riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso
di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa
complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta
di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste
nell’art. 167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni
imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di
autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8
conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di
circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da
due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite
con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli
o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta
sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo
collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che
contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora
bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e
trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a
sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o
recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di
sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai
commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite
con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si
applicano le disposizioni dell’art. 167, comma 9.
169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui
veicoli a motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più
ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la
guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto
sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione
all’ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di
circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto,
sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto
di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del
veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati
nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in
relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono
prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del
conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli,
esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il
passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del
veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al
trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in
soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci
anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età
non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero
superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o
pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali
domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia
o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso
da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via
permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del
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